Sentenza 22 aprile 2008
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.u.p. dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente restituzione degli atti al P.M. a causa dell'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415 - bis cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, resasi necessaria per la contestazione di un nuovo reato in precedenza non ipotizzato. (Fattispecie in cui l'indagato, in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., che faceva seguito ad un precedente avviso di conclusione delle indagini in cui la nuova contestazione non era contemplata, aveva avanzato espressa riserva di controdedurre in ordine alla nuova contestazione e di esercitare le facoltà previste dalla legge all'esito della rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/04/2008, n. 19308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19308 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/04/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1091
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 22490/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
avverso l'ordinanza 26 aprile 2007 del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di:
AL NI, nato il [...], e la restituzione degli atti al Pubblico ministero, accogliendo le eccezioni formulate dalla difesa con memoria 24 febbraio 2007.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, ricorrente, ritiene che "l'ordinanza impugnata risulti abnorme nel suo costrutto logico in quanto proiettata finalisticamente all'inevitabile declaratoria di regressione del procedimento, in via univoca e unidirezionale, nella fase delle indagini preliminari, senza tener conto del procedimento nel suo complesso specifico nel suo intrinseco contenuto e nella sua evoluzione. Il giudicante non tiene conto che si è sempre trattato del medesimo fatto per cui si chiede ingresso alla valutazione di merito. La nuova contestazione della calunnia(unita alla diffamazione) costituisce in realtà una nuova formulazione d'accusa in termini di concorso formale inerente allo stesso fatto.... L'angustia e l'asfissia formale dell'ordinanza contro cui si ricorre, produce sostanziale violazione delle norme di legge inerenti all'ingresso della procedura nella fase del giudizio di mento". Da ciò la richiesta di annullamento del provvedimento del G.U.P..
Il ricorso della parte pubblica distrettuale, per i profili prospettati, è inammissibile.
A tale fine vanno testualmente riprese le sorti della vicenda processuale, traendole dalla articolata motivazione del G.U.P., il quale, nell'impugnata ordinanza e decidendo sulle eccezioni sollevate dalla difesa (con memoria depositata il 24 aprile 2007), ha così testualmente scandito i passaggi logico e giuridici della sua lineare e condivisibile decisione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con trasmissione degli atti al Pubblico ministero. L'argomentare del giudice di Catanzaro si fonda sulle sei convergenti constatazioni-considerazioni che seguono:
a) ritenuto che la difformità, tra la contestazione contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini e l'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, pregiudica l'intervento dell'imputato nella fase di chiusura delle indagini, determinando una nullità a regime intermedio riconducibile alle nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p.): ad analoga lesione e alla stessa nullità deve ritenersi che dia luogo la difformità tra la descrizione del fatto, contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini, e quella contenuta nel conseguente invito a presentarsi a rendere interrogatorio: entrambe le situazioni comprimono infatti la possibilità dell'indagato di esercitare adeguatamente le facoltà difensive che costituiscono la ratio dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., che è, non solo quella di porre l'indagato in condizione di conoscere compiutamente il contenuto dell'addebito prima del giudizio, ma anche quella di interloquire con il Pubblico Ministero, al fine di prevenire l'esercizio stesso dell'azione penale;
b) che, nello specifico, l'invito a comparire per rendere interrogatorio dell'11 ottobre 2006, notificato all'imputato a seguito dell'ordinanza del Tribunale dibattimentale del 3.7.2006 dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 1, conteneva, accanto alla contestazione del reato di diffamazione, originariamente contestato (nell'avviso di conclusione indagini e nel decreto di citazione dichiarato nullo), la contestazione di un reato concorrente in precedenza mai ipotizzato (la calunnia);
c) che tale mutamento di contestazione avrebbe richiesto, prima dell'espletamento dell'interrogatorio ex art. 415 bis e 375 c.p.p., la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini, onde porre l'indagato nella condizione di esercitare adeguatamente le facoltà difensive spettantigli;
d) che all'interrogatorio, espletato il 25 ottobre 2006, l'indagato, a fronte della nuova contestazione (contenuta in un avviso che risulta notificato all'interessato lo stesso giorno 25.10.2006, come risulta dalla data di ritiro dell'avviso di ricevimento) ha fatto espressa riserva di controdedurre al riguardo e di esercitare le facoltà spettantigli all'esito della notifica del nuovo avviso ex art. 415 bis c.p.p.;
e) che, notificato nuovo avviso di conclusione indagini in data 27.11/4.12.2006, con istanza depositata il 14.12.2006, l'indagato ha chiesto di essere sottoposto a interrogatorio;
f) che a tale domanda non è stato dato seguito, sicché la richiesta di rinvio a giudizio deve considerarsi nulla ex art. 416 c.p.p., comma 1 non potendo attribuirsi efficacia sanante all'interrogatorio espletato il 25 ottobre 2006, il quale faceva seguito ad una richiesta di interrogatorio, conseguente ad un precedente avviso di conclusione indagini, in cui la contestazione di calunnia non era contemplata (e sulla quale l'interessato aveva avanzato espressa riserva di controdedurre all'esito della rinnovazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., che in effetti ha avuto luogo). Orbene, in tale quadro in fatto e in diritto, ritiene il Collegio, aderendo integralmente alle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale presso questa Corte di Cassazione, che il ricorso del P.G. presso la Corte d'Appello di Catanzaro non sia accoglibile per i seguenti motivi:
1) va osservato preliminarmente che il gravame si connota di genericità per affermazioni relative alla ritenuta sussistenza del medesimo fatto, in sede di contestazione interrogatorio ed avviso di chiusura di indagine senza la necessaria esplicitazione degli argomenti a supporto e sostegno;
2) la decisione del G.U.P. si basa essenzialmente sull'omissione dell'interrogatorio (richiesto dell'indagato) dopo la nuova notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, resa necessaria per la nuova contestazione del delitto di calunnia;
3) risulta non contestato che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 4 dicembre 2006, venne seguito, in data 14 dicembre 2006, e cioè nei 20 giorni dalla notifica, dalla esplicita richiesta del Tallini, di essere sottoposto ad interrogatorio;
4) l'interpretazione del Procuratore generale ricorrente, secondo cui la omissione dell'interrogatorio non costituirebbe motivo di nullità, perché sul fatto, diversamente qualificato, l'indagato precedentemente all'ultimo avviso era già stato interrogato, non è corretta poiché gli interrogatori precedenti non hanno ne' la valenza ne' la funzione di quello esplicitamente previsto dall'art.415 bis c.p.p., cui l'indagato ha diritto.
Le osservazioni del Procuratore generale di questa Corte sono fondate ed in adesione ad esse va infatti rammentato:
a) che la richiesta dell'indagato di rendere l'interrogatorio al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 375 c.p.p., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dall'art. 415 bis c.p.p., comma 3, che invece obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare (Sez. 6, Sentenza n. 17702/2004 Rv. 228471, imputato Bordi);
b) che è errato equiparare l'invito a rendere interrogatorio previsto dall'art. 375 c.p.p. alla facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rendere dichiarazioni o per essere sottoposto ad interrogatorio previsto dall'art. 415 bis c.p.p.: si tratta, invero, di due istituti assai diversi dato che, nel primo caso, è il pubblico ministero che invita l'indagato a presentarsi (con possibilità anche di accompagnamento coattivo per l'indagato che non ottemperi all'invito, quando è necessario procedere ad atti di indagine che richiedono la presenza della persona sottoposta alle indagini), nel caso invece dell'art. 415 bis c.p.p. è prevista la facoltà dell'indagato di chiedere di presentarsi per rilasciare dichiarazioni o rendere interrogatori;
si tratta quindi di atto, pertanto, non provocato da una iniziativa del pubblico ministero, ma ricondotto ad una volontà dell'indagato che ritenga attraverso quello strumento di poter far valere le proprie ragioni (cfr. in termini: Sez. U, Sentenza n. 21833/2007 Rv. 236372 P.M. in proc. Iordache).
L'ordinanza del G.U.P. quindi non è affatto viziata da profili di abnormità perché rientra nei poteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico e non si pone per nulla fuori dalla schema processuale disegnato per l'udienza preliminare. Da ciò l'inammissibilità della proposta impugnazione.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008