Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2004, n. 3365
CASS
Sentenza 20 dicembre 2004

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Ai fini dell'esonero della parte privata dalla condanna alle spese processuali in caso di accoglimento, anche parziale, della sua impugnazione, quest'ultima non può considerarsi accolta allorché non sia stato modificato alcun capo o punto del provvedimento impugnato, pur essendo state ritenute fondate alcune delle censure alla motivazione di esso, in quanto sono i capi e i punti a riguardare il profilo decisionale e dispositivo dell'atto, che rileva al fine di stabilire se l'impugnazione sia stata, o non, rigettata, mentre la motivazione concerne soltanto il profilo argomentativo o logico di esso. (Nella specie, relativa a riesame di misura di cautela personale, il tribunale del riesame aveva escluso, in accoglimento di apposito motivo, la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, ma aveva confermato la presenza di quella del pericolo di reiterazione criminosa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2004, n. 3365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3365
    Data del deposito : 20 dicembre 2004

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