Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato, di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di chi forma una falsa ricetta su carta intestata di un medico con prescrizione di un farmaco (nella specie contenente un principio attivo di natura stupefacente), in quanto la ricetta, anche se non redatta sull'apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ha natura attestativa del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia.
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- 1. Il reato di falso materiale commesso dal privato ex art. 482 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito? 2. Quando si configura il reato di falsità materiale commessa dal privato? 3. Il falso innocuo e grossolano 4. Reato impossibile 5.I rapporti con gli altri reati 1. Che cos'è e come è punito? Il reato di falso materiale commesso dal privato è un delitto previsto dall'art. 482 del codice penale e punisce il privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, che commette uno dei gatti previsti dagli articoli 476 (Falsità materiale) 477 (Falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 478 (Falsità in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti). Si applicano …
Leggi di più… - 2. Ricetta medica al buio è reato (Cass. 28847/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 dicembre 2021
La prescrizione medica, documento compilato da un esercente la professione sanitaria, abbia duplice natura: di atto certificativo, da un lato, in quanto presuppone una condizione di malattia o, comunque, di sofferenza del soggetto che richiede la somministrazione della terapia prescritta e, in tal senso, la prescrizione rappresenta l'attività ricognitiva, da parte del sanitario, circa il diritto dell'assistito alla erogazione di quello specifico medicinale; per altro verso, se ne apprezza la natura autorizzativa, in quanto la prescrizione rende fruibile detto diritto, consentendo all'amministrazione, tramite il servizio farmaceutico, la vendita del medicinale stesso, con rimozione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/2015, n. 13509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13509 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 58
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 16545/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB SI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/01/2014 della Corte d'Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Belluno del 20/03/2012, con la quale AB SI era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., commesso il 04/11/2009 formando falsamente una ricetta apparentemente rilasciatagli dal medico Sebben IO con la prescrizione del farmaco antiepilettico Rivotril, contenente un principio attivo stupefacente, utilizzandola poi per l'acquisto del farmaco presso una farmacia di Belluno, e condannato alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione.
L'imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge sulla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 485 cod. pen., improcedibile per mancanza di querela;
posto che la ricetta era redatta su carta intestata del medico e non sul modulo del servizio sanitario nazionale, in tal caso il medico redigente non manifesterebbe la volontà della pubblica amministrazione sanitaria, ma eserciterebbe la diversa funzione di pubblica necessità nell'interesse del cliente, formando una mera scrittura privata;
2. vizio di motivazione sulla grossolanità del falso;
tale condizione veniva esclusa per il solo fatto che il farmaco veniva consegnato a seguito dell'esibizione della ricetta presso una farmacia, omettendo di valutare quanto evidenziato con l'appello in ordine alle vistose imprecisioni della ricetta ed al mancato rilascio del farmaco presso tre farmacie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti sulla mancata qualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 485 cod. pen. sono inammissibili. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate, laddove la ricetta medica ha natura attestativa non solo del diritto all'esenzione dal pagamento dell'intero prezzo del farmaco, al quale è funzionale la redazione del documento sull'apposito modulo del servizio sanitario nazionale, ma più in generale del diritto dell'interessato all'erogazione del medicinale a cagione dell'accertato stato di malattia (Sez. 5, n. 33648 del 23/03/2005, Cantalino, Rv. 232332; Sez. 4, n. 8051 del 06/04/1990, Natale, Rv. 184541), al quale è riferibile anche la ricetta redatta sulla carta intestata del medico;
e sono peraltro generiche nel trascurare l'osservazione della sentenza impugnata, per la quale una particolare autorizzazione all'acquisto del farmaco era nella specie dovuta per la natura potenzialmente stupefacente del principio attivo in esso contenuto (Sez. 6, n. 16581 del 13/03/2013, Narracci, Rv. 256147).
2. Anche i motivi dedotti sulla grossolanità del falso sono inammissibili.
La censura di carenza motivazionale sulle imprecisioni della ricetta e sul mancato rilascio del farmaco presso diverse farmacie è invero manifestamente infondata, laddove l'ipotesi della grossolanità della falsificazione richiede che quest'ultima sia riconoscibile ictu oculi in base alla sola disamina dell'atto (Sez. 5 n 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302), ed era pertanto correttamente esclusa nel caso in esame in considerazione del fatto che in un'occasione il farmaco veniva effettivamente consegnato a seguito dell'esibizione della ricetta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2015