CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 16581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16581 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OL ER nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 24/05/2022 del tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Cuomo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022, il tribunale di Torre Annunziata, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse della Ge. Tur. S.r.l. per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione correlato alla sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 35 del 17 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il 23 aprile 1998, con cui OL ER, quale legale rappresentante della Euroedil Costruzione s.r.I., era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16581 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 c) I. 47/85, 1, 2, 20 I. 64/74, 2 I. R. 9/83, 1 sexies I. 431/85 e 734 cod. pen., con riferimento alla realizzazione di una struttura in ferro, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza OL ER, mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per la omessa valutazione della richiesta avanzata dalla società Ge. Tur. Oltre che per l'omissione di ogni valutazione delle deduzioni difensive avanzate da OL ER in atto di intervento e in memoria difensiva depositata. Si rappresenta la diversità tra il manufatto per cui è intervenuta condanna nei confronti di OL ER e quello attualmente esistente sulla stessa area e realizzato dalla società Edil Impianti S.R.L., previa rimozione del primo ad opera del OL. Si contesta invece l'assunto del Consulente della Procura nella parte in cui si sostiene che " il capannone...è definibile come il risultato della portata ad ultimazione dell'opera abusiva sanzionata con la sentenza del 98". E ciò in ragione, osserva la difesa, della diversità di dimensioni, forma, caratteristiche tipologiche e materiali rispetto all'immobile di cui alla citata sentenza irrevocabile. Si tratterebbe, piuttosto, di una diversa e nuova costruzione oggetto di istanza ex art. 13 della L. 47/85. In tale quadro, l'esecuzione della procedura demolitoria in contestazione attribuirebbe al OL conseguenze non riconducibili alla condotta da lui tenuta in materia edilizia, facendo ricadere nella sua sfera giuridica effetti economici e giuridici nonostante l'assenza di sua responsabilità per le nuove opere. Per le quali ultime, i reati edilizi sarebbero estinti e in assenza di sentenza di condanna non si potrebbe procedere a demolizione. Con memoria il difensore ha riaffermato le predette ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminare alla decisione è il difetto di legittimazione del ricorrente alla luce del principio per cui non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 Rv. 227729 - 01). In proposito, dalla ordinanza impugnata, sul punto in sostanza incontestata, risulta che la procedura esecutiva è stata attivata dalla Ge. Tur s.r.l. quale acquirente dell'area di interesse nell'anno 2014 ovvero sedici anni dopo l'emissione della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione qui di interesse, senza alcuna citazione di alcun ruolo rivestito dall'odierno ricorrente. 2 Rispetto a tale dato, si oppone al più l'asserzione di un non meglio illustrato "atto di intervento" del OL ER con "memoria difensiva" depositata nell'incidente di esecuzione, che non appare riconducibile al necessario, previo e personale atto propositivo e partecipativo nella procedura esecutiva in contestazione;
il tutto è rilevabile nel quadro, peraltro, di affermazioni in proposito generiche oltre che contraddette dalla affermazione, pure riportata in ricorso (cfr. pag. 2), per cui il giudice dell'esecuzione "rigettava l'incidente di esecuzione proposto dalla Società Ge. Tur". In ogni caso, la tesi propugnata a fondamento del ricorso - per cui il manufatto oggetto dell'ordine di demolizione sarebbe stato rimosso e sostituito da un nuovo e distinto manufatto attualmente esistente -, oltre a non tenere conto delle contrarie considerazioni del giudice dell'esecuzione, nella parte in cui non si limita a citare le conclusioni del consulente, per cui l'opera attuale sarebbe prosecuzione di quella oggetto della sentenza di condanna, ma richiama anche le argomentazioni in proposito formulate dal tecnico medesimo (prive di ogni contestazione da parte del ricorrente), non solo appare meramente assertiva, ma muove altresì su un piano meramente fattuale, come tale inammissibile in questa sede. Va peraltro ricordato per completezza di inquadramento, e per ribadire la correttezza della demolizione così come emersa, che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Così deciso il 12/01/2023
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Cuomo che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022, il tribunale di Torre Annunziata, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse della Ge. Tur. S.r.l. per la revoca o sospensione dell'ordine di demolizione correlato alla sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 35 del 17 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il 23 aprile 1998, con cui OL ER, quale legale rappresentante della Euroedil Costruzione s.r.I., era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. Penale Sent. Sez. 3 Num. 16581 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 12/01/2023 c) I. 47/85, 1, 2, 20 I. 64/74, 2 I. R. 9/83, 1 sexies I. 431/85 e 734 cod. pen., con riferimento alla realizzazione di una struttura in ferro, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza OL ER, mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per la omessa valutazione della richiesta avanzata dalla società Ge. Tur. Oltre che per l'omissione di ogni valutazione delle deduzioni difensive avanzate da OL ER in atto di intervento e in memoria difensiva depositata. Si rappresenta la diversità tra il manufatto per cui è intervenuta condanna nei confronti di OL ER e quello attualmente esistente sulla stessa area e realizzato dalla società Edil Impianti S.R.L., previa rimozione del primo ad opera del OL. Si contesta invece l'assunto del Consulente della Procura nella parte in cui si sostiene che " il capannone...è definibile come il risultato della portata ad ultimazione dell'opera abusiva sanzionata con la sentenza del 98". E ciò in ragione, osserva la difesa, della diversità di dimensioni, forma, caratteristiche tipologiche e materiali rispetto all'immobile di cui alla citata sentenza irrevocabile. Si tratterebbe, piuttosto, di una diversa e nuova costruzione oggetto di istanza ex art. 13 della L. 47/85. In tale quadro, l'esecuzione della procedura demolitoria in contestazione attribuirebbe al OL conseguenze non riconducibili alla condotta da lui tenuta in materia edilizia, facendo ricadere nella sua sfera giuridica effetti economici e giuridici nonostante l'assenza di sua responsabilità per le nuove opere. Per le quali ultime, i reati edilizi sarebbero estinti e in assenza di sentenza di condanna non si potrebbe procedere a demolizione. Con memoria il difensore ha riaffermato le predette ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminare alla decisione è il difetto di legittimazione del ricorrente alla luce del principio per cui non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 Rv. 227729 - 01). In proposito, dalla ordinanza impugnata, sul punto in sostanza incontestata, risulta che la procedura esecutiva è stata attivata dalla Ge. Tur s.r.l. quale acquirente dell'area di interesse nell'anno 2014 ovvero sedici anni dopo l'emissione della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione qui di interesse, senza alcuna citazione di alcun ruolo rivestito dall'odierno ricorrente. 2 Rispetto a tale dato, si oppone al più l'asserzione di un non meglio illustrato "atto di intervento" del OL ER con "memoria difensiva" depositata nell'incidente di esecuzione, che non appare riconducibile al necessario, previo e personale atto propositivo e partecipativo nella procedura esecutiva in contestazione;
il tutto è rilevabile nel quadro, peraltro, di affermazioni in proposito generiche oltre che contraddette dalla affermazione, pure riportata in ricorso (cfr. pag. 2), per cui il giudice dell'esecuzione "rigettava l'incidente di esecuzione proposto dalla Società Ge. Tur". In ogni caso, la tesi propugnata a fondamento del ricorso - per cui il manufatto oggetto dell'ordine di demolizione sarebbe stato rimosso e sostituito da un nuovo e distinto manufatto attualmente esistente -, oltre a non tenere conto delle contrarie considerazioni del giudice dell'esecuzione, nella parte in cui non si limita a citare le conclusioni del consulente, per cui l'opera attuale sarebbe prosecuzione di quella oggetto della sentenza di condanna, ma richiama anche le argomentazioni in proposito formulate dal tecnico medesimo (prive di ogni contestazione da parte del ricorrente), non solo appare meramente assertiva, ma muove altresì su un piano meramente fattuale, come tale inammissibile in questa sede. Va peraltro ricordato per completezza di inquadramento, e per ribadire la correttezza della demolizione così come emersa, che l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 - 01 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 Così deciso il 12/01/2023
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende