Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2001, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA I03-5 98 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto testamento SEZIONE SECONDA CIVILE capacha del testatore. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano GAROFALO R.G.N. 17805/98 - Cron. 7455 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1187 - Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere--- Ud.10/01/01 Rel. Consigliere Dott. ES Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: PO SC, PO NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANFREDI 17, difesi dall'avvocato CONTI CALUDIO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studio C dal Sig. IL SOLE 24 ORE 6000 per diritti L. contro 11-12 MAR, 2001 IL CANCELLIERE PO EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato CAPPELLO 3000 CANCELLERIA RICCARDO, che la difende unitamente all'avvocato ZUCCACCIA GIANCARLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 23 nonchè
contro
-1- FI IR, PO IN, ST AN SERAFINO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia esecutiva avverso la sentenza n. 193/97 della Corte d'Appello di dal Sig. CAPPELLO per diriti L. 42.000+9. PERUGIA, depositata il 10/07/97; 6 04 IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. ES Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Claudio CONTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA BB482753 BB482755 BB482760 AT981991 LIRE 2000 LIRE 10000 BB482754 LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLER CANCELLERI CANCELLERIA BB482758 AT981992 AT981986 BB482753 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 31 gennaio 1990, AN CO NI conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, sua madre RM FI, l'avv. Annibale Serafino Castaldo ed i fratelli NO NI, AN NI e AN NI perché si accertasse la nullità della scheda testamentaria 4 dicembre 1989 del defunto genitore OV NI, si escludesse per indegnità RM FI dalla successione di quest'ultimo e si procedesse alla divisione dell'eredità. Assumeva che quella scheda testamentaria, con cui il defunto OV NI (deceduto il 18 gennaio 1990) aveva disposto la vendita della farmacia "Centrale NI” di Perugia, al medesimo intesta- ta, era l'effetto di una captazione della volontà del de cuius, operata da RM FI con l'ausilio dell'avv. Castaldo, per di più in contrasto con gli accordi transattivi del 6 ottobre 1989, in virtù dei quali -a fronte del riconoscimento di una rendita vitalizia per gli altri partecipanti- si era pervenuti a cedere ad esso ES NI la gestione dell'impresa familiare del predetto. Nel costituirsi, RM FI e AN NI resistevano alle domande e, in via riconvenzionale, 3 chiedevano che la controparte rendesse il conto della gestione della farmacia. AN NI, invece, prestava adesione alle domande dell'attore, mentre NO NI non assumeva alcuna specifica Annibale Serafino Castaldo non si difesa e l'avv. costituiva. Con sentenza del 3 giugno 1994, il Tribunale di Perugia, previa convalida del sequestro del patri- monio del de cuius, autorizzato in corso di causa, rigettava le domande di ES NI, cui aveva prestato adesione AN NI, e dichia- rava la validità della scheda testamentaria in questione, disponendo che si procedesse alla divisione dell'eredità di OV NI secondo le ultime volontà in tale scheda espresse e che ES NI rendesse il conto della gestione della farmacia. In capo а ES e AN NI veniva dichiarata la qualità di eredi legittimi del de cuius. ES ed AN NI interponevano gravame, contestando la disposta convalida del sequestro giudiziario, l'affermata validità della scheda testamentaria del 4 dicembre 1989 e la prevista divisione dell'asse ereditario in difformità degli accordi transattivi del 6 ottobre 1989. 4 RM FI, AN NI e NO NI resiste- vano al gravame e le prime due, in via incidentale, impugnavano anch'esse la decisione del Tribunale, ma nella parte in cui aveva dichiarato che AN CO e AN NI erano eredi legittimi, anziché legittimari, di OV NI. Con sentenza pubblicata il 10.7.1997, la Corte d'appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, che confermava nel resto, dichiarava ES e AN NI eredi legittimari di OV NI. A motivo della decisione, segnatamente evidenziava che gli appellanti ES e AN NI non avevano neppure indicato, né spiegato i motivi della rilevanza che i citati accordi transattivi nondel 6 ottobre 1989, non esistenti agli atti e considerati dal giudice di primo grado, avrebbero avuto sulla validità della contestata scheda testamentaria del 4 dicembre 1989 e sulla divisione dell'eredità di OV NI. Esponeva, poi, che gli appellanti avevano solo apoditticamente affermato che tale scheda testamentaria era l'effetto di una falsa rappresentazione della cuius dalla FI e realtà, prospettata al de invece, come diffusa- dall'avv. Castaldo, quando, 5 mente esposto dal Tribunale in forza delle risul- tanze testimoniali in atti, quella scheda testamen- taria era stata redatta dal testatore in piena consapevolezza e lucido discernimento. In effetti, precisava la Corte, i veri motivi che avevano indotto OV NI a prendere le determina- zioni, di cui alla contestata scheda testamentaria, individuati in ben altro, e, per andavano l'appunto, sia nell'atteggiamento prevaricatore e equilibrio del figlio ES, che privo di t voleva imporre le sue particolari idee nella gestione della farmacia, sia nei copiosi debiti accumulati, sia nel procedimento d'interdizione contro di lui intentato dal figlio (ma inutilmente, essendone stata accertata giudizialmente la piena capacità d'intendere e di volere), e sia nella necessità di vendere la farmacia per far fronte ai debiti di gestione, così eliminando l'esistenza di un bene, che era stato fonte di gravi dissidi familiari. Rilevava, d'altro canto, l'inconsistenza delle critiche formulate in ordine alla disposta convalida del sequestro autorizzato in corso di causa ed al previsto obbligo di rendiconto di gestione in capo a ES NI. Provvedeva, infine, alla correzione dell'errore materiale, in cui era incorso il giudice di primo grado nell'indicare ES e AN NI come eredi legittimi, anziché legittimari, di OV NI. Per la cassazione di tale sentenza, ES e AN NI hanno proposto ricorso in forza di un unico motivo, illustrato anche con successiva memoria. AN NI ha resistito con controricorso. Gli altri intimati, RM FI, NO NI e avv. Annibale Serafino Castaldo, non hanno svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico mezzo, rubricato "per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 3 e 5 cpc", i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia delibato in ordine agli accordi transattivi del 6 ottobre 1989, pur sottolineandone la mancanza agli atti del processo (il che, non rispondendo a verità, li ha nel frattempo indotti a proporre impugnazione per revocazione della sentenza ex art. 395 n. 4 c.p.c.), ed abbia poi trascurato di considerare che in altro giudizio, con sentenza n. 7 10412 del 1995, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la rilevanza di quegli accordi quanto meno sul piano risarcitorio. Si dolgono, altresì, che la Corte di merito abbia accertato l'insussistenza della dedotta captazione della volontà testamentaria del de cuius, omettendo di considerare la certificazione medica prodotta, che, al di là delle testimonianze assunte, compro- vava il decadimento psico-fisico del testatore, tale da renderlo privo di propria volontà, dipen- dente -com'era- da quella delle persone con lui t conviventi. Il motivo non ha pregio in tutte le sue articola- zioni. Al di là della genericità caratterizzante in certa misura l'intero complesso delle doglianze esposte, va in primo luogo osservato che la denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto è del tutto indefinita, per quanto i ricorrenti non esprimono alcuna indicazione (formale o sostanzia- le) delle norme di legge, che pure dichiarano violate o falsamente applicate. Il denunciato vizio di erronea e contraddittoria motivazione è poi tutt'affatto insussistente, posto che la sentenza impugnata, come innanzi riportata 8 in narrativa (nei passi salienti), non presenta alcun contrasto О errore logico nel suo iter argomentativo, anche quanto ai contestati accordi transattivi del 6 ottobre 1989, su cui la Corte di merito non ha espresso alcuna specifica valutazione perché appunto non esistenti agli atti (e su tale, affermata mancanza non è formulata alcuna specifica censura in ricorso), oltre che per difetto di specificità dei relativi motivi d'appello (anche su tale punto non viene formulata alcuna specifica censura in ricorso). In effetti, nella sentenza impugnata, è chiarito che i ricorrenti, allora appellanti, "non spiegano né indicano i motivi della rilevanza che avrebbero gli accordi transattivi che sarebbero stati stipu- lati in data 6.10.1989, di cui peraltro non v'è traccia nelle carte processuali, e la loro inciden- za sulla validità ed efficacia della scheda testa- mentaria contestata e relativa divisione dell'asse ereditario;
e, soprattutto, gli appellanti non specificano i motivi per cui la decisione del Tribunale, che non prende in nessuna considerazione tali accordi, sarebbe errata..". La dedotta contrarietà della sentenza impugnata a giudicato esterno, in altro giudizio formatosi con 9 riguardo all'inadempienza del de cuius ai citati accordi transattivi ed ai connessi effetti risarci- tori, involge poi una questione non meglio precisa- ta nei termini di sua reale incidenza sulla
contro
- versia in oggetto, e, per di più, risulta essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, per quanto la sentenza impugnata nulla argomenta al riguardo ed i ricorrenti neppure prospettano di averla sollevata nel giudizio di merito, così che ne resta precluso l'esame. Per orientamento di questa Corte, infatti, il giudicato (esterno) formatosi in diverso giudizio tra le stesse parti non rilevabile d'ufficio, né è deducibile per la prima volta in sede di legitti- mità (v. ex plurimis sent. n. 4374/99, n. 8622/98, n. 8590/97 e n. 3607/95). La denunciata omissione di esame della certifica- zione medica sullo stato di salute fisica e mentale del testatore è, infine, doglianza inammissibile. Ed invero, in violazione del principio di autosuf- ficienza del ricorso per cassazione, i ricorrenti non precisano lo specifico e compiuto contenuto della documentazione medica, che assumono trascura- ta dalla Corte di merito, così non consentendone la dovuta valutazione di decisività, peraltro solo 10 genericamente dedotta, senza alcuna apprezzabile considerazione degli ulteriori materiali probatori, pure acquisti in atti e pur considerati dalla Corte di merito al fine dell'affermata capacità d'intendere e di volere del de cuius nel momento in G0000 _ 390000, cui fece testamento. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il Drew / 29000 ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricor- rente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti ES e AN NI in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente AN NI, liquidate in lire M o111400 ' oltre lire 10.000.000 per onorari. Così deciso il 10.1.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons. est. Il presidente Faucet hot fire Саичии Ски пам FFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico cis 22734 Tolezco n. DEPOSITATO IN CANCE DUCEMIC Roma 12 00 p. 10 . IL CANCELLIERS. (D.ssa Il Responsal Talezio 11 (Dr. M. FACCIONINI) Ali Giudiziari