Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2009, n. 48344
CASS
Sentenza 2 dicembre 2009

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Massime1

La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado. (Nella specie la nullità era stata dedotta in sede di ricorso per cassazione).

Commentario1

  • 1Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2009, n. 48344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48344
Data del deposito : 2 dicembre 2009

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