Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
L'ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione alla richiesta fatta valere in giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo del pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'Interno a titolo di indennità di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente richiesta la rivalutazione monetaria su dette somme non può disattendere l'eccezione di precedente giudicato sollevata dal convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la portata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione proposta, atteso che, ove in quella sede fosse stata richiesta anche la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giudizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alberto EULA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AT NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1278/95 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 30/10/95 R.G.N. 371/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/9/98 dal Consigliere relatore Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato Roberta TORTORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 febbraio 1994 l'interessato TI AT conveniva in giudizio davanti al Pretore di Castrovillari il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento oltre gli interessi legali sulla rivalutazione sino al momento dell'effettivo soddisfo.
Costituendosi in giudizio il Ministero dell'Interno eccepiva il giudicato, avendo l'interessato già ottenuto un decreto ingiuntivo, passato in giudicato, per la liquidazione degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo.
Con sentenza in data 24 novembre 1994 il Pretore accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell'Interno al pagamento della rivalutazione monetaria oltre gli interessi legali sino al soddisfo e le spese e competenze del giudizio.
Con sentenza in data 30 ottobre 1995 il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello del Ministero dell'Interno e lo condannava alle spese dei due gradi del giudizio per un quarto del loro ammontare compensando i residui due terzi.
Il Tribunale argomentava, per la parte che interessa, che l'eccepito giudicato andava respinto: 1) perché la somma capitale erogata in ritardo all'invalido civile era stata liquidata in via amministrativa e non già in via giudiziale;
2) perché non escludeva la natura autonoma rispetto alla somma capitale erogata all'invalido civile del credito di rivalutazione azionato l'avvenuto conseguimento degli interessi legali in via monitoria con decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, passato in giudicato sulle stesse somme erogate in ritardo;
3) perché non poteva formarsi giudicato implicito sul provvedimento monitorio non opposto. Contro la suindicata sentenza del Tribunale di Catanzaro il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero dell'Interno denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c..
Il Ministero ricorrente rileva, in particolare, che il Tribunale erroneamente aveva respinto la sollevata eccezione del giudicato in riferimento alla rivalutazione e agli interessi legali su questa richiesti dall'interessato sulle somme erogate in ritardo all'invalido civile:
1) con la considerazione che la somma capitale era stata erogata in ritardo in via amministrativa, perché il giudicato era stato sollevato con riferimento non già a un provvedimento amministrativo bensì a un provvedimento giudiziale;
il decreto ingiuntivo non opposto relativo alla liquidazione degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo;
2) con la considerazione che non può formarsi giudicato implicito sul provvedimento monitorio non opposto, perché in contrasto con i principi che governano il giudicato secondo i criteri affermati, dalla giurisprudenza di legittimità.
L'identità delle richieste sia sotto il profilo oggettivo e sia sotto quello soggettivo tra gli interessi legali di cui era stata ottenuta la liquidazione con il decreto ingiuntivo non opposto e la rivalutazione monetaria con interessi legali successivamente richiesta in via subordinata sulla stessa sorte capitale erogata in ritardo determinava secondo, il Ministero, la sussistenza del giudicato che avrebbe dovuto impedire al giudice di merito di giudicare sul credito azionato.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, infatti, "ha stabilito l'ammontare degli interessi e ha reso incontrovertibile l'entità della somma capitale ai quali si riferiscono. In altre parole il decreto ingiuntivo ha stabilito non solo il quantum di interessi, ma anche la somma sui cui questi andavano calcolati. L'attuale richiesta di rivalutazione monetaria, pertanto fondata sulla stessa "causa petendi" rimette in discussione la somma capitale, comportando una diversa quantificazione degli interessi". Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Il credito per rivalutazione monetaria previsto dall'art. 429 terzo comma c.p.c. è azionabile autonomamente rispetto al credito per sorte capitale e interessi legali indicati dalla citata norma, attesa la diversa natura dei crediti suddetti.
Infatti mentre il credito per interessi legali è accessorio rispetto a quello principale, quello per rivalutazione monetaria, nella formulazione del citato art. 429 assume invece, natura restitutoria delle utilità alle quali il credito principale (nella specie la prestazione assistenziale) è preordinato.
Da tale premessa, però, non può senz'altro farsi derivare, come ha fatto la sentenza impugnata, l'esclusione del giudicato implicito per il decreto ingiuntivo che ha riconosciuto tra le stesse parti e per lo stesso credito principale di natura assistenziale gli interessi legali sui ratei erogati in ritardo.
L'autorità del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., infatti, è circoscritta, in relazione alla funzione della pronunzia giudiziale diretta a dirimere la lite, dai limiti della domanda reciprocamente proposta dalle parti (v. sentenza di questa Corte n. 4686 del 27.5.1997). Ne consegue che nella specie l'estensione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo non opposto viene a desumersi dal contenuto della richiesta fatta valere dall'intimato nel senso che ove l'interessato avesse chiesto interessi legali e rivalutazione monetaria e il giudice avesse concesso soltanto gli interessi legali, l'autorità del giudicato si sarebbe venuta a formare anche in ordine alla mancata concessione della rivalutazione monetaria, accettata dal creditore intimante con la notifica alla controparte del decreto ingiuntivo non opposto e, in quanto tale, divenuto esecutivo (v. art. 647 c.p.c.). Se, infatti, il creditore intimante non avesse inteso accettare il mancato accoglimento dell'ulteriore richiesta della rivalutazione avrebbe potuto rendere inefficace (v. art. 644 c.p.c.) con la mancata notificazione il decreto ingiuntivo che aveva limitato l'intimazione del pagamento ai soli interessi legali. Successivamente - conseguita l'inefficacia del decreto ingiuntivo - il creditore avrebbe potuto, a sua scelta, o richiedere ancora in via monitoria il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ovvero azionare in via ordinaria tali crediti. Il Tribunale di Catanzaro, perciò, ha, omesso di accertare, con vizio tradottosi in una omessa motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art.360 primo comma n. 5 c.p.c., se fosse o no da escludere il giudicato implicito per la mancata liquidazione della rivalutazione monetaria ad opera del decreto ingiuntivo, non opposto del Pretore di Castrovillari, che aveva intimato al Ministero dell'Interno di pagare soltanto gli interessi legali sui ratei maturati della indennità di accompagnamento erogati tardivamente. A tal fine, per le suesposte ragioni, il giudice del merito avrebbe dovuto estendere la sua indagine sul contenuto della richiesta formulata dalla parte creditrice intimante per conseguire il decreto ingiuntivo successivamente emesso, notificato alla controparte e non opposto e, quindi, passato in giudicato e divenuto esecutivo.
In accoglimento, per quanto di ragione, del proposto ricorsola sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, designato per ragioni di foro erariale, perché accerti, con motivazione congrua e immune da vizi logici, se in relazione alla richiesta avanzata dal creditore intimante, si sia formato il giudicato implicito per la mancata liquidazione della rivalutazione monetaria ad opera del decreto ingiuntivo, non opposto, del pretore di Castrovillari. Il giudice del rinvio, provvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 29 settembre 1998.