Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 1
Anche in sede di giudizio di merito di opposizione a sanzione amministrativa, la irrituale produzione di un documento non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepita dalla parte interessata nell'udienza immediatamente successiva, con la conseguenza che, in caso di mancata tempestiva opposizione, il compimento dell'attività irregolare non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI NI, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato ENRICO D'ANNIBALE, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
BANCO DI NAPOLI SpA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3618/99 del Pretore di NAPOLI, depositata il 30/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 marzo 1999, il Pretore di Napoli ha respinto l'opposizione di AN SI contro la cartella esattoriale n. 7610189, emessa l'1 luglio 1997 dal Banco di Napoli, quale commissario governativo e concessionario del servizio riscossione tributi di quel comune per il recupero di una sanzione amministrativa di £. 1.817.000, inflittagli da detta amministrazione con riguardo ad una contravvenzione al codice della strada. Ha osservato al riguardo: a)che la cartella si riferiva ad un'infrazione al codice della strada accertata dalla Polizia municipale e contestatagli il 6 novembre 1993, tramite notificazione eseguita al suo indirizzo di via Fontana 81,rilevato dalla patente di guida;
b)che per quanto riguardava l'inadempimento all'intimazione ad esibire la carta di circolazione, la stessa si riferiva, invece, all'accertamento eseguito con verbale del 18 settembre 1993 n. 056424 (come risultava dalla copia prodotta dall'amministrazione comunale),mentre quello prodotto dall'opponente concerneva altra infrazione contestata a certa IA SI. Per la cassazione della sentenza il SI ha proposto ricorso per un motivo;
cui resiste il comune di Napoli con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso AN SI, denunciando violazione degli art. 184 cod.proc.civ. ed 87 disp.att.cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente a punti decisivi della controversia, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato che l'intimazione ad esibire la carta di circolazione si riferiva al verbale n. 056424/93, senza considerare che lo stesso, malgrado l'ordinanza in tal senso del Pretore, non era stato ritualmente prodotto dalla controparte e non poteva perciò, per la palese violazione del principio del contraddittorio, essere posto a fondamento della decisione, anche perché i dati anagrafici dell'intimato ivi riportati non corrispondevano a quelli di esso ricorrente.
La doglianza è infondata.
Dai verbali del giudizio di merito, che il collegio può esaminare essendo stato denunciato un error in procedendo, risulta, infatti, che il Pretore non ha mai ordinato al comune di Napoli la produzione del verbale in contestazione, ne' tanto meno che ha concesso all'ente un qualsiasi termine per esibirlo;
bensì che è stato l'opponente, dopo aver precisato le conclusioni e preso atto di quelle avversarie a chiedere l'esibizione del documento sudetto e che l'amministrazione comunale, sia pure in linea subordinata ha dichiarato la propria disponibilità a provvedere all'esibizione. Rinviata, dunque, puramente e semplicemente la controversia all'udienza dell'11 novembre 1998, nella quale entrambe le parti hanno chiesto altro rinvio per l'acquisizione del verbale, il comune, in data 7 gennaio 1999, lo ha prodotto mediante formale deposito in cancelleria, che ai sensi del combinato disposto degli art. 87 disp.att.cod.proc.civ. e 170 ult. comma cod.proc.civ. costituisce una delle forme di comunicazione dei documenti prodotti dopo la costituzione in giudizio delle parti e prima dell'udienza di remissione della causa al collegio.
D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'irrituale produzione di documenti nel giudizio di merito non è rilevabile di ufficio e deve ritenersi sanata se la parte interessata non sollevi la relativa eccezione nell'udienza immediatamente successiva al compimento dell'attività irregolare;
e che in mancanza di tempestiva opposizione in sede di merito tale irregolarità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (Cass. 896/1987; 944/1986; 5722/1984). Per cui siccome il SI nell'udienza del 3 marzo 1998, successiva all'avvenuto deposito del verbale, di cui egli stesso peraltro aveva chiesto la produzione, non ha formulato alcuna opposizione alla ritualità e tempestività della stessa, ogni eccezione al riguardo gli è preclusa in questa sede di legittimità.
E ciò non senza considerare che, avendo il Pretore accertato che il verbale dell'infrazione commessa il 18 settembre 1993 era stato ritualmente notificato al SI che non lo aveva impugnato, nel conseguente procedimento esattoriale per il recupero della sanzione amministrativa che ha dato causa al presente giudizio, avendo l'amministrazione comunale in tal modo provato (per la parte che qui interessa) la violazione e l'ordine di esibizione della carta di circolazione relativamente alla stessa, per il disposto dell'art.2697 cod.civ. spettava al ricorrente dimostrare di avervi adempiuto, producendo il verbale relativo all'ordine sudetto e non certamente al comune fornire la prova negativa che quello esibito da controparte non riguardasse l'infrazione in oggetto, ma altre contestate al SI in periodi diversi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del comune di Napoli in complessive £ 835.000 di cui £.800.000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2002