Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Risponde del reato previsto dall'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile - il cui diritto di proprietà sia giudizialmente contestato dal fratello nell'ambito di una vicenda di natura ereditaria - che sostituisce la serratura della porta di accesso al fine di impedire al medesimo fratello l'esercizio del compossesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2012, n. 25190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25190 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/06/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1123
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 14893/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS RE N. IL 15/02/1945;
avverso la sentenza n. 3913/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.11.11, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale in composizione monocratica di Palermo che aveva condannato IS ET per il delitto di ragione fattasi, per aver impedito al fratello CR IC l'accesso presso l'abitazione in comproprietà sita in Palermo via Tevere n. 9, con violenza sulle cose consistita nel sostituire arbitrariamente la serratura d'ingresso dell'appartamento, in Palermo il 12 novembre 2004.
2. Il giudice di appello rilevava che il fatto della sostituzione della serratura era incontroverso ed aveva avuto ad oggetto un appartamento già abitato dalla madre dell'imputato, deceduta il 24.5.2003 - e da allora oggetto di una complessa vicenda ereditaria tra i due fratelli CR che ne rivendicavano entrambi la proprietà - ed irrilevante era la qualità di effettivo proprietario dell'imputato come pure la sua convinzione di agire nell'esercizio di un suo supposto diritto, che avrebbe dovuto piuttosto azionare dinanzi all'autorità giudiziaria.
3. Ricorre il IS a mezzo del difensore e lamenta vizio di legge e di motivazione in relazione all'art. 392 c.p., giacché la Corte avrebbe omesso di rilevare che al momento in cui è stata sostituita la serratura di casa vi era in atto uno spoglio di beni di notevole valore e quindi egli aveva tempestivamente reagito per la tutela del suo possesso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1. Il bene giuridico tutelato dall'art. 392 c.p. si identifica con l'interesse a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in conflitto;
il nucleo fondante del comportamento sanzionato dal legislatore è tipizzato in funzione del risultato di autotutela diretta perseguito dal soggetto agente con la sua condotta (commissiva); condotta che deve altresì coniugarsi, per connotarne l'antigiuridicità, ad una concreta violenza sulle cose. In tema di possesso, l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni non sussiste quando il soggetto pone in essere un comportamento violento al fine di mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o al fine di recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa), giacché l'una e l'altra forma di violenza non tendono a turbare l'ordine giuridico preesistente, ma a conservarlo.
Nel solco della suesposta interpretazione, questa Corte di legittimità ha affermato che l'autoreintegrazione nel possesso opera come causa speciale di giustificazione quando l'imputato si sia trovato nella necessità impellente di ripristinare il possesso perduto, al fine di evitare il consolidamento della nuova situazione possessoria, solo se risulti accertato ch'egli abbia voluto reagire a un'azione di spoglio attuale nel momento della sua azione violenta e che la lite giudiziaria sia intervenuta solo successivamente" (Sez. 6A, 6.4 1998, Occhipinti, rv 210908).
2.L'imputato, nella specie, ha appellato la sentenza di primo grado opponendo di essere unico proprietario dell'appartamento in questione, rispetto al quale il fratello IC non poteva vantare alcun diritto reale, ne' poteva essere ritenuto possessore dell'immobile. Tuttavia - come emerge dalla sentenza oggi gravata - è incontestata sia la preesistenza di una lite tra le parti sulla appartenenza ereditaria del bene immobile sia il pacifico compossesso da parte del fratello IC del medesimo appartamento, dolosamente turbato dalla condotta dell'imputato.
3. Cosicché del tutto pertinente è il giudizio della Corte di merito circa l'irrilevanza della qualità di effettivo proprietario da parte dell'imputato ove "la contestazione fra soggetto attivo e passivo dei reato abbia per oggetto proprio il diritto di quest'ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la "violenza", nello stato in cui si trova" ( da Cass. Sez. 6 n. 11381 del 14.7.1994), come pure il giudizio sulla natura meramente presunta della sottrazione di beni di pregio, solo asseritamente patita dall'imputato ed in ordine alla quale - in ogni caso -nessuna specifica doglianza è stata proposta in sede di appello. La fattispecie in esame esula, quindi, del tutto dal richiamato orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto legittima la reazione illico et immediate ad una violenta azione di spoglio da parte di un terzo, non ravvisandosi una consentita azione "in continenti" di difesa ed autointegrazione nel pieno esercizio di un proprio diritto secondo una anteatta consolidata situazione di fatto (v. Sez. 6, Sentenza n. 2548 del 08/01/2010,Rv. 245854 Imputato: Giommetti).
3. Alla inammissibilità dei ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000 (MILLE).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012