Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 499
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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L'ambito oggettivo del giudicato va valutato in relazione alla richiesta fatta valere in giudizio; pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo del pagamento degli interessi legali sulle somme erogate in ritardo dal Ministero dell'Interno a titolo di indennità di accompagnamento, il giudice cui sia stata successivamente richiesta la rivalutazione monetaria su dette somme non può disattendere l'eccezione di precedente giudicato sollevata dal convenuto basandosi soltanto sulla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto, dovendo invece desumere la portata preclusiva di quel giudicato dalla domanda di ingiunzione proposta, atteso che, ove in quella sede fosse stata richiesta anche la rivalutazione monetaria, si sarebbe formato in relazione a tale richiesta, implicitamente disattesa, il giudicato di rigetto, con conseguente preclusione della domanda nei successivi giudizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 499
    Data del deposito : 20 gennaio 1999

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