Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che, nell'ambito di manifestazioni di protesta per l'esecuzione di un'opera pubblica, impedisce agli operai incaricati di svolgere i lavori previsti, frapponendosi all'accesso ai macchinari con comportamenti tali da bloccarne l'utilizzo da parte loro, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.
Commentari • 13
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2017, n. 48369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48369 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
48369 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano add? 20 2017 иши IL FUNZIONARIO QUDIZIARIO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Carme Lapzui.a QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.508 LO Antonio Bruno Maria Vessichelli CC 13/04/2017 Caterina Mazzitelli R.G. N. 5834/2017 LO Micheli Relatore - Ferdinando Lignola ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza emessa il 16/01/2017 dal Tribunale di Torino nell'ambito del procedimento penale nei confronti di . TA LU, nato a [...] il [...] • LL LO, nato a [...] il [...] DO ET, nata a [...] il [...] LA GI, nato a [...] 1'08/11/1989 IN AN, nato a [...] il [...] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. LO Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito per il IN l'Avv. Rossella Lago, la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Torino annullava i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di ET DO, GI LA, LU TA, LO LL e AN IN dal Gip dello stesso Tribunale (in data 13/12/2016): i suddetti erano stati sottoposti a misure non custodiali (il divieto di dimora in Susa, per la DO e il LA;
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per gli altri) in relazione a distinte condotte qualificate ex artt. 110, 610 e 339 cod. pen., commesse nell'ambito delle iniziative di protesta assunte da residenti della Val di Susa nei riguardi dei cantieri allestiti per la realizzazione della linea ferroviaria TAV. Il collegio torinese dava atto che gli episodi in rubrica si erano verificati tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016, attraverso l'adozione di comportamenti non programmati da chi ne era stato autore, ma assunti in via contingente - volti ad ostacolare l'esecuzione di sondaggi geognostici propedeutici all'esecuzione del progetto di interramento di cavidotto ad alta tensione, effettuati da alcune imprese per conto di "Terna” s.p.a.». In una prima occasione, descritta al capo A), due operai si erano trovati dinanzi alla DO, al IN ed al LL: secondo la ricostruzione compiuta dal Tribunale, solo la donna si era rivolta ai due lavoratori, dicendo loro di andar via, per poi mettersi a sedere davanti alla trivella (nel momento in cui erano sopraggiunti i AR). Gli operai, che nel frattempo avevano atteso istruzioni telefoniche dalla direzione dei lavori su come determinarsi, avevano quindi ricevuto la disposizione di interromperli, dopo averli comunque sospesi di propria iniziativa al momento dell'arrivo di quei soggetti, avendo direttamente compreso che ci sarebbero stati problemi analoghi a quelli già accaduti in altri cantieri. Il collegio del riesame osservava pertanto che nel caso di specie non sembravano esservi state reali intimidazioni, avendo gli operai subito manifestato una sorta di rassegnazione, come ad evitare "grane": nella motivazione dell'ordinanza veniva sottolineata la difficoltà di ritenere credibile che la volontà degli stessi operai potesse essere stata «coartata in modo significativo da una pensionata della scuola 70enne e da due ragazzi che ridacchiavano (o, al più, che avevano un atteggiamento strafottente e arrogante)». Il fatto sub B), verificatosi in danno del dipendente di una diversa ditta incaricata di effettuare carotaggi, mentre costui era intento a caricare sul camion la trivella all'uopo appena utilizzata, era invece stato addebitato alla DO (giunta sul posto in auto, in compagnia di un giovane rimasto ignoto), al TA (individuato quale proprietario di un cane nero) nonché al LL ed al 2 A IN (portatisi in loco a bordo di un'altra vettura). I cinque individui si erano rivolti all'operaio dicendogli che le amministrazioni interessate non avevano rilasciato alcuna autorizzazione per realizzare l'elettrodotto, per cui egli avrebbe dovuto astenersi dal caricare la trivella in attesa dell'arrivo di un presunto tecnico comunale, oppure era libero di andarsene ma lasciando ivi l'attrezzatura: il dipendente aveva aspettato per un certo intervallo di tempo, pur avendo avuto dal responsabile del cantiere la disposizione telefonica di andar via (visto che c'era stato comunque modo di effettuare due carotaggi, da considerare sufficienti), poi aveva ultimato le operazioni di carico della trivella, momentaneamente ostacolate dal IN che si era posizionato sulla rampa, da cui era però subito sceso. In seguito, l'operaio si era visto scagliare contro alcuni secchi contenenti i tappi di plastica da impiegare per chiudere i contenitori dei campioni di terreno, rendendosi infine conto di non trovare più le chiavi del veicolo. Con riguardo a tali accadimenti, il Tribunale osservava che all'inizio i soggetti in questione avevano evidentemente cercato di impedire che le operazioni di trivellazione fossero portate a termine, propinando la bugia dell'imminente arrivo di un tecnico, senza sapere che i carotaggi avevano già avuto luogo;
in seguito, la persona offesa era stata certamente ostacolata nel compimento delle proprie attività, ma non attraverso atti di concreta intimidazione, mentre non era provato che la scomparsa delle chiavi del camion derivasse da una dolosa sottrazione. In ogni caso, dalle risultanze delle indagini non era possibile comprendere quale ruolo avessero avuto i vari prevenuti, ad eccezione del IN. Da ultimo, relativamente all'addebito di cui al capo C), l'ordinanza esponeva come un gruppo di manifestanti si fosse radunato all'esterno della recinzione di un cantiere, riuscendo poi ad entrarvi quando sul luogo si erano portati alcuni AR (il cui intervento era stato sollecitato dal personale ivi impegnato nelle attività di lavoro): in particolare, due dei manifestanti il LA ed - ancora la DO - si erano posizionati «vicino alle attrezzature, impedendo il prosieguo dei lavori in condizioni di sicurezza», più precisamente sedendosi su un maglio. A quel punto, i militari li avevano spostati di peso e portati fuori dall'area recintata, ma il LA vi aveva fatto rientro non appena la trivella era stata nuovamente azionata, salendo su un braccio del macchinario e impedendo la ripresa delle operazioni;
in quel frangente, egli aveva prima rilasciato un'intervista radiofonica, per poi chiedere agli operai se, ove si fosse disposto a scendere, la trivella sarebbe stata smontata (e si era sentito rispondere di sì). Secondo il Tribunale, «le condotte poste in essere dal LA e dalla DO furono tali da ostacolare la prosecuzione dei lavori di trivellazione, ma ciò avvenne senza fare ricorso a forme significative di 3 A intimidazione. Tanto è vero che i AR intervenuti non ritennero necessario effettuare specifici interventi, se non quello di spostare di peso il LA e la DO». In seguito, il quadro non era mutato, con uno degli operai ad assentire finalmente, più sconsolato che impaurito, alle richieste dei manifestanti: solo uno di questi ultimi, tale IN, si era rivolto ai lavoratori con la frase minacciosa (definita dal collegio, in realtà, solo "melodrammatica") "vi braccheremo ovunque". Ne derivava, pertanto, il difetto di gravi indizi di colpevolezza a carico dei vari indagati, non potendosi concretamente ravvisare gli estremi delle fattispecie criminose ipotizzate.
2. Avverso l'ordinanza sopra ricordata propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Il P.M. ricorrente lamenta violazione della legge penale, nonché vizi della motivazione del provvedimento impugnato, richiamando in primis la giurisprudenza di legittimità in base alla quale il delitto di violenza privata sussiste anche quando si realizzi la coartata sopportazione di una condotta altrui, che invece non sarebbe stata tollerata ove il soggetto attivo non avesse assunto un dato atteggiamento;
il reato de quo, si legge nel ricorso, è dunque ravvisabile anche in presenza di forme di violenza "impropria", cioè in presenza di situazioni dove la coartazione della altrui volontà non trae origine da minacce esplicite o violenze alla persona, ma semplicemente da una situazione di fatto che restringe la libertà di autodeterminazione e azione della vittima». Tali situazioni, nelle vicende di cui alle contestazioni mosse agli indagati, si erano obiettivamente verificate, attraverso l'esercizio di obiettive forme di pressione sulla volontà degli operai intenti alle trivellazioni od alle attività di cantiere, sino ad impedirne la libera determinazione. A proposito dei fatti di cui al capo C), in particolare, il Procuratore della Repubblica sottolinea che «se si rese comunque necessario "spostare di peso" gli indagati, è evidente che ciò è avvenuto al fine di far cessare una condotta antigiuridica a causa della quale gli operai avevano dovuto interrompere i lavori», ponendo poi l'accento sulla circostanza che uno dei concorrenti nel reato rivolse frasi pur sempre minacciose · perché espressive della forza intimidatrice del gruppo all'indirizzo degli operai.- 3. In data 28/03/2017 è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse di GI LA, volta a confutare le argomentazioni sviluppate dal Pubblico Ministero. Secondo la difesa dell'indagato, la motivazione adottata dal Tribunale si sottrae alle censure mosse dall'ufficio ricorrente, non potendosi ravvisare nella fattispecie concreta con particolare - W riferimento alle condotte che sarebbero state poste in essere al fine di integrare il reato sub C) - forme di intimidazione idonee a comportare una significativa riduzione della capacità di autodeterminazione dei soggetti passivi: la stessa minaccia rivolta ai lavoratori da uno dei manifestanti si era palesata del tutto estemporanea, nonché svincolata dalla prospettiva di indurre i destinatari a fare o tollerare qualcosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1 Deve infatti convenirsi con il Pubblico Ministero, quanto alla corretta individuazione degli elementi necessari e sufficienti perché possano dirsi sussistere la violenza o la minaccia richieste dalla norma incriminatrice ex art. 610 cod. pen.: a tal fine, non si impone che emergano gli estremi di una palesata energia fisica, né che ricorrano comportamenti di manifesta valenza intimidatrice. Da un lato, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «l'elemento della violenza nel reato di cui all'art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione» (Cass., Sez. V, n. 4284/2016 del 29/09/2015, G., Rv 266020, fattispecie relativa al caso di un marito che aveva impedito alla moglie di accedere ad una stanza della comune abitazione, soltanto chiudendone a chiave la serratura); dall'altro, è evidente come uno stato di coartazione psicologica ben possa prodursi, in capo a chi lavori in un contesto quotidianamente soggetto ad iniziative di pressione e manifestazioni di protesta, quando il lavoratore si trovi al cospetto di più soggetti che dimostrano il chiaro intento di interromperne le attività, pur senza rivolgergli frasi di esplicita portata monitoria. In casi peculiari, certamente non verificatisi in contesti dove si era registrata una forza intimidatrice correlata alla presenza di un gruppo di persone animate dal medesimo proposito, la configurabilità del reato de quo è stata pacificamente ammessa dall'elaborazione giurisprudenziale, senza che il responsabile risultasse aver compiuto atti di violenza o minaccia stricto sensu: si pensi, ad esempio, a chi intenzionalmente, e rifiutandosi poi di liberare l'accesso, pur senza - intemperanze verbali parcheggi un'auto in modo tale da impedire a un'altra - vettura di spostarsi (Cass., Sez. V, n. 16571 del 20/04/2006, Badalamenti), od ostruisca così il passaggio verso un fabbricato (Cass., Sez. V, n. 8425/2014 del 5 श्री 20/11/2013, Iovino), od occupi l'area di sosta riservata ad una specifica persona invalida (Cass., Sez. V, n. 17794 del 23/02/2017, Milano).
1.2 Alla luce dei principi appena illustrati, è solo il caso sub B) a risultare ictu oculi coerentemente a quanto ritenuto dal Tribunale di Torino - privo di implicazioni di rilevanza penale. In quella occasione, il gruppo dei manifestanti non fece ricorso ad alcuna forma di violenza, per quanto impropria, od intimidazione: infatti, venne prospettato all'operaio che stava arrivando un tecnico comunale (ma non era vero), cercando con un pretesto di interrompere i sondaggi sul terreno senza neppure avvedersi che i rilievi erano stati già effettuati;
successivamente, stancatosi il lavoratore di attendere ancora, il IN sali sulla rampa della trivella per impedire che venisse caricata sull'automezzo, ma ne discese subito (né si comprende cosa fecero, in quel contesto, tutti gli altri, salvo il mettersi a tirare secchi e tappi di plastica, integrando così semplici molestie). Diversamente, negli episodi di cui ai capi A) e C) si registrarono casi di violenza impropria nei termini di cui la giurisprudenza, come sopra illustrato, ha già dato contezza. La rassegnazione degli operai nel sospendere i lavori, dinanzi all'ennesima manifestazione di protesta, non vale ad escludere l'intento prevaricatore di chi, anche con la forza del numero, si pose a sedere davanti ai macchinari, fino a costringere i AR intervenuti nella seconda occasione - a sollevare di - peso chi, all'evidenza, non si disponeva ad aderire alle richieste di rimuovere una situazione illegittima cui aveva di fatto dato causa.
2. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai capi sub A) e C), con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone la integrale restituzione degli atti. Così deciso il 13/04/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore LO MicheliФ а LO Antonio Bruno 6