Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di una catena di ferro, rientrando la stessa nella nozione d'arma impropria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2008, n. 43759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43759 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1472
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 043399/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) HO LM N. IL 12/05/1976;
avverso SENTENZA del 21/09/2007 GIUDICE DI PACE di RECANATI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Recanati che in data 21 settembre 2007 aveva dichiarato non doversi procedere
contro
OU ID in ordine ai reati di minaccia semplice, ingiuria e lesioni aggravate dall'uso di una arma impropria - catena - per essere gli stessi estinti per remissione tacita della querela, per violazione di legge non essendo il delitto di lesioni perseguibile a querela di parte, ma di ufficio oltre che di competenza del Tribunale e non del giudice di pace. Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal Procuratore Generale è fondato.
Una catena di ferro con la quale si percuota l'avversario, deve, infatti, essere considerata arma impropria, tenuto conto degli approdi giurisprudenziali in materia.
Quindi, il delitto di lesioni contestato risulta aggravato dalla circostanza di cui all'art. 585 c.p. perché l'imputato ebbe a colpire la parte lesa Regno Andrea
con una catena cagionandogli lesioni.
Tale reato è perseguibile di ufficio ed è di competenza del Tribunale.
In verità anche il delitto di minaccia con arma sarebbe aggravato e di competenza del Tribunale, ma il reato è stato contestato nella forma semplice di competenza del giudice di pace e perseguibile a querela di parte e sul punto non vi è stata impugnazione del Procuratore Generale.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di lesioni e gli atti debbono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il corso ulteriore. Le statuizioni in ordine ai reati di minaccia e di ingiuria ovviamente restano ferme.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008