CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 15479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15479 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LA GI, nato in [...] il [...] LA GI, nato a [...] il [...] MO AR, nata a [...] il [...] AR S.r.l. LT S.r.l. avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere GI Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi per i ricorrenti l'avv. Bruno Salernitano, per AR e LT, l'avv. BE BO, per LA GI, e l'avv. Marco Gemelli, per LA GI, LA GI e MO AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15479 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Ferrara ha rigettato la richiesta di riesame presentata da GI LA, GI LA, AR MO, AR S.r.l. e LT S.r.l. nei confronti del decreto di sequestro preventivo dell'8 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Ferrara, con il quale, in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo Delegato, ufficio di Bologna, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 25-quinquies d.lgs. n. 231 del 2001 contestati ai ricorrenti. 2. Avverso tale ordinanza GI LA, GI LA, AR MO, AR S.r.l. e LT S.r.l. hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante gli Avvocati BE BO, Marco Gemelli e Bruno Salernitano, che lo hanno affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale hanno denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e la mancanza, o comunque l'apparenza, della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, da rapportare alla concreta esigenza anticipatoria del provvedimento cautelare, posto a fondamento della imposizione e della conferma del vincolo cautelare. Premesso lo svolgimento delle indagini che avevano condotto a ravvisare indizi di responsabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 1 a 7 della rubrica provvisoria) e del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 8), oltre che degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 25-quinquies d.lgs. 231 del 2001, contestati alla AR S.r.l. e alla LT S.r.l., si espone che con la richiesta di riesame era stata eccepita l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo a causa della impropria e insufficiente individuazione del pericolo nel ritardo, necessario per poter disporre il vincolo cautelare strumentale alla confisca, ritenuto sussistente solamente in considerazione della natura fungibile dei beni da assoggettare al vincolo (denaro e automobili) e delle caratteristiche delle condotte contestate, nonostante gli indagati fossero a conoscenza da tempo della pendenza del procedimento a loro carico e non avessero ciononostante compiuto medio tempore alcun atto distrattivo, omettendo anche di considerare le rilevanti disponibilità finanziarie degli indagati medesimi, accresciutesi anche dopo la conoscenza del procedimento penale a loro carico. 2 ci Tali rilievi erano, però, stati disattesi dal Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di riesame sottolineando la volatilità e la fungibilità del denaro e l'irrilevanza del mancato compimento di atti di dispersione patrimoniale, rimarcando la realizzazione delle condotte fraudolente di cui al capo 8. Detta motivazione sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, apparente, in quanto consisterebbe in una mera riscrittura di quella del provvedimento di sequestro, e contrastante con i principi affermati nella sentenza LL delle Sezioni Unite e recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in quanto fondata su elementi insufficienti e comunque chiaramente illogici, costituiti dalla fungibilità del denaro e dalla sussistenza di gravi indizi delle condotte contestate, oltre che priva di adeguata considerazione di quanto rappresentato con la richiesta di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, alla luce del contenuto dell'unico motivo di ricorso, con cui è stata censurata la correttezza della motivazione in ordine alle ragioni per disporre e mantenere il sequestro del profitto del reato in funzione della sua confisca, rammentare che le Sezioni Unite, con la sentenza LL (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848 - 01, richiamata dai ricorrenti e anche nell'ordinanza impugnata a pag. 20), hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Si è chiarito, in particolare, che "è il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio" (così la citata sentenza LL a pag. 18). A tale insegnamento si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità, escludendo, anche in relazione alle ipotesi di confisca obbligatoria di 3 cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 04/03/2024, Fiore, Rv. 286021 - 01; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 - 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01), senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni da sequestrare, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 01; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 - 01). È stato, in particolare, escluso ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01; in senso analogo, e anche con riferimento alla insufficienza del riferimento alla mera incapienza patrimoniale del destinatario della misura, Sez. 2, n. 3790 del 20/01/2026, Marciano, Rv. 289287 - 01, e Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 - 01). 3. A tali criteri, benché richiamati nella motivazione, non si è attenuto il Tribunale nella pronuncia dell'ordinanza impugnata. La necessità di disporre e mantenere il vincolo strumentale all'utile disposizione della confisca, ossia alla sua concreta eseguibilità, è stata giustificata con la considerazione che la libera disponibilità di ingenti somme di denaro da parte di società coinvolte nelle frodi carosello potrebbe, in considerazione della "volatilità e fungibilità del denaro stesso", indurre le titolari a sottrarle alla futura confisca, con la conseguente irrilevanza della mancata disposizione di atti di dispersione patrimoniale, in considerazione della significatività degli atti fraudolenti realizzati, in particolare dello "svuotamento della società Emilia Car S.r.l. e la contestuale costituzione della AR S.r.l., con passaggio degli stessi beni da una all'altra, ad eccezione dei debiti tributari rimasti in capo alla prima società" (pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione per un verso apparente, in quanto fa discendere il pericolo di dispersione dei beni e la conseguente necessità di assoggettarli a vincolo in funzione della loro confisca dalla sola esistenza di indizi del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8, disgiunta dalla necessaria indicazione di elementi individualizzanti dimostrativi di detto pericolo di dispersione;
per altro verso errata, in quanto desume detto pericolo dalla natura dei beni da sequestrare, in particolare dalla "volatilità e fungibilità del denaro", ossia attraverso un riferimento generico e insufficiente, alla stregua dell'orientamento ermeneutico ricordato, a giustificare la sussistenza del pericolo in questione, in quanto fondato esclusivamente sulle caratteristiche del denaro, 4 tra l'altro omettendo ogni considerazione delle condotte successive al reato e della situazione patrimoniale e finanziaria degli indagati e delle società ricorrenti allegati con la richiesta di riesame e trascurati dal Tribunale. 4. Si impone, pertanto, previo annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, un nuovo esame della richiesta di riesame dei ricorrenti, da condurre alla stregua dei principi e criteri ricordati, menzionati anche dal Tribunale che, però, non vi si è attenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/3/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere GI Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
uditi per i ricorrenti l'avv. Bruno Salernitano, per AR e LT, l'avv. BE BO, per LA GI, e l'avv. Marco Gemelli, per LA GI, LA GI e MO AR, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15479 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 17/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Ferrara ha rigettato la richiesta di riesame presentata da GI LA, GI LA, AR MO, AR S.r.l. e LT S.r.l. nei confronti del decreto di sequestro preventivo dell'8 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Ferrara, con il quale, in accoglimento della richiesta del Procuratore Europeo Delegato, ufficio di Bologna, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 25-quinquies d.lgs. n. 231 del 2001 contestati ai ricorrenti. 2. Avverso tale ordinanza GI LA, GI LA, AR MO, AR S.r.l. e LT S.r.l. hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante gli Avvocati BE BO, Marco Gemelli e Bruno Salernitano, che lo hanno affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale hanno denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e la mancanza, o comunque l'apparenza, della motivazione, con riferimento alla sussistenza del pericolo nel ritardo, da rapportare alla concreta esigenza anticipatoria del provvedimento cautelare, posto a fondamento della imposizione e della conferma del vincolo cautelare. Premesso lo svolgimento delle indagini che avevano condotto a ravvisare indizi di responsabilità del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi da 1 a 7 della rubrica provvisoria) e del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 8), oltre che degli illeciti amministrativi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 25-quinquies d.lgs. 231 del 2001, contestati alla AR S.r.l. e alla LT S.r.l., si espone che con la richiesta di riesame era stata eccepita l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo a causa della impropria e insufficiente individuazione del pericolo nel ritardo, necessario per poter disporre il vincolo cautelare strumentale alla confisca, ritenuto sussistente solamente in considerazione della natura fungibile dei beni da assoggettare al vincolo (denaro e automobili) e delle caratteristiche delle condotte contestate, nonostante gli indagati fossero a conoscenza da tempo della pendenza del procedimento a loro carico e non avessero ciononostante compiuto medio tempore alcun atto distrattivo, omettendo anche di considerare le rilevanti disponibilità finanziarie degli indagati medesimi, accresciutesi anche dopo la conoscenza del procedimento penale a loro carico. 2 ci Tali rilievi erano, però, stati disattesi dal Tribunale, che aveva rigettato la richiesta di riesame sottolineando la volatilità e la fungibilità del denaro e l'irrilevanza del mancato compimento di atti di dispersione patrimoniale, rimarcando la realizzazione delle condotte fraudolente di cui al capo 8. Detta motivazione sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, apparente, in quanto consisterebbe in una mera riscrittura di quella del provvedimento di sequestro, e contrastante con i principi affermati nella sentenza LL delle Sezioni Unite e recepiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità, in quanto fondata su elementi insufficienti e comunque chiaramente illogici, costituiti dalla fungibilità del denaro e dalla sussistenza di gravi indizi delle condotte contestate, oltre che priva di adeguata considerazione di quanto rappresentato con la richiesta di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, alla luce del contenuto dell'unico motivo di ricorso, con cui è stata censurata la correttezza della motivazione in ordine alle ragioni per disporre e mantenere il sequestro del profitto del reato in funzione della sua confisca, rammentare che le Sezioni Unite, con la sentenza LL (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, LL, Rv. 281848 - 01, richiamata dai ricorrenti e anche nell'ordinanza impugnata a pag. 20), hanno chiarito che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Si è chiarito, in particolare, che "è il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio" (così la citata sentenza LL a pag. 18). A tale insegnamento si è attenuta tutta la successiva giurisprudenza di legittimità, escludendo, anche in relazione alle ipotesi di confisca obbligatoria di 3 cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca (Sez. 3, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 04/03/2024, Fiore, Rv. 286021 - 01; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 - 01; Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910 - 01; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 - 01), senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni da sequestrare, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 01; Sez. 6, n. 48333 del 03/11/2022, Sailis, Rv. 284073 - 01). È stato, in particolare, escluso ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01; in senso analogo, e anche con riferimento alla insufficienza del riferimento alla mera incapienza patrimoniale del destinatario della misura, Sez. 2, n. 3790 del 20/01/2026, Marciano, Rv. 289287 - 01, e Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024, Guido, Rv. 287311 - 01). 3. A tali criteri, benché richiamati nella motivazione, non si è attenuto il Tribunale nella pronuncia dell'ordinanza impugnata. La necessità di disporre e mantenere il vincolo strumentale all'utile disposizione della confisca, ossia alla sua concreta eseguibilità, è stata giustificata con la considerazione che la libera disponibilità di ingenti somme di denaro da parte di società coinvolte nelle frodi carosello potrebbe, in considerazione della "volatilità e fungibilità del denaro stesso", indurre le titolari a sottrarle alla futura confisca, con la conseguente irrilevanza della mancata disposizione di atti di dispersione patrimoniale, in considerazione della significatività degli atti fraudolenti realizzati, in particolare dello "svuotamento della società Emilia Car S.r.l. e la contestuale costituzione della AR S.r.l., con passaggio degli stessi beni da una all'altra, ad eccezione dei debiti tributari rimasti in capo alla prima società" (pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione per un verso apparente, in quanto fa discendere il pericolo di dispersione dei beni e la conseguente necessità di assoggettarli a vincolo in funzione della loro confisca dalla sola esistenza di indizi del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 8, disgiunta dalla necessaria indicazione di elementi individualizzanti dimostrativi di detto pericolo di dispersione;
per altro verso errata, in quanto desume detto pericolo dalla natura dei beni da sequestrare, in particolare dalla "volatilità e fungibilità del denaro", ossia attraverso un riferimento generico e insufficiente, alla stregua dell'orientamento ermeneutico ricordato, a giustificare la sussistenza del pericolo in questione, in quanto fondato esclusivamente sulle caratteristiche del denaro, 4 tra l'altro omettendo ogni considerazione delle condotte successive al reato e della situazione patrimoniale e finanziaria degli indagati e delle società ricorrenti allegati con la richiesta di riesame e trascurati dal Tribunale. 4. Si impone, pertanto, previo annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, un nuovo esame della richiesta di riesame dei ricorrenti, da condurre alla stregua dei principi e criteri ricordati, menzionati anche dal Tribunale che, però, non vi si è attenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/3/2026