Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 0 1 243 / 02 REPUBBLICA ITALIAN IN NO EL POLO ITAL O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 10593/99 Consigliere Cron. 3054 Dott. Fernando LUPI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AR ZI NG, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VIRGA MICHELE, DISTEFANO FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
: SCIPIONE, elettivamente domiciliato in ROMA BORGHESE VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TRIBULATO ANTONIO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4593 -1- avverso la sentenza n. 103/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 12/01/99 R.G.N. 1272/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato TRIBULATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 12.1.99, ha ritenuto, per quanto interessa nella presente sede, che: a- nel periodo intercorso fra il 1.1. 1976 ed 11 13.10.93, fra il sign.SC RG ed il sign. NU EL AN fossero intervenuti una serie di contratti a termine e non un unico rapporto a tempo indeterminato- aventi ad oggetto attività agricole prestate dal secondo in qualità di giardiniere tuttofare;
tanto risultava dal complesso delle deposizioni raccolte, mentre non sembrava b- credibile la testimonianza del sign. Giuseppe Cosentino, dalla quale risultava l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato- avendo questi nei confronti del sign. SC una vertenza di identico contenuto;
tale assunto era altresì fondato sui certificati dell'UPLMO dai quali risultava C- Chino. che dal 1985 in poi il predetto lavoratore venne avviato al lavoro di ano in anno per un numero di giornate lavorative annue non compatibile con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con una media di circa 152 giornate per anno;
atteso il lavoro a tempo determinato egli non aveva alcun diritto all'indennità d- per ferie, alla 13^ e 14^ mensilità, alla indennità chilometrica ed al t.f.r., bensì soltanto al c.d. terzo elemento tipico dell'attività lavorativa agricola a tempo determinato;
e- non aveva diritto ad alcuna altra differenza retributiva per non aver, in primo luogo, provato l'inadeguatezza della retribuzione percepita rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ed, in ogni caso, il teste CA aveva riferito che le paghe percepite dal lavoratore corrispondevano a quelle previste dal contratto integrativo provinciale di categoria;
f- analoghe considerazioni valevano ad escludere il compenso per lavoro straordinario. Il sign. AN chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da sette motivi cui resiste il sign.SC RG con controricorso, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia: con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cpc omessa illogica e contradittoria motivazione circa il rapporto di lavoro alle dipendenze del sign. SC. Egli imputa al Tribunale di aver dato rilievo alle testimonianze da cui risultava che - egli lavorava anche presso altre ditte, senza tenere nel dovuto conto che dalla documentazione dell'Ufficio di collocamento risultavano solo le assunzioni presso il sign.RG e che nessun teste aveva saputo precisare quale attività prestasse il lavoratore presso le altre ditte;
ciò faceva ritenere superficiale la valutazione delle otto testimonianze raccolte. Con il secondo motivo denuncia le medesime violazioni del primo ed addebita al Tribunale di non aver rilevato la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro avendo tutti i testi dichiarato che egli lavorava d'estate e di inverno come 2 era confermato dall'attestato prodotto, omettendo di valutare l'intero quadro istruttorio da cui sarebbe risultata l'esistenza di vari distinti rapporti di lavoro con un lasso di tempo intercorrente fra gli stessi certamente irrisorio, e tale da rendere evidente la volontà o l'intento di agire in frode alla legge;
il rapporto di lavoro, egli aggiunge, si trasforma da determinato ad indeterminato se a compimento di un anno vengono effettuate prestazioni lavorative oltre i 180 e la sentenza risulta del tutto errata laddove ritiene che la media delle giornate lavorative annue non superasse le 152 giornate che rappresenta il numero di giornate lavorative necessarie in un anno solare per percepire l'indennità di disoccupazione. Con il terzo motivo violazione dell'art.2697 cc in ordine alla prova della retribuzione erogata e sostiene che il RG non ha dato alcuna prova della retribuzione erogata limitandosi a sostenere che la stessa era conforme a quella praticata sulla piazza di Lentini. Con il quarto motivo violazione dell'art. 116 cpc e difetti di motivazione su punti decisivi sostenendo che nessuno dei testi aveva indicato un orario di lavoro diverso da quello indicato in ricorso. Con il quinto le medesime violazioni oggetto della precedente censura e sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere sfornita di prova l'inadeguatezza della retribuzione erogata dalla controparte atteso che egli aveva fornito la prova di aver effettuato per tutto l'intero arco lavorativo una prestazione giornaliera di sette ore lavorative e che le somme ricevute a titolo di retribuzione erano nettamente inferiori a quelle previste dalla tabella salariale e dal ccnl di settore peraltro gli 3 stessi testi di parte avversaria riferiscono di aver ricevuto la paga aziendale e non quella sindacale;
la erogazione di somme inferiori a quelle sindacali non può essere giustificata da una retribuzione localmente corrisposta inferiore alle stesse. Illogica si appalesa la decisione laddove ritiene che gli emolumenti contrattuali richiesti erano ricompresi nel c.d. terzo elemento fattore privo di ogni fondamento giuridico e fattuale atteso che la paga comprensiva nel terzo elemento non è mai stata quantificata. secondo uni La dichiarazione del CA che il ricorrente aveva percepito le paghe contrattuali era priva di rilievo atteso che questi era consulente del datore di lavoro. Con il sesto motivo violazione degli art 112 e 437 per non aver ammesso i mezzi - di prova da lui richiesti. Con il settimo violazione dell'art. 116 cpc per non aver adottato alcuna decisione in ordine alla spettanza della indennità di percorrenza ritenuta compresa nel c.d. terzo elemento. Le predette censure sono accomunabili intorno a tre distinti profili: a- quello con cui si denuncia il convincimento del Tribunale in ordine alla natura del rapporto;
b- quello con cui si profila la violazione delle regole dettate per la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e la mancanza di qualsiasi fondamento giuridico al c.d. terzo elemento;
c- quello con cui si lamenta la scarsa considerazione per elementi probatori che avrebbero diversamente determinato il convincimento del Tribunale in ordine alla retribuzione spettante. Tutti i predetti profili di censura sono infondati. In ordine alla natura del rapporto di lavoro, ritenuta dal Tribunale a tempo determinato e di tipo agricolo, il convincimento dello stesso risulta fondato su una complessiva valutazione delle fonti testimoniali e documentali con motivata esclusione dell'incidenza della deposizione di un teste nella medesima posizione conflittuale del ricorrente con il datore di lavoro. Corretto è stato il procedimento di formazione del convincimento del Tribunale in ordine al quale il ricorrente non denuncia alcun vero vizio né procedimentale né motivazionale. Quanto al secondo profilo se con esso, in maniera non del tutto perspicua, si è inteso sollevare questione sulla insussistenza degli estremi richiesti dalla legge per la valida costituzione di un rapporto a tempo determinato (non coincidenza dell'attività prestata con quelle stagionali previste dalla legge) , la stessa, risulterebbe, inammissibilmente, proposta solo nella presente sede avendo riguardato le precedenti fasi di giudizio esclusivamente la tipologia del rapporto in base alla probatoria esistente. Anche la contestazione sulla fondatezza del c.d. terzo elemento, che il Tribunale postula assorbente, nella tipologia di lavoro a termine esistente, degli istituti retributivi accessori, si rivela del tutto generica. 5 Il terzo profilo, senza indicare alcun specifico vizio, di procedimento o di motivazione, si limita a contrapporre al convincimento del Tribunale, fondato essenzialmente sulla deposizione del teste CA, relativa alla corrispondenza della paga percepita dal ricorrente a quella prevista dal contratto provinciale di categoria, una serie di elementi che secondo il ricorrente sarebbero idonei a provare l'inadeguatezza della retribuzione percepita in relazione al lavoro prestato. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 18,26 for oltre euro 1549,37 per onorari. Roma 27 novembre 2001 MPOSTA DI BOLLO, DI O, E DA OGNI SPESA, TASSA Il Consigliere es. VITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Corrado Guglielin * 11-8-73 N. 533 Shill Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,30 GEN. 2002 IL CANCELLIERELLIERE 6