Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
È configurabile il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod. pen. nei confronti del gestore di un pubblico locale - nella specie, un "pub" - la cui attività, per l'abuso di strumenti sonori, disturbi il riposo delle persone, a nulla rilevando che l'attività stessa, da ritenere per sua natura rumorosa, sia stata autorizzata dalla competente autorità amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 11310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11310 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 289
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - N. 043310/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI AN N. IL 25/10/1959;
contro
2) LI CR N. IL 21/10/1971;
avverso SENTENZA del 15/06/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco M. che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Gullino.
OSSERVA
Con sentenza del 15.6.2007, la Corte di Appello di Messina, in riforma della decisione emessa il 21.3.2006 dal tribunale della stessa città, assolveva CI CO dalla contravvenzione di cui all'art. 659 c.p. perché, tra il giugno e l'agosto 2003, quale titolare del pub "Sesto senso" di Roccalumera, disturbava il riposo delle persone con l'abuso di strumenti sonori, rilevando che il fatto contestato non poteva integrare gli estremi di reato in quanto corrispondeva ad una attività che, in quanto autorizzata dalla competente autorità amministrativa, doveva considerarsi legittima in assenza dell'accertamento di specifiche violazioni delle prescrizioni.
Il difensore della parte civile ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'a sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 659 c.p. e art. 530 c.p.p., sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente qualificato come attività rumorosa la gestione di un pub, ritenendo che la sola osservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità amministrativa valesse ad escludere la configurabilità del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Premesso che la pronuncia di condanna, emessa dal giudice di primo grado, era fondata sull'accertamento del fatto che la condotta dell'imputata era tale da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, deve porsi in risalto che la base giustificativa dell'assoluzione pronunciata dalla Corte territoriale è costituita dalla sola esistenza dell'autorizzazione amministrativa di gestione del pubblico esercizio, che, in mancanza di prescrizioni, varrebbe, di per sè, ad escludere l'illiceità penale del fatto. La ratio decidendi non può essere condivisa in quanto implica errata applicazione della norma incriminatrice ex art. 659 c.p.. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che è configurarle il reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, a carico del gestore di un pubblico locale, sia per la diffusione di rumori e musiche ad alto volume sia per gli schiamazzi prodotti dagli avventori all'esterno del locale senza che il gestore medesimo cerchi di impedirli, anche mediante ricorso alla competente autorità, nulla rilevando in contrario che trattisi di esercizio regolarmente autorizzato di un'attività da ritenere per sua natura rumorosa, atteso che una tale autorizzazione non può giustificare qualsiasi effusione sonora anche quando questa sia intollerabile e non necessaria (Cass., Sez. 1^, 11 novembre 2004, Di Ricco). Pertanto, considerato che lo stesso principio di diritto è stato affermato relativamente alla gestione di un bar (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2003, P.M. in proc. Massazza), deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con rinvio, a norma dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia alla Corte di Appello di Messina in sede civile anche per l'eventuale rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2008