Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza. (Nel caso di specie la comunicazione della data dell'udienza di rinvio era stata erroneamente indirizzata ad uno dei difensori precedentemente revocato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2011, n. 20863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20863 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 24/02/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 570
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1246/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
SE HI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 21.4.2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato Avv. CAMPANELLI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Frosinone in data 22.2.2001 con la quale SE HI veniva condannato alla pena di anni quattro di reclusione e L.
3.000.000 di multa per il reato continuato di cui agli artt. 453 e 648 cod. pen. commesso in Castro dei Volsci ed altrove dal giugno del 1995 al gennaio del 1996 ricevendo, detenendo e ponendo in circolazione, di concerto con intermediari, banconote contraffatte italiane ed estere e ricevendo altresì titoli di credito di provenienza illecita. Il ricorrente deduce:
1. nullità della sentenza impugnata per omessa notifica al difensore fiduciario dell'imputato, Avv. Gianluca Corrado, dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello del 13.2.2009 e del successivo rinvio all'udienza conclusiva del 21.4.2009;
2. violazione degli artt. 518 e 521 cod. proc. pen. ed illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per fatti commessi fra il marzo e l'aprile del 1995 e dunque estranei all'imputazione contestata;
3. inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza agli atti dei decreti autorizzativi e dei verbali di inizio e conclusione delle operazioni e carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;
4. mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo all'omessa notifica al difensore fiduciario dell'imputato pro tempore Avv. Gianluca Corrado dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello del 13.2.2009 e del successivo rinvio all'udienza conclusiva del 21.4.2009, è infondato. Il ricorrente, premesso che l'Avv. Corrado il 30.6.2006 rivolgeva alla Corte d'Appello istanza di rinvio per proprio impedimento di natura professionale del dibattimento fissato al 4.7.2008, con contestuale revoca del codifensore Avv. Marco Cavaliere, e che all'udienza del 4.7.2008 la Corte accoglieva l'istanza rinviando il dibattimento all'udienza e disponendo nuovo avviso ai difensori, in tal modo esonerando il difensore d'ufficio presente dall'onere di dare notizia del rinvio al difensore fiduciario impedito, rileva che detto avviso veniva notificato all'Avv. Cavaliere e non all'Avv. Corrado;
che all'udienza del 13.2.2009 ed a quella successiva del 21.4.2009, a cui il dibattimento veniva ulteriormente rinviato per l'eccessivo carico dei processi in ruolo senza alcuna notifica all'Avv. Corrado, l'imputato era assistito da difensori nominati d'ufficio dalla Corte;
che il mancato adempimento della disposizione di notifica del rinvio all'Avv. Corrado integra nullità assoluta ed insanabile;
e che, anche a voler ritenere che la situazione descritta configuri nullità a regime intermedio, il primo atto utile per eccepire la stessa, proprio per la perdurante carenza di notifiche sulle date di prosecuzione e conclusione del giudizio d'appello, non può che essere individuato nel ricorso per cassazione. Principio generale in materia è che il difensore, il quale abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, abbia diritto a ricevere l'avviso di fissazione della nuova udienza solo laddove la data della stessa non sia stabilita nell'ordinanza dibattimentale con la quale il rinvio viene disposto;
altrimenti essendo l'avviso ritualmente recepito dal difensore designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza (Sez. U., n. 8285 del 28.2.2006, imp. Grassia, Rv. 232906). Orbene, pur non ignorando la presenza di pronunce In senso contrario (Sez. 3, n. 25173 del 19.5.2007, imp. Sergine Ndawe, Rv. 237122; Sez. 5, n. 28523 del 13.5.2010, imp. Bamonte, Rv. 247899), ritiene questa Corte che il principio di cui sopra non subisca deroghe per il solo fatto che il giudice, nel disporre il rinvio dell'udienza, abbia comunque disposto la comunicazione al difensore della data della nuova udienza (in tal senso v. Sez. 5, n. 36643 del 4.6.2008, imp. Sorrentino, Rv. 241721). Il generico riferimento ad un criterio di affidamento nelle disposizioni del giudice, che sostiene l'opposto orientamento, non appare invero Idoneo a superare la portata del principio in precedenza richiamato, espressione a sua volta di quello, più generale e posto espressamente a livello normativo, dell'assunzione da parte del difensore nominato in sostituzione dei diritti e dei doveri del difensore sostituito, di cui agli artt. 97 e 102 cod. proc. pen., e della conseguente ultroneità di avvisi diretti al difensore da ultimo menzionato. E comunque sul criterio adottato nelle diverse decisioni prevale la considerazione specifica per la quale, prima ancora del ritenuto affidamento del difensore nominato in sostituzione sulla notificazione del, si ribadisce, ultroneo avviso disposto dal giudice, rileva l'affidamento sostanzialmente riposto dal difensore sostituito sull'operato del difensore nominato in udienza in sua sostituzione, disinteressandosi dell'esito dell'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento e non attivandosi per acquisire diretta cognizione della data di eventuale rinvio. L'omessa notifica dell'avviso nella specie disposto è pertanto irrilevante e non integra la lamentata nullità.
2. Il secondo motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità per fatti commessi fra il marzo e l'aprile del 1995 e dunque estranei all'imputazione contestata, è anch'esso infondato. Il ricorrente rileva in proposito che la sentenza di primo grado conteneva una vera e propria affermazione di responsabilità per una condotta commessa nell'aprile del 1995, relativa alla cessione di banconote contraffatte a tale De Santis.
Al di là della testuale espressione della motivazione della decisione di primo grado nel senso indicato dal ricorrente, la sentenza d'appello motivava tuttavia congruamente sullo svolgere di fatto tale accenno la funzione di una mera premessa esplicativa dell'insorgenza dell'attività di collaborazione fra il SE ed il OM nell'acquisizione e nello smercio delle banconote contraffatte e degli assegni di illecita provenienza, nel momento in cui l'episodio ricompresso nell'imputazione rimaneva comunque quello del luglio del 1995, nel quale il SE operava come fornitore delle banconote false, il OM come intermediario ed il PE come acquirente, e rispetto al quale il fatto precedente era citato solo quale elemento di prova logica.
3. Infondato è pure il terzo motivo di ricorso, relativo all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per mancanza agli atti dei decreti autorizzativi e dei verbali di inizio e conclusione delle operazioni. La mancanza di tali atti nel fascicolo del dibattimento, non rientrando gli stessi fra i documenti che ne devono far parte, non integra infatti alcuna causa di nullità o inutilizzabilità (Sez. 3, n. 41612 del 2.10.2007, imp. Basile, Rv. 238024); ne' il ricorrente ha addotto alcun elemento In ordine alla mancata emissione del decreti o alla mancata redazione del verbali. Il rilievo difensivo deve pertanto ritenersi implicitamente disatteso con la sentenza impugnata, la quale non incorreva dunque nel denunciato difetto motivazionale.
4. Infondato è infine il quarto motivo di ricorso, relativo all'affermazione di responsabilità dell'Imputato. Il ricorrente rileva che la Corte d'Appello, limitandosi ad evidenziare nelle doglianze dell'appellante la deduzione di una generica mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatole del OM, trascurava di esaminare gli specifici rilievi proposti nei motivi aggiunti di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del predetto OM, quali la dichiarata apprensione de relato di determinati particolari dal coimputato PE, i contrasti per altri aspetti con le dichiarazioni di quest'ultimo, l'assenza del SE all'episodio del giugno del 1995 ed il mancato riferimento ai fatti di cui all'imputazione delle conversazioni telefoniche svoltesi nel giugno del 1995 fra il SE ed il De Santis.
La sentenza impugnata non si limitava tuttavia a ritenere generica la doglianza della mancanza di riscontri alle dichiarazioni del OM, ma si diffondeva sulle argomentazioni del Tribunale in ordine alla puntuale corrispondenza di dette dichiarazioni con i contenuti delle intercettazioni telefoniche, dando atto di minime discordanze e ritenendo le stesse non tali da compromettere nel giudizio complessivo l'integrazione probatoria fra i due ordini di elementi. Le questioni sollevate dal ricorrente venivano pertanto affrontate sia pur sinteticamente dai giudici di merito;
non essendo di conseguenza ravvisabile neppure in questo caso il vizio motivazionale oggetto del ricorso.
Quest'ultimo deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2011