Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2004, n. 36849
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

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In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni fra presenti, è legittima la motivazione adottata dal G.i.p. circa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso di indisponibilità di questi ultimi, allorchè tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e l'attestazione della segreteria della Procura sull'indisponibilità degli impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2004, n. 36849
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36849
    Data del deposito : 16 aprile 2004

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