Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Poiché il requisito reddituale, previsto dall'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, per il riconoscimento del diritto alla integrazione al minimo costituisce un elemento costitutivo del diritto stesso, l'eccezione relativa al difetto di quel requisito non si configura quale eccezione in senso proprio, suscettibile delle preclusioni stabilite dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, in quanto già compresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda di integrazione al trattamento minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5007 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DA ON ADA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1513/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 11/12/98 - R.G.N. 15/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore del Lavoro di Busto Arsizio, in accoglimento della domanda proposta dalla sig.ra AL ON Ida, ha dichiarato il diritto di costei alla riliquidazione della pensione SO con integrazione al minimo, aumenti di legge e incrementi perequativi, con decorrenza dall'agosto 1969, data del decesso del dante causa.
L'appello con cui l'INPS aveva censurato la decisione pretorile per avere affermato il diritto al beneficio della integrazione al minimo senza previamente accertare la sussistenza della condizione reddituale, prevista dall'art. 6, comma 1, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, è stato rigettato dal locale Tribunale, con sentenza 4/11 dicembre 1998 n. 1513, non notificata, sulla base dell'affermazione che ai sensi degli artt. 416-420 e 437 c.p.c., l'Inps non poteva eccepire, per la prima volta in appello, la mancanza del requisito reddituale in questione. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo.
La intimata, ritualmente citata, si è costituita con sola procura. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente Istituto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che l'Istituto non poteva dedurre, per la prima volta in appello, la mancanza del requisito reddituale.
Il motivo è fondato.
Il D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha introdotto dei limiti di reddito sia per la concessione dell'integrazione al trattamento minimo, sia per l'attribuzione della pensione di invalidità, rispettivamente agli artt. 6 e 8.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito reddituale costituisce un presupposto per la concreta erogabilità della pensione di invalidità, e quindi integra una questione rilevabile d'ufficio in quanto compresa nel "thema decidendum" posto dalla domanda;
pertanto il mancato accertamento di tale requisito da parte del giudice di merito è deducibile per la prima volta in sede di legittimità sotto il profilo dell'omesso esame di un punto decisivo della controversia (Cass. sez. un. 2-6-1988 n. 3771; Cass. 10-2-1989 n. 824; Cass. 17-2-1992 n. 11393; Cass. 4-11-1994 n. 9101;
Cass. 4-2-1993 n. 1378); e quindi a maggior ragione è deducibile per la prima volta con l'atto di appello.
Analogamente il godimento di un reddito inferiore alla soglia stabilita dall'art. 6 cit., come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, costituisce un elemento costitutivo della pretesa al trattamento dell'integrazione al trattamento minimo, che come tale deve essere allegato e provato dal ricorrente. Anche per il diverso problema del requisito contributivo per le prestazioni previdenziali questa Corte ha costantemente affermato che tale elemento della fattispecie costitutiva del diritto deve essere provato dall'assicurato e verificato anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come "eccezione in senso proprio", ma come "mera difesa", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 25 febbraio 1999 n. 1655; Cass. 23 marzo 1991 n. 3116). La Corte ha altresì precisato che il principio che precede va contemperato con i caratteri del sistema impugnatorio e con quelli del giudizio di cassazione, per cui la mancanza del requisito minimo di contribuzione deve essere dedotto in grado di appello come motivo di gravame (Cass. 1655/1999 citata supra, secondo cui il giudice di secondo grado, pur in mancanza della proposizione di una apposita eccezione da parte dell'INPS nella comparsa di costituzione in primo grado, è tenuto a verificare, ove vi sia uno specifico motivo di appello da parte dello stesso Istituto, la fondatezza della carenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento del diritto dell'assicurato a percepire l'assegno ordinario di invalidità); in difetto dell'impugnazione in sede di merito, non è deducibile - in quanto implicante nuovi accertamenti di fatto - per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 20 settembre 1993 n. 9607). Nel caso di specie vi è una duplice ragione per l'accoglimento del ricorso dell'Inps: da una parte, al requisito reddituale non si applica l'effetto sopra cennato di implicito riconoscimento della sua sussistenza con la declaratoria, non impugnata, del diritto a pensione (Cass. sez. un. 3771/1988 ed altre citate supra);
dall'altra, l'Inps ha fatto valere per la prima volta la mancanza del requisito reddituale con l'atto di appello, e quindi tempestivamente. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Brescia, che provvederà all'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per la pretesa integrazione al trattamento minimo;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002