Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 1
In tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso "ad nutum" non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso "ad nutum" da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. ETTORE RAFFAELE GINANTONIO - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RM NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 279, presso lo studio dell'avvocato GRECO ALBINO, rappresentata e difesa dall'avvocato CASERTA CAMILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BAYERISCHE ASSICURAZIONI SPA, già AMBROSIANA S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA di ASSICURAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 2, rappresentata e difesa dall'avvocato VITOLO MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1267/97 del Tribunale di COSENZA, depositata il 19/12/97 R.G.N. 671/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GINANTONIO;
udito l'Avvocato CASERTA;
udito l'Avvocato VITOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 e 702 del codice di procedura civile, la Ambrosiana assicurazioni s.p.a. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Cosenza, quale giudice del lavoro, la signora NA ER. Esponeva che in data 9 settembre 1991 aveva legittimamente intimato alla convenuta il recesso ad nutum dal rapporto di agenzia e chiedeva che la signora ER fosse condannata a riconsegnare immediatamente alla società tutto quanto di pertinenza dell'impresa, o comunque inerente al mandato agenziale, e fosse condannata al pagamento dell'importo complessivo di lire 8.439.875, quale costo del personal computer non restituito e per anticipazioni percepite nel corso del rapporto e mai restituite.
Costituitasi in giudizio, la signora ER contestava la legittimità del recesso in quanto il programma commerciale, stipulato contestualmente alla lettera di incarico, obbligava la compagnia a consentire all'agente il completo svolgimento dell'incarico agenziale e chiedeva, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo recesso, danno quantificato in lire duecento milioni.
Con sentenza depositata il 29 novembre 1995 il Pretore confermava il provvedimento emesso ex art. 700 del codice di procedura civile, condannava la signora ER a corrispondere all'Ambrosiana assicurazioni la somma di lire 4.504.150 con gli interessi legali dall'ottobre 1992, rigettava le ulteriori domande proposte dalla società ricorrente e la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla signora ER.
La decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Cosenza che, con sentenza depositata il 19 dicembre 1997, ha rigettato sia l'appello principale proposto dalla signora ER, sia l'appello incidentale proposto dalla società.
In particolare il Tribunale ha affermato che dal programma commerciale stipulato contestualmente alla lettera di conferimento del mandato di agenzia, ossia il 1^ ottobre 1990, non è dato affatto rilevare in modo inequivoco l'esistenza di un patto di stabilità, in quanto nulla hanno pattuito esplicitamente le parti sul punto;
che, con il piano di incentivazione, la società si è limitata ad auspicare il raggiungimento da parte dell'agente di determinati obiettivi alla fine dei tre anni di agenzia.
Il Tribunale ha inoltre affermato che la cessazione del rapporto di agenzia a seguito del recesso ad nutum della società preponente imponeva pur sempre all'agente una collaborazione tesa ad estinguere tutti gli obblighi derivanti dal rapporto.
Avverso la decisione del Tribunale la signora ER propone ricorso articolato in due motivi.
La società Bayerische assicurazioni s.p.a., succeduta alla Ambrosiana s.p.a., resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1362 del codice civile, in relazione all'articolo 360 n. 3 del codice di procedura civile. Assume che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che non sussistesse un patto di stabilità per non aver nulla espressamente pattuito le parti sul punto. In tal modo i giudici non avrebbero tenuto presente che l'art. 1362 del codice civile impone al giudicante, in sede di interpretazione del contratto, di accertare la comune intenzione delle parti valutando anche il loro comportamento posteriore alla conclusione del contratto.
Il motivo è infondato.
L'accertamento della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto costituisce una valutazione di competenza esclusiva del giudice del merito. La decisione può essere censurata, in sede di legittimità, solo per violazione delle norme ermeneutiche, ovvero per illogicità e inadeguatezza della motivazione.
Nel primo caso occorre, tuttavia, che sia dedotto in quale modo il ragionamento del giudice del merito abbia in astratto violato la norma interpretativa e non è sufficiente un generico richiamo alla regola di cui all'art. 1362 del codice civile;
nel secondo caso, occorre che la motivazione sia talmente inadeguata o illogica da non consentire il controllo del ragionamento seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione.
In mancanza di tali presupposti la critica della interpretazione della volontà contrattuale compiuta dal giudice del merito e la proposta di una diversa e più favorevole interpretazione da parte del ricorrente costituiscono una censura inammissibile nel giudizio di legittimità, in quanto postulano necessariamente indagini e apprezzamenti di fatto incompatibili con la funzione istituzionale della Corte di Cassazione.
Nel caso in esame non ricorre ne' l'uno, ne' l'altro presupposto.
Difatti da una parte il Tribunale ha interpretato la volontà contrattuale delle parti fornendo un'ampia motivazione delle proprie valutazioni;
dall'altra il ricorrente ha richiamato genericamente l'art. 1362 del codice civile, ma non ha specificato in quale modo le valutazioni del Tribunale sarebbero in astratto contrarie alle norme indicate. Egli, in realtà, ripropone a questa Corte la stessa tesi interpretativa, già svolta dinanzi al Tribunale, affermando che essa sarebbe conforme alla lettera del contratto e agli esiti delle prove testimoniali;
e comprova tale sua tesi ripetendo pedissequamente gli stessi motivi contenuti nell'atto di appello.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1375 del codice civile in relazione all'art. 360 n. 5 del codice di procedura civile. Assume che il Tribunale non avrebbe considerato che il comportamento tenuto dalla società era stato sicuramente contrario ai principi di correttezza e di buona fede previsti dall'art. 1375 codice civile. In particolare il Tribunale non avrebbe rilevato il premeditato proposito di arrecare un pregiudizio economico alla ricorrente mediante l'atto di recesso, nonostante che la ricorrente avesse quasi raggiunto l'obiettivo previsto nel programma commerciale per l'esercizio 1992; che, nonostante il recesso, la società aveva preteso la continuazione del rapporto agenziale a pieno ritmo fino a tutto il mese di dicembre 1991; che in tal modo la società aveva illegittimamente sfruttato l'opera professionale dell'agente revocato per incassare i premi assicurativi in attesa di affidare la gestione degli incassi a un altro agente, come poi puntualmente avvenuto. Assume, infine, che il comportamento scorretto della società emergerebbe anche dal perpetrato tentativo di addossare all'agenzia, dopo la revoca, un sinistro non di sua competenza.
Il motivo è infondato.
Al riguardo è sufficiente osservare che non può essere considerato violazione delle norme di correttezza l'esercizio legittimo del potere di recesso ad nutum della società preponente dal rapporto di agenzia, anche se tale recesso ha comportato dei danni per l'agente. Nel rapporto di agenzia, infatti, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso del nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole da parte dell'agente: due presupposti che non sussistono nel caso e che non sono stati neppure dedotti nel processo dinanzi ai giudici del merito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Si ritiene equo dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001