Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
013 0 1 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D I LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9700/98 Dott. Gaetano GAROFALO Consigliere Cron. 2711 Dott. Matteo IACUBINO - Rep. 438 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Ud.25/05/00 - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. dal Sig IL SOLE 24 ORE S EN T ENZA per diriti L. 6000 -3A GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE COAT S.R.L., in persona der legal rapp.til Avv.ti RODELLL FILIPPO, BARTONE FILIPPO, elettivamente 000 domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio DENTE, difeso dagli avvocati RODELLI FILIPPO, BORTONE FRANCO, giusta delega in atti;
CG408042 ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA ANGERAMI GIUSEPPE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA LUIGI CAPUANA 175, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia esecutiva Wdal Sig. PALOMBI M, difeso dall'avvocato LIUZZI MARINO, giusta per diritti 1.28000 +6 || 21 APR. 2001.. 2000 | delega in atti;
IL CANCELLIERE 1031 controricorrente -1- nonchè
contro
ON RI;
- intimata avverso la sentenza n. 547/97 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 25/08/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Filippo RODELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario PALOMBI, per delega dell'Avv. M.LIUZZI, dep. in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 10000 A5431918 AS612515 AV768030 BC299614 -2- BC233613 9700/98 Oggetto: accertamento e ripristino servitù. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza non definitiva 2.9.1987, il tribunale di Taranto – premes-- so che per contratto 3.7.1968 SE AM aveva acquistato da IA CO un fondo sito in quel comune;
che a favore di detto fondo era stata costi- tuita una servitù di passaggio, gravante su altro fondo, anch'esso all'origine di proprietà della CO e successivamente alienato alla Comat Srl;
che l'AM, impedito nell'esercizio della suddetta servitù, aveva convenuto in giudizio detta società al fine d'ottenerne la condanna al ripristino del passaggio, alla demolizione delle cabine balneari che vi aveva realizzato ed al risarcimento dei danni subiti in dipendenza delle spese sostenute per il trasferimento della propria famiglia in altre località balneari;
che la Comat Srl, a sua volta, aveva avanzato domanda di rivalsa e d'indennizzo nei confronti della venditrice CO - accertava l'esistenza della servitù di passaggio in favore dell'AM esattamente indicandone la localizzazio- ne con riferimento al tracciato, della costante larghezza di sei metri, riportato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di giudizio;
rigettava la domanda di danni da questi avanzata nei confronti della Comat Srl;
dichiarava il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dalla CO delle conseguenze sfavorevoli della lite e disponeva per la prosecuzione del giudizio al fine della pronunzia delle statuizioni definitive sulla domanda di ripristino del passaggio proposta dall'Ange- rami nei confronti della Comat Srl, nonché su quella di rivalsa da quest'ultima avanzata nei confronti della CO. Con sentenza 11.4.1991, la corte d'appello di Lecce rigettava tutte le impu- gnazioni proposte avverso la detta sentenza 2.9.1987 ed entrambe le pronunzie 9700/98 - passavano in giudicato non essendo stata impugnata per cassazione quella di secondo grado. Con successiva sentenza 31.3.1993, emessa a conclusione del giudizio nel quale era stata pronunziata la sentenza non definitiva 2.9.1987, lo stesso tribunale - rilevato che la sentenza 2.9.87 era divenuta definitiva;
che con altra propria pronun- zia in data 23.2.1988, anch'essa divenuta definitiva, era stata accertata la responsa- bilità della Comat Srl in relazione al crollo d'un tratto della strada di passaggio - condannava la Comat Srl all'integrale ripristino della sede stradale ed all'eliminazione di tutti gli ostacoli frapposti a che l'AM potesse liberamente esercitare la servitù di passaggio oggetto dell'originaria domanda. Avverso tale decisione la Comat Sri proponeva appello, cui resisteva l'AM spiegando, a sua volta, appello incidentale. La CO interveniva nel giudizio prestando adesione alle osservazioni e conclusioni dell'appellante principale. - ritenuto cheCon sentenza 25.8.1997, la corte d'appello di Lecce l'accertamento contenuto nella sentenza del tribunale 2.9.1987, in ordine all'esi- stenza della servitù di passaggio ed all'indicazione e localizzazione del tracciato secondo i dati forniti dal C.T.U., rendesse superflui i rilievi svolti dall'appellante nell'atto di impugnazione;
che le difficoltà prospettate dall'appellante con riferimento all'attuazione delle opere necessarie per il ripristino dovessero valutarsi ed even- tualmente risolversi in sede esecutiva, così come anche le posizioni riguardanti i terzi;
che la domanda di danni avanzata dall'AM con l'appello incidentale non potesse essere esaminata, stante l'effetto preclusivo del giudicato formatosi sulla sentenza del tribunale del 2.9.1987 - rigettava l'appello principale proposto dalla 9700/98 Comat Srl, respingeva l'appello incidentale avanzato dall'AM e dichiarava inammissibile l'intervento di IA CO. Avverso tale sentenza la Comat Srl proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato su tre argomentazioni illustrate anche da memoria. Resisteva SE AM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il motivo la ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione - degli artt. 112, 1156, 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 360 -nn. 3 e 5 c.p.c. si duole che la corte territoriale: A) abbia ritenuto corretta la sentenza del tribunale 31.3.93 senza, peraltro, fornire alcuna motivazione dell'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione e senza tener conto dell' errore sul quale era fondata la sentenza stessa che, stravolgendo le risultanze della relazione peritale, aveva dichiarato esistente la servitù in relazione ad un tratto di strada nuovo, mai asservito al fondo di proprietà dell'AM, qual era, appunto, quello sul quale essa deducente aveva operato;
B) abbia completamente omesso di esaminare tutti i dettagliati punti dell'impugnazione, questa respingendo global- mente senza neppure richiamarli, e pretermesso di considerare che, con l'impu- gnata sentenza del 31.3.1993, il tribunale, sulla base dell'assunto giudicato formato- si sulla sentenza non definitiva e su altre sentenze intervenute in separata sede ed inter alios, aveva ritenuto accertata la servitù sull'intero tracciato e le aveva ordinato di ripristinare una strada che, in base agli accertamenti effettuati dal consulente, per un suo tratto non risultava essere stata realizzata dalla comune dante causa;
C) abbia ritenuto doversi rimettere al giudice dell'esecuzione la questione concernente le modalità d'attuazione delle opere necessarie per il preteso ripristino dei luoghi, nonostante detto giudice possa operare esclusivamente nei limiti dell'oggetto del 9700/98 giudicato, senza ampliarlo o estenderlo come, invece, richiederebbe il caso in esame per essere tale oggetto incerto ed indeterminato e non possa decidere su modalità d'esecuzione che riguardino il diritto di terzi. Il motivo non merita accoglimento in relazione ad alcuno dei denunziati vizi di violazione di legge e d'omessa o contraddittoria motivazione. Sotto il primo profilo è evidente l'inottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione, ove impugnata ex art. 360 n. 3 c.p.c., abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa, ciò che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia censurato e l'esposizione di argomentazioni in diritto intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi giuridici;
per il che risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione del richiamato art. 366 n. 4 c.p.c., il motivo nel quale, come nella specie, il vizio venga solo apoditticamente enunziato nell'intestazione senz'alcuna successiva argomentazione circa il modo in cui, per contrasto con le norme indicate o con l'interpretazione di esse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, abbia avuto luogo la violazione di legge nella quale s'assume essere incorsa la pronunzia di merito. Quanto, poi, ai dedotti vizi di motivazione, la censura si traduce, sostan- zialmente, in un'ennesima richiesta di rivalutazione, comunque inammissibile in sede di legittimità, di questioni di fatto, tra l'altro decise non con la sentenza definitiva d'appello impugnata e neppure con quella pure definitiva di primo grado oggetto dell'appello, ma con le precedenti pronunzie non definitive di primo e secondo grado rese nel medesimo giudizio e passate in giudicato. 9700/98 5 La questione prospettata atterrebbe, dunque, non al denunziato vizio della motivazione ma, piuttosto, ad un eventuale errore nell'interpretazione delle senten- ze non definitive emesse nel medesimo giudizio tra le stesse parti o, se vuolsi, del giudicato formatosi sul contenuto precettivo di esse;
sotto tale profilo, tuttavia, la ricorrente non ha svolto argomentazioni valide nei sensi che una tal censura avrebbe richiesto. Come è stato anche recentemente riaffermato (Cass. SS.UU. 28.4.99 n. 277, Cass. 17.2.00 n. 1773, Cass.
5.10.99 n. 11033, Cass. 25.5.98 n. 5212) l'accertamento e l'interpretazione del giudicato formatosi tra le stesse parti nello stesso giudizio, od in altro diverso, in cui ne è invocata l'efficacia costituiscono, infatti, attività istituzionalmente riservate al giudice del merito e possono formare oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applica- zione della norma dell'art. 2909 c.c. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione sul punto specificamente dedotti, atteso che i poteri della Suprema Corte nel caso di giudicato sono limitati al sindacato di legittimità e non consentono indagini circa il contenuto della pronunzia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito. Nel motivo in esame, per contro, non solo non è stata impostata la censura con pertinente riferimento agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., essendosi invece ripetu- tamente denunziata ed argomentata, dall'intestazione alla conclusione, la violazione dell'obbligo d'adeguata motivazione - ciò che già sarebbe sufficiente a giustificarne -la reiezione ma laddove un richiamo è stato fatto alla questione del giudicato formatosi sulle sentenze non definitive rese nello stesso giudizio, questo ha avuto 9700/98 luogo con affermazione enfatica ma generica e non seguita da alcuna pertinente argomentazione. Solo per completezza di motivazione, dunque, può rilevarsi come le sen- tenze del tribunale di Taranto 2.9.87 e della corte d'appello di Lecce 23.4.91, delle quali non è in contestazione l'intervenuto passaggio in giudicato, avessero, in ef- fetti, espressamente riconosciuto sia la sussistenza della servitù di passaggio anche con veicoli vantata dall'AM, sia il percorso della stessa come individuato dal c.t.u. ed indicato nell'allegata planimetria con il tracciato "x-y-z-h-k-r-s-t" per una ampiezza costante di sei metri, sia le specifiche particelle catastali interessate, particolarmente ribadendosi nella seconda delle dette sentenze, a reiezione di con- trastanti argomentazioni della Comat, la soggezione a servitù anche del tratto di tracciato "h-k-r-s-t” e la preesistenza d'una strada già realizzata su tutto il tracciato interessato dalla servitù - ond'è che la corte territoriale, una volta evidenziato come l'impugnata sentenza del tribunale di Taranto del 31.3.93, decidendo definitiva- mente della controversia, nel disporre il ripristino dello stato dei luoghi lungo l'intero percorso si fosse correttamente attenuta ai detti immutabili accertamenti intervenuti con le pronunzie non definitive di primo e secondo grado rispettivamente del 2.9.87 e del 23.4.91, obiettivamente null'altro aveva da aggiungere, né le sarebbe stato consentito prendere in considerazione alcuna le doglianze svolte dall'appellante in ordine alla pretesa erroneità dei detti accertamenti attribuiti, con ingiustificabile salto logico, alla sentenza 31.3.93, sì che nessun vizio d'omessa motivazione potrebbe, comunque, esserle addebitato. Aggiungasi, ma solo ad abundantiam, che d'altro canto, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 CPC, un vizio di motiva- zione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o 9700/98 l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita omessa od erronea valutazione delle risultanze processuali, è necessario, a pena d'inammissibilità del motivo, al fine di consentire al giudice di legittimità il con- trollo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro esauriente esposizione ed all'occorrenza, com'era necessario nella specie, integrale trascrizione nel ricorso;
ond'è che, come nella specie, non sono idonei all'uopo, il semplice richiamo di parti di esse avulse dal contesto generale e la prospettazione della loro valenza probatoria quale intesa soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice del merito con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell'adottata decisione e, tanto meno, inammissibili richiami per relationem agli atti della prece- dente fase del giudizio. Quanto, in fine, alla dedotta violazione degli artt. 612 e 613 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto risolubili dal giudice dell'esecuzione le difficoltà prospettate dall'appellante con riferimento alle statuizioni comportanti l'obbligo del ripristino e tutelabili le posizioni dei terzi mediante l'esperimento da parte di costoro degli opportuni mezzi giudiziari, devesi rilevare come il motivo risulti del tutto generico laddove censura la prima delle dette considerazioni e dedotto in difetto di legittimazione attiva laddove censura la seconda, quindi sotto entrambi i profili inammissibile. Poiché, infatti, l'art. 613 c.p.c. espressamente prevede la risoluzione da parte del giudice dell'esecuzione delle difficoltà insorte nel corso della procedura per obblighi di fare, è evidente come la corte territoriale, nell'adottare la censurata de- 9700/98 8 cisione, abbia ritenuto le difficoltà prospettate dalla parte riconducibili alla previsione della citata norma;
di conseguenza, nel rispetto del principio di specificità del mo- tivo, la ricorrente avrebbe dovuto, anzi tutto, riportare in ricorso le questioni solle- vate innanzi alla corte territoriale onde consentire al giudice di legittimità di esami- narne l'oggetto ed, in secondo luogo, sviluppare in ordine ad esse argomentazioni idonee alla dimostrazione dell'estraneità delle questioni stesse alla specie discipli- nata dalla norma de qua, mentre il motivo non soddisfa né all'una né all'altra esigenza. E', al riguardo, appena il caso d'evidenziare come il tentativo di precisazio- ne, anch'essa tra l'altro insufficiente, operato con la memoria sia non solo inammis- sibile la facoltà concessa dall'art. 378 c.p.c. potendo essere utilizzata esclusiva- - mente per illustrare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie ma non anche per dedurre nuove censure, o sollevare nuove questioni non rilevabili anche d'ufficio, e neppure per specificare od inte- grare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione - ma anche infondata, in quanto l'individuazione dell'oggetto dell'esecuzione non è affatto genericamente demandato al giudice della stessa dalla corte territoriale ma è esattamente determinato dalla sentenza 3.3.1993 con riferimento alla sentenza 2.9.1987 ed alla consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio. La ricorrente difetta, poi, all'evidenza. di qualsiasi legittimazione a farsi promotrice della tutela dei diritti di terzi che potessero eventualmente risultare pregiudicati dall'esecuzione della sentenza impugnata, diritti che correttamente la corte territoriale ha rilevato essere tutelabili, ad iniziativa dei relativi titolari, con gli ordinari mezzi espressamente previsti dall'ordinamento. Nessuna delle prospettate censure meritando accoglimento, il ricorso va, 9700/98 dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in comples- sive £ 3.939.00 delle quali £ 3.000.000 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 25.5.2000. Il Presidente C Il Cons. est. Жентиу IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 60000 30 GEN. 2001 310000 19 MAR. 2001 UFFICIO DE 13035 R Q' n. tracenter (lire