Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15171 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES15171/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8519/00 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - 1 10729/00 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 30827 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep.4018 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Ud. 26/05/03 Rel. ConsigliereDott. Italo PURCARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO DI VIA MARCANTONIO COLONNA 7 ROMA, in dell'Amministratore sig. ON Savelli, persona domiciliato in ROMA VIA F. PAULUCCI elettivamente DE CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FRATTALI CLEMENTI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente :
contro
SOCIETA' ITALIANA ESERCIZIO TELECOMUNICAZIONI ( SIP ); intimato 2003 e sul 2° ricorso n° 10729/00 proposto da: 1237 TELECOM ITALIA SPA, in persona del Responsabile della Direzione Legale avv. Gaetano Giuseppe Guerreri, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
-- ricorrente incidentale - nonchè
contro
CONDOMINIO DI VIA MARCANTONIO COLONNA 7, TI SPA;
- intimati avversO la sentenza n. 3538/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III emessa il 12/11/1999, depositata il 25/11/99; RG.2301/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI (per delega AVV. Frattali Clementi Massimo); udito l'Avvocato NUCCI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 21 giugno 1991 il Condominio di via Marcantonio Colonna n. 7 convenne in giudizio, davanti al tribunale di Roma, la EC IT S. p. per sentirla condannare all'eliminazione delle in- a., 2 filtrazioni verificatesi nell'appartamento del portiere dello stabile (a seguito di uno scavo parallelo al muro esterno dell'edificio da parte della ex SIP, durante l'esecuzione del quale era stata rotta l'intercapedine dall'umidità il muro perimetrale del che proteggeva fabbricato), nonché al conseguente risarcimento danni. La EC, costituitasi in giudizio, chiese il ri- getto della domanda perché infondata e, in ogni caso, chiese ed ottenne l'autorizzazione а chiamare in causa la TI S. p. a., appaltatrice dei lavori per essere da questa manlevata da ogni eventuale condanna. Espletata l'istruttoria del caso, il giudice adito, con sentenza in data 22 febbraio 1997, dichiarata 1'improcedibilità della domanda di manleva proposta dalla convenuta, accolse la domanda attorea, condannan- do la EC al pagamento della somma di lire 24.075.732, oltre accessori. Gravata la sentenza ad opera della soccombente, la corte appello di Roma, con sentenza depositata in data 25 novembre 1999, accolse l'appello proposto, osservan- do in parte motiva: che in punto di fatto poteva dir- si pacifico che i lavori in questione erano stati ese- guiti dalla TI (appaltatrice) sulla base di incarico ricevuto dalla EC;
- che, secondo la costante giu- risprudenza di legittimità, sussisteva la diretta ed 3 esclusiva responsabilità dello appaltatore per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle opere, con esclusione di corresponsabilità del committente, anche ex art. 2049 c.C. (salvi i casi di ingerenza nei lavori committente medesimo "in misura tale da compromet- del l'autonomia dell'appaltatore nella loro organizza- tere zione ed esecuzione" ovvero di violazioni da parte del- lo stesso di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c. C., in relazione ad una possibile culpa in eligendo) ; che nella specie non poteva ritenersi l'esistenza delle condizioni per una responsabilità esclusiva o solidale della committente, atteso che di "culpa in eligendo" non poteva parlarsi sicuramente (essendo la TI ditta ben conosciuta da tutti, solida ed affidabile), mentre l'autonomia piena dell'appaltatrice non poteva essere messa in discussione dai normali controlli che la Tele- com effettuava sempre dopo la stipula dei contratti di appalto con le varie imprese;
che dalla stessa depo- sizione del teste De LI, supervisore per conto del- la ex SIP, dei lavori delle varie ditte, emergeva chia- ramente che nella specie si trattò di meri controlli di routine e non di quella penetrante ingerenza del com- mittente stesso, in presenza della quale soltanto può ravvisarsi un'incompatibilità con l'autonomia dell'ap- paltatore. 4 Per la cassazione di tale sentenza il Condominio di via Marcantonio Colonna n. 7 ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controri- corso la EC IT s. p. a., che ha proposto a sua volta ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1) Va disposta, preliminarmente, la riunione ex art. 335 c. p. c. dei due ricorsi, trattandosi di impu- gnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Con l'unico motivo il ricorrente principale, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art. 360 n. 5 c. p. C. 1 deduce che la corte di merito aveva ritenuto che nel caso di specie non potes- sero ravvisarsi le "condizioni per una responsabilità esclusiva о solidale della committente", attesa 1'ine- sistenza di una culpa in eligendo (essendo la IR una ditta ben conosciuta da tutti), nonché la circo- stanza che l'autonomia piena dell'appaltatrice non ро- tesse essere messa in discussione dai normali controlli che la EC effettuava sempre dopo la stipula dei contratti di appalto con le varie imprese. A tale con- vincimento, peraltro, la corte di merito era giunta in- terpretando la deposizione del teste De LI (ex su- 5 pervisore della SIP), dalla quale emergeva chiaramente "che nella specie si trattò di meri controlli di routine da parte della SIP "e non di quella penetrante ingerenza del committente, in presenza della quale sol- tanto può ravvisarsi una incompatibilità con l'autono- mia dell'appaltatore". Detta motivazione era palesemente viziata perché non teneva conto della deposizione del teste De LI nella sua interezza. Il teste, dipendente della SIP, del 9/12/1993 del giudizio di primo gradoall'udienza ebbe a rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Nel 1990 io seguivo i lavori che venivano svolti dalle imprese per conto della SIP, e relativi alla posa dei cavi te- lefonici. Il mio ufficio era incaricato di supervisio- nare i lavori eseguiti dalle imprese appaltanti, veri- ficando che fossero conformi a determinate direttive stabilite dalla SIP, e contenute in un capitolato, che prevede sia le norme di posa che il compenso". Alla stregua di tali dichiarazioni si evinceva che l'appaltatrice IR svolgeva mera attività di esecu- zione di direttive stabilite dalla SIP, per cui la cor- te distrettuale avrebbe dovuto uniformarsi al consoli- dato indirizzo dettato da questa Suprema Corte, che ravvisa in simili fattispecie una responsabilità soli- dale tra committente ed appaltatrice per danni arrecati 6 a terzi. Il difetto di motivazione era, pertanto, evi- dente. Il motivo non merita accoglimento. Va disattesa, in primo luogo, l'eccezione del con- troricorrente, tendente ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla caren- za di nesso eziologico. Invero, l'espressione usata dalla corte di appello a proposito del difetto di nesso eziologico tra le opere eseguite e le infiltrazioni lamentate (vds. pag. 6 sentenza impugnata) costituisce un inciso integrante una argomentazione ad abundantiam e non la vera ratio decidendi, con la conseguenza che un'eventuale doglianza sul punto non avrebbe rilievo alcuno. Con riferimento a quanto dedotto, va rilevato che ricorrente il quale deduce l'omessa O, comunque, il viziata motivazione della sentenza impugnata in rela- zione alla valutazione di una decisiva risultanza pro- cessuale, ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la risultanza medesima, atteso che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassa- zione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini 7 integrative. In particolare, l'indicazione della risul- tanza che si assume non valutata (o non logicamente va- lutata), proprio in quanto deve consentire il controllo di legittimità e, pertanto, porre questa Corte in con- dizioni di valutare direttamente la risultanza (ed in particolare la sua decisività), deve contenere in modo obiettivo, tutte gli elementi rilevanti della medesima. Di conseguenza l'indicazione predetta, ove la cosa sia necessaria per una adeguata valutazione, deve con- sistere nella trascrizione integrale nel ricorso della risultanza in questione e non, come nella specie, solo parziale. In ogni caso, la corte distrettuale ha fatto pun- tuale applicazione della consolidata giurisprudenza di questa S. C., che più si attaglia al caso di specie, trattandosi di appalto di opera pubblica, nel quale i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, deri- vanti dall'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dall'intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, né il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando sotto il profi- 8 10 amministrativo о tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per i danni arrecati a terzi. In sostanza, anche in tale tipo di appalto trovano applicazione i principi generali sulla respon- sabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di rego- la, l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiun- gere quella dell'amministrazione solo se il fatto dan- noso sia stato posto in essere in esecuzione del pro- getto о di direttive impartite da essa committente, mentre una responsabilità esclusiva di questa ultima è configurabile quando abbia rigidamente vincolato l'at- tività dell'appaltatore, così da neutralizzare comple- tamente la sua libertà di decisione. Il che, nel caso di specie, è stato escluso dal giudice di merito, nel valutare, come era suo compito istituzionale ed insin- dacabile in questa sede, siccome congruamente motivato, il materiale probatorio acquisito. 3) In conclusione, il ricorso principale deve esse- re rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale, essendo lo stesso solo condizionato. 4) Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso 9 principale e dichiara assorbito quello incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 26 maggio 2003. Consigliere relat estensore лист Il Presidente вобли Особый * Depositata in Cancelleria ggi, 10.01. 2003 IL CANCELLIERE 01 Dott.ssaDott.ssa Maria Aiello CORTE AUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12-12-2003 scrie 4 al n. 41256 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricofe 10