Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12844
CASS
Sentenza 5 febbraio 2009

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In tema di rifiuti, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 22 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 al testo originario dell'art. 185, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 agli scarti di origine animale si applica la disciplina in materia di rifiuti nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, mentre si applica la disciplina del Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1774 solo se gli stessi sono qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. n) D.Lgs. n. 152 del 2006. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione del principio di specialità tra le due discipline trova riscontro anche nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2009, n. 12844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12844
    Data del deposito : 5 febbraio 2009

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