Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, nell'ipotesi in cui il reato più grave sia un delitto punito con la sola multa e il reato satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, la pena pecuniaria, pur di specie diversa, si cumula a quella del reato base, divenendo ad essa omogenea, in quanto porzione della pena base aumentata, mentre per il calcolo della pena detentiva, occorre procedere prima a un'operazione intermedia, governata dalle regole poste dall'art. 135 cod. pen. sul ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, sicché, convertito l'arresto in pena pecuniaria, anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base.
Commentario • 1
- 1. Reato continuato, concorso di reati, pena, criteri di determinazione, aumento, pene eterogenee previste per i reatiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.4724
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.07640/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSOnei confronti di:
BRACONE EMILIO N. IL 31.01.1960
avverso sentenza del 21.03.1997 PRETORE di TERMOLI sentita la relazione fatta dal consigliere VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Frangini, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 21.3.1997 il Pretore di Larino - Sez. distaccata di Termoli - applicava a BRACONE EMILIO, imputato di minaccia aggravata e detenzione abusiva di cartucce (reati accertati in Termoli l'11.5.1993), riconosciute le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sull'aggravante e ritenuta la continuazione, la pena di giorni 15 di reclusione e L.40.000 di ammenda, convertita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (di L.375.000), per un totale di L.15.000 di multa, ai sensi degli artt.444 C.P.P.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, lamentando:
a) violazione dell'art.697 c.p. per illegittimità della pena base e finale. Secondo il ricorrente, la pena base, da riferire alla contravvenzione di cui nall'art.697 c.p., era stata illegittimamente fissata in mese uno di reclusione anziché in quella minima edittale di mesi tre di arresto, non potendo la suddetta pena essere riferita al reato di minaccia, giacché la concessione delle attenuanti generiche rendevano tale delitto punibile solo con la pena della multa;
b) Violazione dell'art. 60 della legge 24.11.1981 n.689, essendo stata disposta la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonostante il divieto di cui alla citata norma.
c) Violazione dell'art.6 della legge 22.5.1975 n. 152 per essere stata omessa la confisca delle munizioni in sequestro. Chiedeva pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b), concernente la contravvenzione di cui all'art.697.
Ciò premesso, rileva la Corte che il ricorso è fondato solo relativamente alla doglianza sub c), relativa alla mancata confisca delle munizioni, mentre è da respingere relativamente alle altre doglianze.
Ed invero, non essendo stato impugnato il capo della sentenza relativo alla esistenza del vincolo della continuazione &a il reato di minaccia e quello di detenzione abusiva di munizioni, non appare esatto il rilievo formulato dal P.G. ricorrente, secondo cui la pena base avrebbe dovuto essere determinata in riferimento alla contravvenzione di cui all'art.697 c.p.- In presenza della continuazione, la pena base non poteva che essere determinata in riferimento al delitto, da ritenere "ex lege" reato più grave rispetto alla contravvenzione.
In tal senso si è di recente pronunciata questa Corte a Sezioni Unite che ha stabilito che "Poiché ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto e non in concreto, nel caso di concorso fra delitto e contravvenzione la "violazione più grave" si individua nel delitto, in relazione al quale il giudizio di maggior gravità discende direttamente dalle scelte del legislatore". Con la medesima pronuncia si è statuito inoltre che "Ai fini della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, nell'ipotesi in cui il reato più grave sia un delitto punito con la sola multa ed il reato satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, la pena pecuniaria, pur di specie diversa, si cumula a quella del reato base divenendo ad essa omogenea, in quanto porzione della pena base aumentata;
per il calcolo della pena detentiva, invece, occorre procedere prima ad un'operazione intermedia, governata dalle regole poste dall'art. 135 cod. pen. sul ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e quindi, convertito l'arresto in pena pecuniaria, anche questa diviene porzione dell'aumento sulla pena base" (Sez. Un., sent. n. 15 del 03-02-1998, Varnelli). In applicazione di tali principi, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare l'aumento per la continuazione non era, come sostiene il ricorrente, quella (detentiva) prevista per la contravvenzione, bensì quella prevista per la minaccia, fermo restando che la pena base del reato continuato non può mai essere inferiore a quella prevista come minimo per uno qualsiasi dei reati unificati del medesimo disegno criminoso.
È vero che, essendo state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, la pena prevista per il reato di minaccia, da considerare in ogni caso più grave, avrebbe dovuto essere, al sensi del primo comma dell'art. 612 c.p., quella della multa anziché quella della reclusione. Ma tale incongruenza, determinata da una erronea interpretazione delle norme sul concorso tra circostanze attenuanti ed aggravanti, non comporta affatto, come sostenuto dal ricorrente, che la pena base, indebitamente fissata in un mese di reclusione, debba essere riferita alla contravvenzione di cui all'art.697 c.p.- Ciò, sia per le ragioni come sopra prospettate in ordine alla individuazione del reato più grave, sia per il fatto che per la suddetta contravvenzione è prevista alternativamente la pena dell'arresto o quella dell'ammenda, sicché appare quanto meno arbitrario volere affermare che la pena della reclusione, individuata come pena base, avrebbe dovuto essere riferita alla contravvenzione. L'errore in cui è incorso il giudice di merito non è, quindi, quello di avere qualificato come reclusione una pena che avrebbe dovuto essere qualificata come arresto, ma quello di avere ritenuto applicabile, nonostante la concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti, la pena detentiva.
A tale errore, tuttavia, essendosi proceduto alla sostituzione, a norma dell'art.53 della legge n.689/81, della sanzione detentiva della reclusione con la corrispondente sanzione pecuniaria e non essendo stato impugnata tale decisione, non si può ovviare in questa sede, per cui, nel rispetto delle statuizioni, non impugnate, del giudice di merito, si deve comunque ritenere applicata come pena base (per il reato di minaccia) la reclusione nella misura di un mese, su cui va operata la riduzione di un terzo ex art. 62-bis c.p,. e l'aumento per la continuazione, rimanendo fissata in giorni 20 e L.40.000, convertita in L.540.000 di multa, ( 25.000 x 20 = 500.000 + 40.000 = 540.000), da ridurre a L.415.000 ex art.444 c.p.p., così come concordato tra le parti e statuito dal pretore.
Conseguentemente, la sentenza di merito non può che rimanere ferma per ciò che attiene alla pena concordata.
Per quanto riguarda la doglianza riguardante l'asserita violazione dell'art.60 della legge 24.11.1981 n.689, va rilevato che la denunciata inosservanza è del tutto insussistente. Infatti il terzo comma della citata disposizione normativa esclude la possibilità di effettuare la sostituzione con la corrispondente pena pecuniaria delle pene detentive previste, fra l'altro, per i reati, in materia di munizioni, solo quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.
Or, poiché l'art. 697 c.p. prevede alternativamente la pena dell'arresto o quella dell'ammenda, la esclusione di cui sopra non opera e l'assunto del ricorrente va disatteso.
Fondata appare invece la doglianza relativa alla mancata confisca delle munizioni in sequestro.
Infatti, come esattamente rilevato dal ricorrente, nella specie, anche se vi è stata applicazione di pena su richiesta, in osservanza della norma di cui all'art.6, comma 1, della legge 22.5.1975 n. 152, si sarebbe dovuto disporre la confisca delle munizioni sequestrate, che è obbligatoria in relazione a tutti i reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi, come si rileva anche dal richiamo al comma 2 dell'art.240 c.p., fatto dal primo comma dell'art.445 c.p.p.- Ritiene tuttavia la Corte che non sia necessario pronunciare l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e che, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza vada annullata senza rinvio limitatamente alla mancata confisca delle predette munizioni, posto che tale misura può essere direttamente disposta, in applicazione dell'art.620 lett. 1) c.p.p., da parte di questa Corte.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca, che dispone. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998