Sentenza 1 aprile 2011
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce di per sé una condizione ostativa alla convalida dell'arresto provvisorio di polizia giudiziaria la circostanza che la relativa procedura abbia avuto inizio sulla base della disciplina del mandato di arresto europeo, anziché sulla base della normativa estradizionale applicabile "ratione temporis". (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittimamente eseguito l'arresto provvisorio a fini estradizionali, in presenza di una segnalazione effettuata nel S.I.S. dalle autorità bulgare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2011, n. 16478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16478 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/04/2011
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 480
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 7765/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze;
avverso l'ordinanza dell'08/02/2011 della Corte di appello di Firenze;
emessa nei confronti di:
SH SI AL, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto che l'ordinanza sia annullata senza rinvio;
udito, il difensore, Giribaldi N., che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2011, il Presidente della Corte di appello di Firenze non convalidava l'arresto di polizia giudiziaria di SH SI AL, disposto su richiesta delle autorità bulgare in vista della sua consegna a seguito di mandato di arresto europeo, e ne disponeva la liberazione.
A motivo del diniego, l'ordinanza evidenziava che le informazioni sulla pena erano scarne e comunque, in ogni caso, il reato era stato commesso in data anteriore a quella prevista dalla legge per l'applicazione della disciplina sul mandato di arresto europeo.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze, denunciando la violazione della legge processuale, in quanto la richiesta di arresto provvisorio in base al quale era stato disposto l'arresto di p.g. doveva ritenersi espressione della volontà di chiedere anche l'estradizione, ricorrendone nella specie i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La circostanza che la procedura dell'arresto di polizia giudiziaria ha avuto inizio sulla base della normativa del mandato di arresto europeo, anziché su quella estradizionale applicabile ratione temporis, non costituiva di per sè ostacolo alla convalida dell'arresto.
In tema di estradizione per l'estero, l'art. 716 c.p.p. richiede, per l'arresto provvisorio da parte della polizia giudiziaria, le seguenti condizioni: che sussista una situazione di urgenza che si riferisce al pericolo di fuga e che sia stata inoltrata una domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente (in attesa dell'inoltro della domanda di estradizione), alla quale deve ritenersi equiparata la segnalazione effettuata nel SIS (Sistema Informazione Schengen), ai sensi dell'art. 64 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, conformemente all'art. 95 della stessa Convenzione (cfr. Sez. 6, n. 2416 del 25/06/1999, dep. 12/01/2000, Tepez, Rv. 215310). Nel caso in esame, l'atto di impulso per l'arresto era costituito appunto da una segnalazione del SH da parte delle autorità bulgare nel Sistema di informazione Schengen (SIS), che, come è noto, è utilizzata anche nella procedura per il m.a.e. e può - se corredata degli elementi necessari - equivalere ad un mandato d'arresto europeo (art. 9 della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;
L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11). D'altra parte, al momento in cui lo Stato dirama in area Schengen, con la segnalazione SIS, la richiesta di arresto di una persona ricercata a fini di giustizia non conosce, di regola, lo Stato in cui questa verrà localizzata e pertanto non può prevedere la procedura da seguire (la segnalazione SIS ha infatti valore anche per gli Stati nordici, che pur non facendo parte dell'U.E., hanno aderito alla cooperazione Schengen). Ciò comporta che, soltanto una volta informato lo Stato richiedente dell'avvenuto arresto della persona attraverso il Ministero della giustizia (art. 716 c.p.p.; L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11), l'Autorità competente di quel Paese
sarà in grado di trasmettere la prevista richiesta di consegna, sotto forma - a seconda dei casi - di m.a.e. (sempre che non sia già sufficiente a tal fine la segnalazione SIS) o di domanda di estradizione.
Pertanto, nel caso in esame, l'arresto provvisorio a fini estradizionali era stato legittimamente eseguito in presenza di una segnalazione SIS (avente veste anche di m.a.e).
2. Quanto alle completezza delle informazioni contenute nella segnalazione SIS, deve ricordarsi che la stessa deve contenere i seguenti dati (art. 95 Convezione Schengen cit.): l'autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
l'esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza, o di una sentenza esecutiva;
la natura e la qualificazione giuridica del reato;
una descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
e "per quanto possibile", le conseguenze del reato.
A sua volta, l'art. 716 c.p.p. stabilisce che la polizia giudiziaria può procedere all'arresto se lo Stato estero ha fornito le seguenti informazioni: la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona. Pertanto, anche sotto tale aspetto, l'ordinanza impugnata non si è attenuta all'oggetto della verifica demandata al Presidente della Corte di appello in sede di convalida dell'arresto, svolgendo considerazioni che esulano dal controllo sull'esistenza delle previste condizioni legittimanti l'arresto di p.g.. 2. L'errore di diritto in cui è incorso il giudice comporta l'annullamento della impugnata ordinanza, che va disposto con la formula "senza rinvio", poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 3, n. 26207 del 12/05/2010, dep. 09/07/2010, Camara, Rv. 247706).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011