Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad accertamenti urgenti di cui all'art. 354 cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata a norma dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. pen., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto o comunque prima della sentenza di primo grado. (Nella specie la nullità era stata dedotta in sede di ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestrohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2009, n. 48344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48344 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 02/12/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 3055
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 6526/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL TA N. IL 10/07/1948;
avverso la sentenza n. 373/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 27/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
OL NO veniva imputato del reato di furto aggravato (art.624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7) per avere sottratto dell'energia elettrica all'ENEL, collegando i fili allacciati alla morsettiera del contatore condominiale alla cassetta di derivazione situata in prossimità del suo appartamento.
Il fatto veniva accertato in Canicattì in data 7 agosto 2004 e con sentenza del 18 settembre 2007 il Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste sul presupposto dell'incertezza della prova dal momento che nel corso del primo sopralluogo i fili emergevano da un percorso interno alla parete, davanti all'ingresso dell'appartamento dell'imputato, mentre successivamente risultavano tagliati. Avverso detta decisione proponevano appello il PM ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo che lamentavano l'erronea valutazione delle prove.
Con sentenza in data 27 ottobre 2008 la corte territoriale condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti. Sottolineava il fatto che nel corso del primo accertamento si era constatata la presenza dei fili che si immettevano nell'appartamento dell'ON il quale non aveva aperto la porta d'ingresso affermando di non avere avuto a disposizione le chiavi ed omettendo di farlo il giorno dopo, cosicché nel frattempo i fili all'altezza di detto appartamento erano stati tagliati. L'allacciamento era stato segnalato dal capo condominio che lo aveva notato ed era stato effettuato al fine di fornire di energia elettrica l'appartamento che ne era privo in cui si stavano eseguendo dei lavori edili.
Gli operai sentiti avevano dichiarato di avere attinto energia elettrica collegandosi con una prolunga all'impianto di una vicina, che aveva smentito tale circostanza.
Avverso questa decisione l'ON propone ricorso per cassazione e deduce violazione dell'art. 354 c.p.p per omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia nel corso dell'accertamento Contesta la mancanza di prova che i due fili uscenti dal contatore condominale entrassero nell'appartamento di sua proprietà, tenuto conto che per un lungo tratto i due fili non erano visibili perché entravano in una canaletta interna al muro ed uscivano in prossimità dell'appartamento senza alcuna prova che entrassero all'interno del medesimo.
Eccepisce vizio di motivazione e travisamento del fatto perché la sentenza non tenne conto che esso imputato non aveva aperto la porta dell'appartamento non per impedire l'accertamento, ma perché non aveva disponibilità delle chiavi, circostanza compatibile con il fatto che non vi abitava e che aveva dato il monolocale in comodato alla vicina RI, moglie del capo condominio, la quale aveva negato la circostanza di avere consentito agli operai di attingere al suo impianto di energia elettrica con una prolunga per non smentire il marito che aveva presentato la denuncia-querela nei confronti del condomino.
Il procuratore Generale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è assolutamente infondato e va dichiarato inammissibile.
In ordine alla dedotta violazione dell'art. 356 c.p.p. si osserva che l'imputato era presente al momento del compimento dell'atto, per cui la eventuale nullità andava dedotta immediatamente dopo il medesimo o comunque prima della sentenza di primo grado e non in sede di ricorso per cassazione, trattandosi di nullità a regime intermedio e quindi sanata a sensi dell'art. 180 c.p.p.. Peraltro, l'accertamento riguardò solo le parti esterne all'appartamento,in quanto l'ON non aprì la porta di accesso nè si presentò il giorno dopo con le chiavi.
La vicenda è stata chiaramente ricostruita dal giudice di appello che ha sottolineato la presenza dei fili provenienti dalla canaletta entro la quale erano entrati quelli allacciati al contatore del condominio avanti alla porta d'ingresso dell'appartamento in questione.
Questi fili entravano nella parete dell'appartamento ed il giorno dopo risultavano essere stati tagliati.
Correttamente la corte territoriale ha affermato non esservi dubbio circa il collegamento con l'appartamento in questione. Quanto al fatto che il medesimo fosse in comodato alla vicina di casa, si tratta di circostanza non dedotta davanti al giudice di merito e contrastante con il fatto pacifico che all'interno del medesimo monolocale vi erano degli operai che stavano effettuando lavori per conto dell'ON, mentre la vicina risultava essere in vacanza.
Non sussiste pertanto il dedotto travisamento del fatto e gli argomenti difensivi sono da considerarsi del tutto inconsistenti. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo indicare in Euro 1.000,00 di ammenda alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 187/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009