Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 19308
CASS
Sentenza 22 aprile 2008

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Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.u.p. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente restituzione degli atti al P.M. a causa dell'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415 - bis cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, resasi necessaria per la contestazione di un nuovo reato in precedenza non ipotizzato. (Fattispecie in cui l'indagato, in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., che faceva seguito ad un precedente avviso di conclusione delle indagini in cui la nuova contestazione non era contemplata, aveva avanzato espressa riserva di controdedurre in ordine alla nuova contestazione e di esercitare le facoltà previste dalla legge all'esito della rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 19308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19308
    Data del deposito : 22 aprile 2008

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