Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 527
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Sentenza 18 gennaio 2002

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Anche in sede di giudizio di merito di opposizione a sanzione amministrativa, la irrituale produzione di un documento non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nell'udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell'attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 527
    Data del deposito : 18 gennaio 2002

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