Sentenza 12 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2002, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 4 9 5 8 7 0 24.0 58 702 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Resorci erto SEZIONE TERZA CIVILE Даши cizcoluzioux Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale - Presidente - Dott. Vito GIUSTINIANI R.G.N. 17804/99 - Rel. Consigliere - Cron. 4838 Dott. Michele VARRONE Rep. 530 PURCARO - Consigliere- Dott. Italo Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 10/12/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SEN TEN ZA per diritti 12 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: IL NC RI IO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. eds AT RZ, difeso dall'avvocato RODOLFO BERTI, per diritu 1,55 giusta delega in atti;
12.2.02 IL NC - ricorrente
contro
GI EA, LO IC ASSIC SPA;
- intimati €1,55 L3000 CANCELLERIA avverso la sentenza n. 353/98 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 24/06/98 e depositata il 24/09/98 (R.G. 555/95);2001 D6723879 2131 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 10/12/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18/1/91 IO RI conveniva davanti al Tribunale di Ancona EA GI ed il LO IC ASSICURAZIONI per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i gravi danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il 27/11/89 sulla strada Falconara-Ancona, quando il mezzo condotto dal GI ed assicurato presso il LO invadeva l'opposta mezzeria ove esso attore stava transitando regolarmente ed a velocità moderata alla guida del suo veicolo. I convenuti si costituivano e contestavano l'avversa domanda sull'an e sul quantum, deducendo l'esistenza di un concorso di colpa. Escussi i testi, acquisito il rapporto della Polistrada, espletata C.T.U. sulla persona del RI e sul suo veicolo, l'adito Tribunale, con sentenza 6 dicembre 1994, ritenuta l'esclusiva responsabilità del GI, lo condannava in solido alla Compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni, nella misura complessiva di L. 148.288.230, con la rivalutazione dal 27/11/89 al saldo e con gli interessi legali sulla somma rivalutata. Proponevano appello il RI ed in via incidentale il GI ed il LO sull'an e sul quantum e la Corte anconetana, con sentenza 24 settembre 1998, accoglieva per quanto di ragione il primo e rigettava il secondo e, per l'effetto, condannava gli appellati al pagamento della ulteriore somma di L. 7.550.000, con accessori come sopra, compensando integralmente le spese del grado. Riteneva il giudice del gravame, per quanto ancora possa rilevare: che erroneamente il primo giudice aveva ridotto dal 20 al 18% il grado di invalidità riconosciuto dal C.T.; che il danno biologico era stato liquidato in eccesso e quello morale in difetto ma l'eventuale correzione delle due voci avrebbe portato allo stesso risultato pratico complessivo;
che l'ulteriore danno costituito dall'omesso guadagno sui 60 milioni di merce acquistata prima del sinistro e da vendere nel periodo natalizio non poteva essere riconosciuto, perché non conforme alle denunce fiscali degli anni precedenti e perché, ove riconosciuto, avrebbe comportato una rilevante evasione fiscale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il RI affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria. Gli intimati non si sono costituiti in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando il vizio di omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., contesta la statuizione con cui il giudice di appello, a fronte delle liquidazioni per danno biologico e danno morale effettuate dal Tribunale e ritenuta "assai generosa per l'epoca" la prima ed "assai meno generosa la seconda", non ha proceduto ad una nuova determinazione delle singole voci "in quanto riducendo il valore del punto ed aumentando il risarcimento del danno morale si otterrebbe lo stesso risultato"; precisa il suddetto giudice che "essendo i due danni ontologicamente vicini, costituiscono entrambi la proiezione negativa di un medesimo evento, sicché le liquidazioni degli stessi, pur se distinte, vanno tenute presenti contemporaneamente, finché la liquidazione complessiva sia corrispondente al danno nella sua globalità”. La censura è fondata. Va premesso che il Tribunale anconetano aveva determinato la misura del punto di invalidità in L.
2.300.000 ed il danno morale in L. 5000000 ed in sede di appello il RI aveva lamentato l'esiguità di ambedue le determinazioni mentre il GI e la compagnia assicuratrice avevano impugnato il valore di L.
2.300.000 al punto, siccome "equo solo se riferito al momento della decisione e non al momento del sinistro".Ora la Corte territoriale ha ritenuto che il valore di punto sopra indicato fosse "assai generoso" per l'epoca del fatto (1989), essendo valido per il 1995 e, parimenti, che la misura del danno morale fosse troppo esigua, “considerato che i ... Tribunali italiani liquidavano il ridetto danno in misura da 14 alla metà del danno biologico"; e tuttavia, in virtù delle considerazioni sopraindicate, ha tenuto fermo l'ammontare complessivo delle due voci di danno, respingendo entrambi i gravami. Ora questa motivazione è con tutta evidenza omissiva o, quanto meno, insufficiente, perché non indica minimamente i criteri con i quali si è proceduto alle relative liquidazioni, non bastando certo l'affermazione della congruità della somma complessivamente riconosciuta, che non consente di appurare la misura del punto di invalidità considerata nonché la percentuale di danno morale in relazione a quello biologico;
determinazioni tutte necessarie, dal momento che le parti le avevano impugnate. Queste aporie hanno inciso inevitabilmente sulla statuizione finale di rigetto di entrambi gli appelli perché, al contrario, almeno in parte essi sono stati accolti (diminuendo il danno biologico si è dato ragione agli appellanti incidentali ed aumentando il danno morale si è accolta una richiesta dell'appellante principale). A tale decisiva manchevolezza dovrà ovviare il giudice di rinvio, al quale la causa sarà rimessa in virtù dell'accoglimento del primo motivo di ricorso. Non sembra invece condivisibile il secondo mezzo con cui il RI denuncia un ulteriore vizio della motivazione su altro punto decisivo, nonché la violazione degli artt. 4 L. n. 39 del 1977 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando la mancata liquidazione del danno per lucro cessante, a causa delle lesioni patite, dovuto all'impossibilità di vendere, nel periodo natalizio del 1989, merce precedentemente acquistata per L. 60.000.000, con un utile del 100- 150%, pari a L. 71.821.882. Infatti la Corte marchigiana ha confermato sul punto la decisione di prime cure, rilevando che “il RI aveva effettuato le vendite natalizie ogni anno e quindi anche nel 1987 senza però che nella sua denuncia dei redditi, prodotta in atti e posta a base di tutte le sue richieste risarcitorie, risultasse tale grande guadagno". Il rilievo pare sufficiente a sorreggere la contestata motivazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto con cui il giudice del gravame ha ritenuto non raggiunta la prova, a carico del RI, di conseguire, nelle vendite del periodo natalizio, un guadagno commisurato ad un ricarico così elevato. Ne deriva che l'ulteriore considerazione sul fatto che l'attuale ricorrente "chiedendo tale risarcimento, confessava di essere it un grosso evasore (con conseguente necessità di trasmettere gli atti alla polizia tributaria), pur non essendo pertinente (perché ove la prova di tale guadagno fosse stata fornita, il relativo danno avrebbe dovuto essere risarcito indipendentemente dalle conseguenze fiscali), costituisce un mero obiter (com'è evidenziato dall'incipit "Aggiunge la Corte che...") e non assume valore decisivo nella trama argomentativa della sentenza impugnata. Conseguentemente, il secondo motivo va rigettato. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione all'accoglimento del primo motivo e la causa va rinviata ad una Corte di Appello vicina, indicata in quella di Perugia, che pronuncerà anche sulle spese di questo grado.
P. Q. M.
la Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Perugia, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE либот IL NC C1 Depositata in Cancelleria joggi, il 17.2.07 Gina Casoll IL NC C1 Gina Casof 100 509T 20,66 17999 149771 D RACCICHINGதி P 1 Res e