Sentenza 4 marzo 1998
Massime • 3
È tardiva, e comporta pertanto decadenza, la proposizione di una questione preliminare di nullità prevista dall'art. 491, primo comma, cod. proc. pen. intervenuta successivamente alla decisione di altre questioni pregiudiziali previste dalla medesima disposizione, atteso che le questioni preliminari di cui all'art. 491, primo comma, vanno proposte contestualmente in modo da poter essere decise con unica ordinanza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta tardiva una questione di nullità eccepita dopo la decisione di altre questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile ed alla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.).
In tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico consiste nel fine di favorire taluno dei creditori in danno degli altri, ma non occorre che il danno alla massa sia voluto direttamente dall'agente, essendo sufficiente l'accettazione della sua eventualità. (Fattispecie di vendita dell'unico immobile societario al fine di ripianare i debiti di uno dei creditori).
L'art. 219,secondo comma,n.1 r.d. 16 marzo 1942, n.267, considerando circostanza aggravante la reiterazione di più episodi di bancarotta, statuisce la unitarietà del reato, anche se commesso mediante una pluralità di condotte fra quelle alternativamente previste dall'art. 216, sicché alla bancarotta non sono applicabili i principi di diritto comune stabiliti in tema di continuazione, e la circostanza aggravante è assoggettata all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti previsto dall'art. 69 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Pluralità di condotte di bancarotta nello stesso fallimentoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 12 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1998, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 4.3.1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " FO NC " N. 454
3. " AN CO " REGISTRO GENERALE
4. " AN Di OL " N. 39466/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RO NI n. 17.1.1940 a Galatina
2) LO UI n. 24.8.1934 a Lecce
3) AN LI n.
6.11.1945 a Lecce
4) SE De PA TU n. 18.7.1926 a Gallipoli
5) OM GI n. 23.4.1934 a Martino
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, in data 27 febbraio 1997, e le ordinanze della stessa Corte, dei giorni 22 maggio, 27 maggio e 5 luglio 1996.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Ietti. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'a.s.r. limitatamente alla determinazione della pena per effetto della continuazione. A.c.r. per AN limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena. Rigetto per LO, RO e AN. Rigetto per altri ricorsi. Udito, per la parte civile , l'Avv. De Simone Franco.
Uditi i difensori avv.ti V. Vernalone, P. Corleto, A. Vallebona, S. Vetromile e G. De Mauro.
Fatto e diritto
La corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha, fra l'altro:
a) confermato la condanna di RO NI - con attenuanti generiche equivalenti, la continuazione, e la rideterminazione della pena in anni cinque e mesi sei di reclusione - per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale;
b) confermato la condanna di LO UI - con le stesse attenuanti, la continuazione e la rideterminazione della pena in anni tre e mesi sei di reclusione - in ordine ai reati di bancarotta patrimoniale, documentale e preferenziale;
c) confermato la condanna di AN LI - con diminuenti ex articolo 62 bis C.P. prevalenti, la continuazione e la rideterminazione della pena in anni due e mesi sei di reclusione - per bancarotta patrimoniale e documentale;
d) confermato la condanna di SE De PA TU e di OM GI - con le attenuanti generiche, la sospensione e la riduzione della pena ad anni uno di reclusione per ciascuno - in ordine al reato di bancarotta preferenziale.
I giudici del merito, in particolare, hanno ritenuto che RO NI (nella qualità di amministratore unico, e, poi, di presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. Mediofin fino alla dichiarazione del fallimento, distraeva ingenti beni speciali, teneva le scritture e i libri contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione dei movimenti degli affari;
e, allo scopo di favorire la creditrice s.p.a. Finanziaria San GI, a danno degli altri creditori, vendeva a detta società un immobile ubicato in Lecce, sede sociale della s.p.a. Mediofin, pagando, con una parte del prezzo, un credito dell'acquirente.
Gli stessi giudici hanno ritenuto il concorso di AN LI e di LO UI, sindaci della Mediofin dal 31 dicembre 1986, nella bancarotta patrimoniale e documentale;
nonché dello stesso LO, di SE De PA TU e di OM GI (rispettivamente sindaco, presidente e vice-presidente della società Finanziaria San GI nella ravvisata ipotesi di bancarotta preferenziale. Gli imputati hanno proposto ricorso.
LO UI, AN LI e OM GI denunciano la nullità delle ordinanze dibattimentali 22 maggio 1996, 27 maggio 1996 e 5 luglio 1996. Le censure non sono fondate. Invero la Corte territoriale - dopo avere, con la prima ordinanza, dichiarato la nullità della perizia, introdotta con incidente probatorio, perché priva del prescritto esame del perito, e revocato, con quella del 27 maggio 1996, la nomina del perito, provvedendo alla sua sostituzione - revocava, nell'ultima ordinanza, tali statuizioni, in quanto la questione era stata sollevata tardivamente davanti al primo giudice (dopo la decisione di altre questioni preliminari, e non contestualmente a queste, subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti, secondo il disposto dell'articolo 491 n. 1 c.p.p.): onde la ravvisata decadenza dalla proposizione della istanza di nullità.
La conclusione appare corretta, essendo incontestabile il carattere "preliminare" della questione afferente la costituzione di parte civile - ai sensi dell'espresso tenore dell'articolo 491 - e di quella della richiesta di applicazione della pena ex articolo 444 e segg. del codice di rito, proponibile "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e quindi non oltre la trattazione delle questioni preliminari: sicché appare incontestabile la rilevata decadenza, per essere la nullità stata eccepita dopo la decisione delle due suindicate questioni, e non nello stesso contesto, in guisa da essere delibate con una stessa ordinanza
Le contrarie affermazioni dei ricorrenti non hanno pregio, e la preclusione assorbe ogni altra asserita nullità di atti processuali conseguente alla nullità delle perizie.
LO UI e AN LI deducono la inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, ex articolo 606 lettera c), in relazione agli articoli 521 e 522 c.p.p. Ma i rilievi, in parte apodittici, non hanno pregio (come ha già rilevato il giudice dell'appello), perché i fatti ritenuti sono compresi nelle condotte ascritte ai due ricorrenti, nelle loro specifiche qualità e in concorso (articolo 110) di altri imputati, nelle imputazioni;
onde non sono ravvisabili una immutazione dei fatti o la violazione dei diritti di difesa.
Gli stessi prevenuti sostengono la inosservanza della legge penale e processuale, nonché carenze della motivazione, in riferimento all'accertamento dei fatti e alla pronuncia di colpevolezza per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I rilievi sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale, con un supporto argomentativo ampio e scevro di illogicità, ha spiegato i comportamenti e le omissioni dei ricorrenti, palesemente convergenti, in una dolosa collaborazione nelle attività distrattive e nella irregolare tenuta delle scritture, con gli amministratori, con una concordata copertura, necessaria a questi ultimi al fine di occultare gli illeciti consumati e per commetterne altri. In contrario, e sotto l'apparenza dei vizi denunciati, i ricorrenti - anche con richiami giurisprudenziali che non giovano alla loro tesi - svolgono una rivisitazione degli accertamenti di merito, per postulare un loro diverso apprezzamento o evidenziare asseriti travisamenti dei fatti, che esorbitano dai limiti del giudizio di legittimità. Laddove la statuizione impugnata e, in definitiva, conforme alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che ha affermato il concorso, nel reato di bancarotta fraudolenta, del sindaco che non interviene per impedire la realizzazione di attività distrattive poste in essere dagli amministratori e da lui conosciute: tanto più che, nella specie, sono stati ravvisati non solo la suindicata omissione, ma un consapevole coinvolgimento negli illeciti. RO NI, LO UI, SE De PA TU, e OM GI denunciano plurime inosservanze di legge, in relazione alla condanna per bancarotta preferenziale. In particolare:
- RO sostiene la carenze dell'elemento psicologico del reato;
- OM la mancanza di motivazione a proposito della prova del concorso nel reato;
- LO la erronea applicazione della legge penale, e carenze motivazionali, in relazione al suo concorso nel reato;
- SE De PA la violazione della legge, nonché plurime carenze della motivazione, in riferimento alle affermazioni erronee: a) di un pagamento solutorio invece di un ripristino di provvista e di uno scambio contestuale;
b) di una inesistente contestazione del "danno ai creditori", e, comunque, di tale danno;
c) di una contestazione (invece inesistente) della sua consapevolezza del danno ai creditori, e, comunque, di tale consapevolezza;
d) della sua responsabilità, essendo invece estraneo ai fatti del 24 luglio 1990, e del suo concorso nel reato di bancarotta preferenziale;
e) della sua responsabilità risarcitoria nei confronti del fallimento e delle altre parti private, con omesso esame dei relativi motivi di appello;
f) del concorso nel reato contestato.
Le suindicate doglianze non hanno pregio, in primo luogo, per quanto riguarda la sussistenza della bancarotta preferenziale e la colpevolezza del RO.
I giudici del merito, con un apparato esplicativo che analizza - in un contesto esaustivo e logico - le emergenze probatorie, hanno ritenuto, in punto di fatto e senza vizi giuridici del ragionamento, che in uno stato di notoria, provata e conclamata decozione della società (dopo alcuni mesi fallita) il RO, quale presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. Mediofin, accoglieva le sollecitazioni di NI ZO - condannato non ricorrente - direttore e componente (insieme al presidente SE De PA TU e al vicepresidente OM GI) del consiglio di amministrazione della s.p.a. "Finanziaria San GI", verso la quale la s.p.a. Mediofin aveva una elevata esposizione debitoria in relazione a operazioni di riscontro di effetti cambiari, per la vendita dell'immobile destinato a sede di quest'ultima società. Sicché, a seguito della deliberazione in data 2 luglio 1990 del consiglio di amministrazione della s.p.a. "Finanziaria San GI", alla presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale (fra i quali LO UI, sindaco pure della Mediofin) veniva stipulato, il giorno 24 luglio 1990, l'atto di compravendita, per il prezzo di lire 540.000.000 (i.v.a. esclusa), di cui lire 343.000.000, in assegni circolari, nello stesso giorno girati in favore dell'acquirente dell'immobile, da questa incassati - sempre in data 24 luglio 1990 - e impiegati per pagare cambiali riscontate, e non pagate dai debitori principali, che la SA GI " aveva addebitato su conti di ritorno intestati alla ME (pag. 25 della sentenza impugnata). Ne consegue la correttezza della decisione, che ha ravvisato nei fatti de quibus gli elementi oggettivo e soggettivo, nei confronti del RO NI, della bancarotta preferenziale: una volta che questi, consapevole della situazione gravemente debitoria della società amministrativa, vendeva l'unico immobile societario con lo scopo manifesto di favorire uno dei creditori, in violazione del principio del par condicio, per il depauperamento conseguente della massa. E deve essere, in proposito, ribadito, come il reato in discorso può essere commesso mediante qualsiasi forma di pagamento e di solutio (onde la mancanza di pregio e la irrilevanza dei motivi afferenti la natura giuridica dei rapporti contrattuali fra le parti, avendo la Corte territoriale accertato il versamento di una somma di danaro a scomputo di un debito per effetti insoluti); e che, in tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico consiste nel fine di favorire taluno dei creditori in danno degli altri. Mentre non occorre che il danno alla massa sia voluto direttamente dall'agente, essendo sufficiente l'accettazione della eventualità (cfr. Cass. pen., sez. V, 19 aprile 1988 e 12 marzo 1987). Di qui la inconsistenza degli appunti formulati dal RO, peraltro, in larga parte, svolti in punto di fatto.
Ma questo Supremo Collegio perviene a una analoga statuizione di rigetto dei gravami spiegati, su questo capo della pronuncia di merito, da OM, LO e SE De PA.
Il giudice di appello ha ritenuto la vendita dell'immobile vera ed effettiva, e la consumazione del reato nel pagamento (con una parte del prezzo) degli effetti insoluti. Ma questi dati non incidono negativamente sul concorso contestato ai suindicati imputati. Invero l'atto dispositivo dell'immobile è stato ritenuto (per le modalità, i tempi e le circostanze della vicenda, la cui valutazione esula dal sindacato di legittimità) finalizzato al pagamento di favore del credito (non privilegiato) della società acquirente, sollecitato dall'amministratore NI. Cosicché, stabilita, nelle sedi di merito, l'incidenza causale della compravendita (e, quindi, della deliberazione relativa del consiglio di amministrazione della s.p.a. "Finanziaria San GI", presa alla presenza dei sindaci), discende il concorso degli amministratori SE De PA e OM, nella bancarotta preferenziale: la cui consapevolezza - cosciente e volontaria - della natura e dello scopo dell'operazione, non è indimostrata: ma, nelle congrue argomentazioni della sentenza impugnata, risulta accertata, pure per il dolo specifico, da un insieme di elementi gravi e convergenti (carattere straordinario della compravendita, modalità e oggetto del contratto, sollecitazioni del terzo componente del consiglio direttivo, conoscenza della pesante situazione debitoria della società venditrice, versamento nello stesso giorno di parte del prezzo alla società acquirente per cambiali non onorate) che non lasciano spazio a ragionevoli perplessità.
Parimenti è scevra di carenze e di illogicità la statuizione inerente al concorso del LO che, sindaco di entrambe le società, si occupò - secondo le dichiarazioni del RO, riscontrate da quelle del legale della società "Finanziaria San GI" (pag. 41 e 42 della sentenza) - con il NI, della operazione, essendo ovviamente a conoscenza della situazione in cui versava la società venditrice;
e fu presente alla deliberazione della società acquirente del 2 luglio 1990, nella quale l'acquisto veniva deliberato all'unanimità.
Invece il LO postula, limitando erroneamente l'addebito alla sua qualità di componente del collegio sindacale della s.p.a. "Finanziaria San GI" (laddove la rubrica contempla l'intera vicenda delittuosa e pure la carica di presidente del collegio sindacale della s.p.a. ME), una rivisitazione dei fatti di chiara inammissibilità, e sostiene, infondatamente, difetti motivazionali che non sussistono. A sua volta SE De PA, nella pluralità delle contestazioni alla pronuncia di condanna, deduce questioni irrilevanti sulla natura giuridica dei rapporti fra le parti, avendo il giudice di appello ritenuto, nel fatto, che il danaro rappresentò il corrispettivo di effetti insoluti;
o infondate manifestamente, come un inesistente e inconfigurabile "giudicato interno" sulla valutazione di un singolo aspetto della condotta antigiuridica (la cui disamina complessiva era devoluta al giudice di appello), e le asserite inosservanze normative e motivazionali che si basano su nuovi apprezzamenti del merito, estranei al giudizio di cassazione. E, nel resto, assume: difetti della contestazione, la cui inconsistenza - oltre quanto già sottolineato - emerge dalla lettura della imputazione;
la insussistenza di un danno per i creditori, in punto di fatto e con evidente illogicità (non essendo equiparabile la disponibilità, per la massa, di una somma di danaro liquido a quella di effetti riscontrati e insoluti); la estraneità al reato ancora con la deduzione con consentita di emergenze e di valutazioni fattuali, e prescindendo sostanzialmente dal ragionamento complessivo della decisione di colpevolezza (donde, sotto questo riguardo, le censure sono generiche), avendo la sentenza ritenuto proprio la conoscenza effettiva, da parte dei concorrenti, dello stato di insolvenza del debitore;
l'omesso esame dell'appello in merito alle statuizioni a favore delle parti civili, mentre la Corte territoriale ha congruamente ridotto la misura della provvisionale verso la curatela fallimentare per effetto della mutata valutazione del danno, e confermato le condanne nell'an in conseguenza ovvia della ribadita pronuncia di colpevolezza, ai sensi degli articoli 538 e seguenti del codice di rito (non senza rilevare, anche in questo caso, il carattere fattuale e generico - quando è meramente ripetitivo dell'appello - di larga parte della doglianza).
Infine la revoca delle precedenti ordinanze inerenti la perizia, disposta all'udienza del 5 luglio 1996 su richiesta del Pubblico Ministero, non implica il riconoscimento di un "diritto di replica", trattandosi di attività e di fase processuali estranei all'ipotesi di cui all'articolo 491 n. 3 c.p.p., relativa alle questioni preliminari svolte e decise, invece, nella precedente udienza del 22 maggio 1996.
Da ultimo, RO NI, LO UI e AN LI si dolgono, fondatamente, del trattamento sanzionatorio, e il AN pure della (chiesta) sospensione condizionale, di cui potrebbe beneficiare.
Secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, qui ribadita, l'articolo 219, 2^ comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, considerando circostanza aggravante la reiterazione di più episodi di bancarotta, statuisce la unitarietà del reato, anche se commesso mediante una pluralità di condotte fra quelle alternativamente prevista dall'articolo 216, sicché alla bancarotta non sono applicabili i principi di diritto comune stabiliti in tema di continuazione;
mentre la circostanza aggravante è assoggettabile all'ordinario giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti previsto dall'articolo 69 C.P. Ne consegue che devono essere eliminati gli aumenti di pena, applicati nei confronti dei ricorrenti (nelle misure di anni uno e mesi sei di reclusione per RO, di mesi sei per AN, di mesi sei per LO) dopo il giudizio di comparazione con le concesse diminuenti generiche, ai sensi dell'articolo 620 lett. l) c.p.p. Mentre la decisione, sulla (eventuale) applicazione del beneficio previsto dall'articolo 163 C.P., implica valutazioni in punto di fatto;
e deve essere, quindi, rimessa alla sede di merito, con conseguente annullamento con rinvio, limitatamente a questo punto, della sentenza. Nel resto, le doglianze sulla misura delle pene risultano generiche o fattuali, anche in relazione all'art. 69 C.P. Infine sono inammissibili le deduzioni formulate, nelle note difensive della parte civile, riguardo la vendita dell'immobile alla S.p.A. Finanziaria San GI, e la sua dedotta simulazione: sia per ché la parte civile non ha proposto ricorso (onde non può proporre censure alla sentenza della Corte territoriale mediante le suddette note), sia in quanto i rilievi e gli assunti postulano rivalutazioni e apprezzamenti di merito, estranei alla fase di legittimità. Tutti i ricorrenti devono, solidalmente, rimborsare le spese sostenute dalla parte civile;
e i ricorrenti OM e SE De PA sono condannati, altresì, alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, nei confronti di RO NI, LO UI e AN LI, limitatamente all'aumento delle pene per la continuazione, e determina in anni quattro di reclusione la pena irrogata a RO NI, in anni tre di reclusione la pena irrogata a LO UI, e in anni due di reclusione la pena irrogata a AN LI. Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di AN LI, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Rigetta i ricorsi di SE De PA TU e di OM GI, che condanna al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Condanna tutti i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile fallimento Mediofin s.p.a., che liquida in complessive lire tremilioni, di cui lire 2.400.000= per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998