Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
La controversia instaurata da un dipendente di un ente pubblico economico per ottenere un inquadramento in categoria superiore con correlativi emolumenti, concernente anche il periodo di dipendenza da un ente pubblico non economico, poi fusosi con altro, dando origine a quello di nuova costituzione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la fattispecie disciplinata dall'art. 2112 cod. civ., a norma del quale la modificazione soggettiva del rapporto non incide sulla responsabilità dell'ultimo datore di lavoro anche per quella frazione di esso svoltasi alle dipendenze del precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/1999, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. AN BILE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AC RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato STEFANO NOTARMUZI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI CINQUE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE -
CO.GE.RI., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA, COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato; COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 410/96 del Pretore di L'AQUILA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. ;Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento; giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore dell'Aquila, in funzione di giudice del lavoro, il sig. AN UF, premesso che prestava la sua opera alle dipendenze del locale Consorzio per la gestione delle risorse idriche (CO.GE.RI.), conveniva in giudizio quest'ente, chiedendo l'accertamento del diritto di essere inquadrato nella categoria A3, di livello superiore a quella effettivamente attribuitagli, nonché la condanna del datore di lavoro al versamento delle relative differenze di retribuzione.
Precisava il ricorrente che il rivendicato diritto era causalmente correlato allo svolgimento di mansioni più elevate di quelle corrispondenti al suo formale inquadramento e che siffatta posizione di lavoro era stata acquisita fin dal 1^ gennaio 1993, allorché egli era dipendente del Consorzio comprensoriale aquilano, ente pubblico non economico, dalla cui fusione con L'Azienda Consorziale "La Ferriera", ente pubblico economico, era poi nato, il 16 febbraio 1995, il CO.GE.RI, che aveva, a sua volta, natura economica e succedeva nei rapporti di lavoro in corso i menzionati soggetti preesistenti: chiedeva, pertanto, che il suddetto riconoscimento, con le correlate conseguenze economiche, avesse decorrenza dalla più remota di queste due date.
Il CO.GE.RI. si costituiva in giudizio ed eccepiva, fra l'altro, il difetto della giurisdizione ordinaria, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994, n. 269, convertito in legge 4 luglio 1994, n.432, e la riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con riferimento alla parte della domanda concernente la frazione del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze del Consorzio Comprensoriale. Il lavoratore proponeva, quindi, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, instando per la declaratoria della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sulla base di due motivi.
L'intimato resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente sostiene che l'art. 1 del d. l. 6 maggio 1994, n.269, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432, nella parte in cui,
con riguardo ai casi di enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o in società per azioni, conserva alla giurisdizione amministrativa le controversie di lavoro relative a questioni attinenti al periodo del rapporto svoltosi anteriormente alla trasformazione, non opera nella specie per una duplice ragione: in primo luogo, perché il fatto costitutivo del diritto è sempre rimasto il medesimo, sia prima che dopo l'assunzione alle dipendenze del CO.GE.RI., sicché non è dato individuare due questioni diverse a seconda dei periodi trascorsi alle dipendenze degli enti succedutisi nell'unico rapporto;
in secondo luogo, perché la domanda è stata proposta nei confronti di un ente la cui natura economica deriva non già dalla trasformazione di un medesimo soggetto, ma ad un atto originario di attribuzione della medesima al diverso e nuovo soggetto nato, come nella specie, dalla fusione fra enti preesistenti.
È avviso della Corte che la controversia rientri nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Per disposizione generale, dettata dall'art. 386 cod. proc. civ., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, vale a dire, secondo l'ormai costante interpretazione della norma (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 10 marzo 1998, n. 2643; Id., 18 dicembre 1997, n. 12830; Id., 25 settembre 1997, n. 9429; Id., 14 febbraio 1997, n. 1398), non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui postula la tutela), bensì secondo il "petitum sostanziale", nel senso che, ai fini suddetti, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle istanze formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Alla stregua di tale criterio ed in relazione a quanto più ampiamente riferito in parte narrativa sui fatti di causa, riesce agevole verificare che la domanda proposta dal ricorrente implica cognizione diretta ed immediata delle situazioni giuridiche soggettive nascenti esclusivamente da un rapporto di lavoro di natura privatistica, riservato, in quanto tale alla cognizione del giudice ordinario.
È sufficiente, infatti, osservare come sia indiscussa la natura di ente pubblico economico, propria del consorzio resistente, in quanto costituito ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché in forza della legge della Regione Abruzzi 29 giugno 1993, n. 26, quale ente strumentale destinato all'esercizio di attività imprenditoriale;
e come ai rapporti di lavoro con esso correnti debba, giusta espressa previsione dell'art, 33, primo comma di quest'ultima legge, riconoscersi natura di rapporti di diritto privato. Sicché trova piena applicabilità il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale una tale struttura imprenditoriale separata ed una così espressa previsione normativa del tipo di rapporto intercorrente fra consorzio e suoi dipendenti impediscono che la natura non economica degli enti consorziati possa assumere rilevanza ai fini del l'identificazione nel giudice ordinario dell'autorità cui è attribuita la giurisdizione sul rapporto stesso (cfr. Cass., sez. un., 11 gennaio 1997, n. 19l; Id., 2 aprile 1996, n. 3036; Id., 6 maggio 1996, n. 4187; Id., 17 marzo 1993, n. 3129). Nè vale obiettare che il controverso diritto alla qualifica superiore ed alle relative differenze retributive è riferibile, pro parte, ad un periodo durante il quale il ricorrente è stato dipendente di un ente pubblico non economico, poi incorporato per fusione nel Consorzio resistente.
La vicenda della fusione, alla luce della indubbia natura privatistica delle prestazioni rese in favore dell'ente di nuova costituzione e della non contestata legittimazione passiva di quest'ultimo anche rispetto alle pretese concernenti la suddetta frazione anteriore del rapporto di lavoro, non può non trovare, a sua volta, la propria dimensione giuridica nella disciplina di diritto privato concernente le modificazioni soggettive di tale rapporto e, in particolare, in quella dell'art. 2112 cod. civ., che estende al nuovo datore di lavoro la responsabilità per l'adempimento delle obbligazioni contratte da precedente verso il lavoratore: di guisa che, la domanda intesa, come nella specie, a fare valere codesta estensione è e rimane pur sempre affidata ad un "petitum sostanziale" si compendia nella deduzione di situazioni giuridiche in cui si articola il rapporto in corso col nuovo titolare, con la natura che gli è propria e che rileva, come si è detto, ai fini della determinazione della giurisdizione. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, ribadendosi, nei sensi di cui sopra, l'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite in identica fattispecie (sent. 6 febbraio 1999, n. 46 S.U.) Soccorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa le spese del giudizio di regolamento. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999