Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, competente per l'esecuzione, in caso di sentenze emesse dal pretore e dalla Corte d'appello, delle quali ultima divenuta irrevocabile è quella del pretore, è il tribunale in composizione collegiale. (Conf. Sez. I, 6 aprile 2000 n. 2644, Dell'Anna e n. 2645, Cavaliere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2000, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACRÌ GIOVANNI Presidente del 06/04/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 2639
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 47750/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE PISA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) ER NI n. il 04.09.1963
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario FAVALLI, il quale chiede dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze;
O S S E R V A:
1. Il Tribunale di Pisa in composizione monocratica, sollecitato dal competente pubblico ministero a revocare, ai sensi del combinato disposto degli art. 673 c.p.p. e 18 legge 25.6.1999 n. 205, la sentenza del Pretore di Pisa in data 15.1.1999 (irrevocabile in data 1.4.1999), con la quale ER NT era stato condannato per il reato di cui all art. 341 c.p., trasmetteva, mediante semplice missiva, gli atti alla Corte di appello di Firenze, risultando che lo stesso era detenuto in via definitiva in esecuzione di un provvedimento di cumulo delle pene emesso dal procuratore generale della Repubblica presso detta corte, la quale, pertanto, come giudice dell'esecuzione, era competente a provvedere sulla sopra citata richiesta di revoca.
2. Con ordinanza in data 14 ottobre 1999 la Corte di appello di Firenze ricusava la propria competenza, affermando quella del Tribunale di Pisa, in quanto:
- avverso la sentenza in questione non era stato proposto appello;
- che la stessa non era compresa nel cumulo delle pene emesso dal procuratore generale;
- che l'unico provvedimento della corte fiorentina era costituto dalla sentenza emessa nei confronti dell'interessato in data 27.1.1998 (irrevocabile il 18.11.1998);
- che, ai sensi del quarto comma dell'art. 6655 c.p.p., come modificato dal d.lg. 19.2.1998 n. 51, in caso di provvedimenti emessi da diversi giudici, risultava competente per l'esecuzione quello il cui provvedimento era divenuto irrevocabile per ultimo, identificabile, nella specie, nel Tribunale di Pisa, essendo passata in giudicato per ultima la succitata sentenza del Pretore di detta sede.
3. Con ordinanza in data 3 novembre 1999 il Tribunale di Pisa in composizione monocratica sollevava conflitto di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione, affermando:
- che per giurisprudenza consolidata il giudice dell'esecuzione deve essere unico, identificato in quello la cui pronuncia è divenuta irrevocabile per ultima;
- che, in presenza di provvedimenti emessi dal pretore e da altro giudice collegiale, la competenza appartiene a quest'ultimo pur se il provvedimento emesso dal giudice monocratico sia divenuto irrevocabile per ultimo, come espressamente disposto dal quarto comma dell'art. 665 c.p.p. anteriormente alla modifiche di cui al d.lg.
51/1998;
- che la soppressione, nella citata norma, dell'inciso riguardante il Pretore, figura di giudice non più prevista nel modificato ordinamento giudiziario, e la nuova regolamentazione introdotta dalla novella con il quarto comma - bis dell'art. 665 c.p.p., secondo il quale "..se l'esecuzione concerne i provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio..", privilegia il giudice collegiale rispetto a quello monocratico, di guisa che nella fattispecie è competente la corte di appello e non il tribunale in composizione monocratica, nella cui competenza sono transitati i procedimenti assegnati al pretore in vigenza della precedente normativa processuale.
4. Il conflitto, ammissibile in quanto il contrasto in tema di competenza insorto tra due giudici ordinari nella fase dell'esecuzione rientra tra i casi analoghi di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p., va risolto con l'attribuzione della competenza a conoscere del proposto incidente di esecuzione al Tribunale di Pisa in composizione collegiale.
In via preliminare è opportuno chiarire che la norma attributiva di competenza ha natura processuale, sicché, allorquando interviene una modifica legislativa che la riguarda, in mancanza di specifiche norme di carattere transitorio, vige per la stessa il principio del tempus regit actum.
Or bene, essendo stato proposto l'incidente di esecuzione successivamente alle modifiche apportate all'art. 665 c.p.p. dall'art. 206 dal d.lg. 19.23.1998 n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico in primo grado) e non essendo state emanate - contrariamente al procedimenti già di competenza del pretore e pendenti nella fase del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma (cfr. artt. 218 e segg. d.lg. 51/1998) - norme transitorie riguardanti la fase dell'esecuzione, per la sua decisione deve essere applicata la normativa risultante dal predetto art. 665 nel testo novellato dalla legge di riforma.
Ne discende che, ai sensi del quarto comma dell'art. 665 c.p.p., allorquando l'esecuzione concerne provvedimenti emessi da giudici diversi la competenza a provvedere spetta al giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, che, nella fattispecie che ci occupa, è quello emesso dal Pretore di Pisa, le cui competenze sono state trasferite, ai sensi dell'art. 1 del d.lg. 19.2.1998 n. 51 al tribunale ordinario.
Mentre, in applicazione del comma quattro - bis del medesimo articolo, in concorso di provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, competente a decidere è in ogni caso il collegio, unico organo tribunalizio al quale la riforma ha assegnato l'esclusiva competenza in materia di esecuzione, allorquando la medesima, secondo le regole indicate nei precedenti commi dell'art. 665 c.p.p., spetti al tribunale ordinario, come giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima in concorrenza di quelle di altri giudici i cui provvedimenti sono passati in giudicato in epoche anteriori.
Residua, così, a detto giudice in composizione monocratica soltanto la competenza in materia esecutiva delle sentenze emesse dallo stesso (o in concorrenza di altre pronunce di tribunali in composizione monocratica divenute irrevocabili anteriormente ), sempre che il procedimento di esecuzione non riguardi anche provvedimenti emessi da altri organi giurisdizionali collegiali, nella quale ipotesi subentra, come precisatosi, quella del tribunale in composizione collegiale.
Pertanto, secondo le succitate regole, la competenza a decidere in merito alla richiesta del pubblico ministero di revoca della sentenza emessa in data 15.1.1999 dal Pretore di Pisa spetta al Tribunale di detta sede in composizione collegiale, dal momento che l'ultima sentenza, tra quelle in esecuzione, divenuta irrevocabile era stata emessa dal soppresso pretore, le cui competenze sono state trasferite al tribunale, e che il tribunale in composizione monocratica è privo di competenza funzionale in tema di esecuzione in presenza di concorrenti provvedimenti di altri organi collegiali.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000