Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO0 48 35/02 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 12859/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 10906 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 03/12/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: IO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 27, G.G.BELLI presso lo studio dell'avvocato GENTILE MICHELE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN MEREU MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 controricorrente 4693 avverso la sentenza n. 66/99 del Tribunale di FIRENZE, -1- depositata il 24/02/99 R.G.N. 463/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 24 febbraio 1999, ha respinto l'appello proposto da ID LI contro la decisione del Pretore del lavoro che, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, le aveva negato il diritto di ottenere dal Ministero dell'Interno l'assegno di invalidità civile per insussistenza del requisito della riduzione della capacità lavorativa richiesto dalla legge n.118 del 1971 per la concessione del beneficio. Il Tribunale ha ritenuto superfluo l'esperimento di una nuova consulenza tecnica, osservando che le conclusioni di quella espletata in primo grado - evidenzianti una riduzione della capacità lavorativa del 60% - erano pienamente condivisibili in quanto clinicamente corrette e puntualmente documentate. Contro questa sentenza ID LI ha proposto ricorso con unico motivo. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione su punto decisivo consistente nel non avere il giudice di appello tenuto conto delle osservazioni critiche svolte dal proprio consulente di parte, il quale aveva evidenziato la erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica espletata in primo grado per non aver correttamente valutato l'affezione ematologica e il suo grado invalidante (stabilito dal CTU nel 30%), in quanto tale affezione, definita dal consulente di ufficio di grado iniziale e non suscettibile di evolversi in tempi brevi, mostrava invece, già all'epoca della disposta consulenza, le caratteristiche di una leucemia linfatica abbastanza evidente, valutabile, quanto a capacità invalidante, almeno nella misura del 50-55%; il che, tenuto conto del grado di invalidità riconosciuto alle altre affezioni di cui essa ricorrente era pure portatrice, doveva indurre a stabilire la invalidità complessiva nell'ordine del 74-75%. 3 Il ricorso non è fondato. E' noto il principio, da questa Corte ripetutamente affermato in materia di controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, alla stregua del quale, qualora il giudice del merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione. Peraltro, perché ciò si verifichi, deve trattarsi di obiettive carenze o di deficienze diagnostiche, di affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già di semplice difformità tra la valutazione del consulente di ufficio circa l'entità e la valenza di determinati dati e fatti patologici e il significato agli stessi elementi attribuito dalla parte attraverso il richiamo al giudizio diagnostico, di segno contrario, formulato da un proprio consulente (per tutte, vedi Cass. 9 gennaio 1992 n.142, 8 agosto 1998 n. 7798, 9 marzo 2001 n.3519). Ancora, costituisce principio consolidato nella suddetta materia ( da ultimo, Cass. 8 marzo 2001 n.3371) quello che il giudice del gravame non è tenuto a disporre una nuova consulenza quando ritenga convincenti e condivisibili le conclusioni del consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, onde il mancato esercizio di quello che, a norma dell'art. 441, comma primo, cod. proc. civ., costituisce un potere discrezionale proprio del detto giudice non è sindacabile in sede di legittimità se non attraverso la motivazione adottata in risposta alle critiche mosse dalla parte interessata al parere del primo consulente. Valutando alla stregua degli indicati principi le censure della ricorrente, non può non rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata si sofferma espressamente sulle critiche rivolte nell'atto di appello alla consulenza di primo grado, segnatamente riferendo di quelle relative alla riduttiva valutazione della portata invalidante della affezione ematologica e negandone, tuttavia, la fondatezza con la considerazione che il giudizio del consulente di ufficio, secondo il quale la suddetta patologia comportava 4 "..alterazioni numeriche leucocitarie senza documentate manifestazioni correlate.." appariva ragionevole e condivisibile in quanto clinicamente corretto e confortato da puntuali riscontri documentali. Tale considerazione, che, tra l'altro, è da valutare unitamente al rilievo relativo alla età della ricorrente (appena sessantenne) e alla sue attitudini lavorative (di casalinga da sempre), appare sufficiente, pur nella sua sinteticità, a giustificare il giudizio di insussistenza dello stato di incapacità lavorativa richiesto dalla legge, tanto più che le censure formulate dalla LI non evidenziano il mancato esame di una qualche patologia da essa sofferta e neppure la esistenza di un palese contrasto tra le valutazioni espresse dall'ausiliario del giudice a proposito delle caratteristiche della affezione ematica e il quadro sintomatologico esistente secondo il consulente di parte (che infatti riferisce come lo stesso fosse indicativo di una leucemia linfatica "abbastanza evidente"), né dimostrano l'erroneità delle conclusioni medico-legali del consulente tecnico di ufficio rispetto a nozioni comuni e indiscusse della scienza medica, né, infine, lamentano l'omissione di esami di laboratorio e strumentali, dai quali non poteva e non doveva prescindersi ai fini di una corretta diagnosi, ma si limitano sostanzialmente a contrapporre, sotto forma di denuncia di vizi di motivazione, la diagnosi dell' esperto privato a quella formulata dal consulente di ufficio per ottenere un riesame degli elementi di giudizio da questo già valutati e fatti propri dalla sentenza impugnata. Il che, in base ai principi sopra richiamati, comporta la infondatezza, se non addirittura la inammissibilità delle anzidette censure, dal momento che il controllo di legittimità affidato alla Corte di cassazione non le consente di ripetere l'accertamento di fatto, demandato in via esclusiva al giudice del merito, nel quale si risolve il giudizio di sussistenza o meno della riduzione della capacità lavorativa richiesta dall'art. 13 della legge 30 aprile 1971 n.118 per l'attribuzione dell'assegno mensile (vedi, Cass. 11 4 gennaio 2000 n.225, 8 agosto 1998 n.7798, 26 gennaio 1998 n.751, 21 gennaio 1998 n.530). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non va pronunciata condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp att. c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 Il Presidente Il Cons.estensore Vincenzoincenzo Miles sela IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4 APR 2002 CANCELLI Hanselle CELLIERE Misha S A ( , A S T S E N P N A # U ' ! L * A L M 7 T I . O S G 9 C O . 1 P A » 1 M D Ñ I E E E , S A J G O D R G A E T E T S O I L N T G E T E I S A R R E L I L D E D O 60