Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni fra presenti, è legittima la motivazione adottata dal G.i.p. circa l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso di indisponibilità di questi ultimi, allorchè tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione alle intercettazioni e l'attestazione della segreteria della Procura sull'indisponibilità degli impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., ma prima della fase attuativa delle operazioni di intercettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2004, n. 36849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36849 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 16/04/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 872
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 38947/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- EN AT, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 11 agosto 2003, con la quale è stata confermata parzialmente, relativamente al reato di associazione per lo spaccio di stupefacenti aggravata dall'art. 7 L. n. 203/91, l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Bari 26 maggio 2003 che gli aveva è applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il predetto reato e per quello di associazione di tipo mafioso.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 26 maggio 2003 il GIP. del Tribunale di Bari applicava a AT UT la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione di tipo mafioso (capo A), in Foggia dal 24 giugno 2002 ad oggi) e di associazione in traffico di stupefacenti, con l'aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91 (capo H), in Foggia, dal settembre 2002 ad oggi).
Contro l'ordinanza restrittiva, non eseguita a causa della latitanza del UT, dichiarata dal GIP con decreto del 28 luglio 2003, il difensore dell'imputato ha proposto istanza di riesame, conte- stando l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate per violazione degli artt. 271 e 268 c. 3 c.p.p. nonché la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il Tribunale del riesame di Bari annullava l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di associazione di tipo mafioso (capo A), confermando nel resto il provvedimento.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 271 e 268 c. 3 c.p.p. perché il decreto del P.M. di intercettazione delle conversazioni tra presenti all'interno delle autovetture Audi 6 ASO87EG e BMW 320 CC905CA, emesso il 15 febbraio 2003 ha autorizzato lo svolgimento delle operazioni d'intercettazione per mezzo degl'impianti installati nella Sala Intercettazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia senza riferimento all'insufficienza o inidoneità di quelli installati presso la Procura della Repubblica e senza alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di eccezionali ragioni d'urgenza;
2. insufficienza degl'indizi e inidoneità della misura applicata perché dalle intercettazioni si evince solo che uno dei due interlocutori ha ricevuto qualche dose di stupefacenti da tale IR o ZO o IC, mentre il UT è noto come il figlio del IC e fra gl'interlocutori vi è un IR o ZO, per cui il riferimento alla persona dell'indagato è quanto mai labile;
inoltre la misura applicata, in specie dopo l'annullamento parziale per la contestazione ex art. 416 bis c.p., appare esagerata e immotivata. L'impugnazione è infondata.
Col primo motivo di ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in base al decreto del P.M. del 15 febbraio 2003.
In proposito si deve rilevare che con recente decisione (Cass., Sez. U, 26 novembre 2003) questa Corte ha ribadito, per quanto concerne in particolare il requisito dell'insufficienza o dell'inidoneità degl'impianti esistenti negli uffici della procura della Repubblica, non basta la mera enunciazione di tale valutazione, ma è necessaria - e sufficiente - l'evidenziazione di una situazione obiettiva riconducibile al requisito richiesto in astratto dalla norma. Nella specie, come si è precisato nel provvedimento oggetto d'impugnazione, la richiesta inoltrata al P.M. con nota dell'11 febbraio 2003 dai Carabinieri per chiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni d'intercettazione per mezzo degl'impianti installati presso il Comando dei Carabinieri di Foggia era giustificata con la circostanza che l'attività investigativa in corso necessitava di interventi operativi urgenti da espletarsi contestualmente all'intercettazione, che non avrebbero potuto essere eseguiti se non con collegamenti radio immediati tra il personale addetto all'ascolto e quello impegnato in servizi di pedinamento e osservazione.
Il P.M. aveva fatto propria l'istanza e la motivazione dei Carabinieri nella sua richiesta del 13 febbraio 2003 di autorizzazione alle operazioni d'intercettazione di conversazioni o comunicazioni fra presenti, ottenendo in pari data l'autorizzazione del G.I.P.. Quindi lo stesso P.M. aveva emesso il 15 febbraio 2003 il decreto esecutivo, col quale disponeva che le operazioni di ascolto fossero eseguite mediante gl'impianti dei Carabinieri. Sul retro della pagina immediatamente successiva a tale decreto era riportata l'annotazione nella medesima data della segreteria del Procuratore Aggiunto nella quale si dava atto che presso la Procura di Bari non erano disponibili postazioni per intercettazioni. Tale annotazione si riferisce immediatamente al decreto e alla motivazione di esso relativa all'indisponibilità degl'impianti installati presso la Procura della Repubblica, mentre le eccezionali ragioni d'urgenza risultavano dalle esigenze investigative segnalate con l'istanza di autorizzazione dei Carabinieri, considerando che le modalità esecutive si riferivano all'accertamento di un reato di associazione di tipo mafioso in corso.
La decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto legittime e utilizzabili le intercettazioni eseguite a seguito delle citate autorizzazioni appare quindi assolutamente corretta. Deve ritenersi corretta la motivazione concernente l'utilizzazione di impianti diversi da quelli installati presso gli uffici della Procura della Repubblica nel caso d'indisponibilità di questi ultimi, allorché tale possibilità sia stata alternativamente prevista dal P.M. sin dalla sua richiesta di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni e l'attestazione della segreteria della Procura dell'indisponibilità degl'impianti ivi esistenti intervenga successivamente al decreto di attuazione del P.M., che perciò non la considera, ma prima della fase attuativa delle operazioni d'intercettazione.
Infatti, benché successiva, l'attestazione integra formalmente la sostituzione degl'impianti indisponibili, originariamente prevista per l'ipotesi della sua verificazione, e con la sua efficacia certificativa garantisce la certezza dell'indisponibilità e giustifica il ricorso per l'esecuzione delle operazioni a impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica. Nel caso di specie il P.M. ha prospettato nella stessa richiesta di autorizzazione la possibilità di utilizzare alternativamente impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica di Bari nell'ipotesi di indisponibilità di questi e la sostituzione è intervenuta allorché l'indisponibilità si è verificata, dopo il decreto di attuazione del P.M., il quale, non essendone al corrente, aveva legittimamente affidato l'esecuzione agl'impianti della Procura, ma prima dell'inizio effettivo delle operazioni di registrazione.
La previsione della sostituzione non può che essere riportata alle eccezionali ragioni d'urgenza e cioè di procedere comunque - anche in caso d'indisponibilità degl'impianti della Procura e senza attenderne il ripristino della disponibilità - all'accertamento delle attività di fatto permanenti dell'associazione mafiosa che con le proprie scorrerie in armi seminava il terrore tra la popolazione secondo quanto ha correttamente ritenuto l'ordinanza impugnata. Il motivo d'impugnazione in esame appare di conseguenza infondato sotto entrambi i profili dedotti. Anche il secondo motivo di risorsa è infondato.
Si premette che il Tribunale del riesame ha ritenuto insufficienti gl'indizi di colpevolezza a carico del UT in ordine al reato associativo contestato al capo a), mentre gl'indizi sono stati considerati sufficienti in ordine al reato concorrente di traffico di stupefacenti contestato al capo h), per cui è solo rispetto a questo reato che devono essere valutate le obiezioni mosse per questo aspetto dal ricorrente.
Questi contesta la propria identificazione, operata dagl'inquirenti nei dialoghi intercettati intercorsi fra i personaggi legati all'associazione dei Francavilla. Identificazione fondata in partenza sulle conoscenze degl'inquirenti i quali hanno dato atto che il UT risulta conosciuto come ZZ il siciliano. Su questa base, infetti, ha proceduto l'analisi dei testi delle conversazioni registrate, nelle quali il soprannome ZZ il siciliano è stato puntualmente rilevato.
Il ricorrente contesta il fatto in se, smentendolo però solo in parte, con la precisazione, cioè, che lui era conosciuto sol soprannome de il figlio del IC, e, quindi sostanzialmente confermandolo La conferma in fatto proveniente, da una parte dalla menzione del soprannome nei dialoghi intercettati e, dall'altra dal riscontro datovi dall'indagato costituisce una base indiziaria sufficiente a ritenere corretto nel metodo e nei risultati il procedimento seguito per l'identificazione del UT. Riguardo all'idoneità della misura l'ordinanza impugnata contiene una motivazione estremamente dettagliata e logicamente coerente, sia per quanto riguarda il pericolo di fuga che per quello di reiterazione, elementi ai quali il ricorrente si limita a contrapporre una valutazione fondata sulla conferma di uno solo dei reati contestati. In realtà, i motivi addotti dall'ordinanza non sono quantitativamente valutabili, considerando la gravità del reato per cui gl'indizi sono stati invece confermati, ma rimangono di invariata gravità anche per questo reato, sia per il dimostrato pericolo di fuga già constatato per effetto della latitanza volontaria cui l'indagato si è dato allontanandosi da Foggia;
sia per il pericolo di reiterazione, dipendente dalla sua stabile dedizione al traffico di stupefacenti in contatto con un'associazione di tipo mafioso, rispetto alla quale anche l'ordinanza impugnata riconosce la sussistenza d'indizi non del tutto inconsistenti e privi di significato. Pertanto con riguardo a entrambi i motivi il ricorso dev'essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art 94 ci ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2004