Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
L'art.143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell'art.6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n.848 quanto delle pronunce della Corte costituzionale n.10/1993 e 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell'imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, nella lingua nota al destinatario, avendo quest'ultimo soltanto il diritto all'assistenza gratuita di un interprete - da nominarsi immediatamente - che provveda alla traduzione dell'atto, come previsto dal citato art.6 della Convenzione, "nel più breve tempo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5599 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 14/10/1999
Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 5599
Dott. Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 5918/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)US IN, n.
7.6.1973 a Srebreniik (Bosnia);
2)LA KO, n. 31.12.1953 a Trogir (Croazia)
avverso la sentenza in data 20.11.1998 del Tribunale di Macerata udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
OSSERVA:
Con sentenza del 20.11.1998 il Tribunale di Macerata applicava su richiesta delle parti ad LA KO e US IN la pena di due anni di reclusione e lire 20.000.000 di multa ciascuno per concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di extracomunitari a fini di lucro.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con distinti ma sovrapponibili atti, deducendo la nullità "del decreto di giudizio immediato così come notificato, in quanto non tradotto nella lingua conosciuta", in violazione dell'art. 143, co. 1, C.P.P., nell'estensiva interpretazione di cui alla sentenza 19.1.1993 n. 10 della Corte Costituzionale. I ricorsi sono manifestamente infondati. Va premesso che, come chiaramente risulta dalle decisioni della Corte Costituzionale in materia (sent. n. 10/1993 già citata e ord. 24.2.1994 n. 64) l'art.143 C.P.P. non prescrive affatto la redazione - in via esclusiva o con testo italiano a fronte - del decreto di citazione nella lingua nota all'imputato; assicura invece a questi, in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa. La detta assistenza comporta la "dettagliata" traduzione del decreto di citazione "nel più breve tempo" (art. 6 della convenzione resa esecutiva con L.
4.8.1955 n. 848) ed in tutti i suoi elementi costitutivi, ma sempre come attività successiva riservata all'interprete (la cui nomina è peraltro immediatamente dovuta quando ne risulti la necessità), senza incidenza sulla regola generale per cui gli atti giurisdizionali in quanto tali sono, a pena di nullità, redatti (soltanto) in lingua italiana, salvo speciali disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche insediate nelle Stato (art. 109 C.P.P.). Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie, come risulta dalla motivazione della sentenza, gli imputati presenti furono assistiti da un interprete nel corso delle trattative ed espressero ci suo mezzo l'adesione all'accordo raggiunto sulla pena. Se ne desume che furono informati della natura e contenuto dell'addebito, e che fu in sostanza realizzato lo scopo cui è preordinata la disposizione dell'art. 143, co. 1, C.P.P.. D'altra parte, poiché il "patteggiamento" circoscrive la cognizione del giudice cui è proposto ad un ambito tassativamente indicato di verifica, esso comporta la rinuncia ad ogni altra eccezione e l'impossibilità del rilievo d'ufficio, se non nei limiti previsti (nel caso di specie, quindi, l'eventuale difetto di integrale e immediata traduzione del decreto di citazione poteva influire soltanto sulla verifica della piena coscienza dell'addebito e volontarietà del consenso, risolta in senso positivo, senza censure sul punto, dal giudice di merito). Nè può obbiettarsi che la nullità derivante dalla non piena e tempestiva conoscenza del decreto di citazione sia al di fuori della disponibilità delle parti, in quanto soggetta a rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 179 C.P.P.. Essa infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente, è bensì di ordine generale ai sensi dell'art, 178, lett. C), C.P.P., riferendosi all'assistenza dell'imputato; tuttavia, non integrando omissione della citazione, ne' assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, co. 1, stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili, ma invece tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non sono più suscettibili di rilievo o eccezione - se anteriori al dibattimento - dopo la deliberazione della sentenza di primo grado (cosiddette nullità a regime intermedio di cui al successivo art. 180). Va anche posto in evidenza che, a norma dell'art. 182, co. 2, C.P.P., la parte che assiste a un atto affetto da nullità a regime intermedio deve eccepirla prima del suo compimento oppure. se ciò non è possibile, immediatamente dopo (cfr., specificamente in tema di "patteggiamento", Cass, Sez. I, c.c, 10.4.1995, Polisi, nonché Sez. IV, 27.11.1992, Kamel, e Sez. I, 3.10.1994, Kourami). I ricorsi vanno perciò dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 1999