Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
04152/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 10905/98 LAVORO SEZIONE Cron. N. 8840 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Rosario -Presidente- De Musis Mercurio -Consigliere- Ud. 31.01.2001 2. " * Ettore Guglielmucci -Consigliere- 663. Corrado 664. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Paolo Stile -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ON TE, elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Pellicanò del foro di Reggio Calabria come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente pro tempore Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gior- gio Starnoni e Mario Passaro e con essi elettivamente domiciliata 539 2 in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 868/97 del Tribunale del La- voro di Locri del 9.12.1997/23.12.1997 nella causa iscritta al n. 674 R.G. dell'anno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marco Pi- vetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 31.3.1995 TE ON, premesso di essere ancora affetta da malattie che la rendevano invalida al lavoro, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Locri l'INPS chiedendo la condanna di tale istituto alla corresponsione dell'assegno di pensione di invalidità a lei riconosciuto con sen- tenza del 3.12.1993 e revocato dal 1.7.1994. All'esito il Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 30.5.1997 rigettava la domanda proposta dalla Leonci- ni. Tale decisione, appellata dall'INPS, veniva confermata dal Tri- bunale di Locri con sentenza 9.12.1997/23.12.1997. Il Tribunale in particolare condivideva le conclusioni della con- sulenza tecnica di ufficio di primo grado in ordine al fatto che la ON non fosse più affetta da malattie comportanti la riduzio- 3 ne delle sue capacità lavorative a meno di un terzo, sicché il provvedimento di revoca dell'INPS meritava conferma. Contro la sentenza ricorre per cassazione la ON con unico motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il controricorrente INPS in via pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito della spe- cialità della procura. L'eccezione è infondata, risultando dalla procura, posta a margi- ne, gli elementi essenziali del ricorso e la volontà di demandare al difensore il potere di proporre impugnazione. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa appli- cazione dell'art. 10 del R.D.L. 636 del 1939, dell'art. 24 della legge n. 160 del 1975 e dell'art. 2909 cod. civ., nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Al riguardo sostiene che il Tribunale, pur in presenza del giudi- cato venutosi a formare in relazione alla sentenza pretorile del 3.12.1993, con cui le era stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, non ha ritenuto, ai fini dell'accertamento della per- sistenza dello stato invalidante, di effettuare alcun raffronto tra le condizioni dell'assicurata originariamente considerate e quelle successive. La ON aggiunge che lo stesso Tribunale aveva completa- mente ignorato il fatto che era stato espressamente richiesto da essa appellante l'accertamento di eventuali miglioramenti delle sue condizioni di salute successivamente alla decisione pretorile anzidetta. La stessa ricorrente pone in rilievo che in questo modo il Tribu- nale si è posto in evidente contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito la necessità, nell'ipotesi di revoca di pensione attribuita con sentenza passata in giudicato, di un raffronto tra le condizioni al tempo della concessione della pre- stazione e quelle al tempo della revoca, potendo l'INPS interve- nire con un provvedimento di soppressione solo ove le predette condizioni risultino migliorate rispetto all'attribuzione del trat- tamento pensionistico. Ad avviso della difesa della ON l'impugnata sentenza risulta quindi insufficientemente ed erroneamente motivata in punto di diritto, mancando un qualsiasi raffronto delle condizioni dell'assicurata rispetto a quelle a suo tempo accertate e risultan- do la stessa sentenza basata esclusivamente sul giudizio espresso dal consulente di primo grado senza alcuna ulteriore valutazione. I rilievi esposti sono privi di pregio e vanno pertanto disattesi. Con riguardo al profilo dell'intangibilità degli accertamenti con- tenuti nella richiamata sentenza pretorile circa la presenza di patologie invalidanti va osservato che il riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art.
1-comma 7- della leg- ge n. 222 del 1984 ha durata triennale ed è confermabile per pe- riodi di uguale durata, qualora permangano le condizioni che 5 diedero luogo alla liquidazione della prestazione. Ciò rilevato in linea di diritto, va precisato che l'INPS, in pre- senza di miglioramenti del quadro morboso a carico della Leon- cini, ben poteva non rinnovare l'assegno di invalidità. D'altro canto nel caso di specie l'impugnata sentenza ha accer- tato l'avvenuto miglioramento delle condizioni relative alla capa- cità lavorativa della ON rispetto a quelle a suo tempo ri- scontrate ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità. Nella motivazione della sentenza viene infatti espressamente evi- denziato che l'appellante non è più affetta da malattia tale da ri- durre la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, dal che si de- sume che il Tribunale ha proceduto al confronto delle condizioni di salute dell'assicurata all'epoca del riconoscimento giudiziale del diritto con quelle riscontrabili al momento della non conferma dello stesso assegno. Non sono, poi, da condividere i rilievi della ricorrente, secondo la quale l'impugnata sentenza sarebbe lacunosa per non avere proceduto ad un qualsiasi accertamento in ordine agli eventuali miglioramenti sopravvenuti, atteso che i giudici di appello si so- no richiamati agli accertamenti accurati ed esaurienti compiuti dal consulente di primo grado. Le affermazioni della ricorrente sono perciò generiche e non contengono precisi e puntuali rilievi sostenuti da elementi probatori decisivi in senso favorevole alla tesi della stessa ON (in questo senso Cass. 21 febbraio 1995, n. 1153). 6 In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del presente giudizio di cassazione, stante il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 31 gennaio 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Rojasio be lunis Alessandro be entus falle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 MAR. 2001 oggi, T IL CANCELLIERECANCEL O N S 3 3 5 . 0 1 N . T 3 R A 7 - S A S ' 8 - L A I 1 L T E 1 D , D , A S E O I E L S G P L N S G O E I E S B N L I I G D A O A A L O A T L T D S T E I O E D , R P I O M D R I T O S A I D G E E R T N E S E