CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18283 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MAIORCA ELENA del foro di PALERMO, in difesa del ricorrente FA PA che, non concordano con le conclusioni del Procuratore Generale, espone i motivi del gravame insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18283 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 16/2/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale LO BE era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2) e 7), cod.pen. - per essersi impossessato di un computer portatile sottraendolo presso il banco di esposizione dell'esercizio commerciale denominato Paper Line, dopo aver strappato il dispositivo antitaccheggio - e quindi condannato, previa applicazione della continuazione con il reato oggetto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 19/3/2015 (irrevocabile il 4/5/2016) alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa, previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato. In motivazione, la Corte ha rilevato che l'asportazione del suddetto materiale era stata operata previa rottura del dispositivo di protezione e che l'identificazione dell'odierno imputato era avvenuta il giorno successivo all'esito della visione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA BE, proponendo un unico e articolato motivo con il quale ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.625, comma 1, n.7), cod.pen.. Deduceva che la relativa contraddittorietà risultava sulla base di atti esaminati dai giudici di merito (e rappresentati dalla comunicazione di notizia di reato, dall'annotazione di P.G. riguardante il riconoscimento dell'autore del furto e dal verbale di ricezione della denuncia proposta dalla persona offesa); in particolare, deduceva che, da tali atti, si desumeva che il computer oggetto della sottrazione era ancorato allo scaffale di esposizione attraverso un sistema di bloccaggio difficile da rimuovere manualmente senza danneggiare il prodotto, a propria volta non costituente una mera placca antifurto ma una catena antifurto, idonea a permettere un controllo ininterrotto a distanza sulla cosa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, stante la sua manifesta infondatezza. 2 DEPOSITATO IN CA Difatti, la conclusione in punto di diritto contenuta nelle sentenze di merito, appare pienamente conforme ai principi dettati dalla Corte di legittimità, in base ai quali integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio - cui appare pienamente assimilabile, come ritenuto dalla Corte territoriale, l'apposizione di un sistema di bloccaggio rappresentato da una catena - in quanto tale dispositivo non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez.5, n.21158 del 30/11/2016, dep.2017, Monachino, RV. 269923; Sez.5, n.17 del 21.11.2019, dep.2020, Bevilacqua, RV. 278383). D'altra parte, la sentenza della Corte territoriale appare altresì pienamente conforme al consolidato principio in forza del quale la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto e come nel caso di specie, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez.2, n.2724 del 26/11/2015, dep.2016, Scalambrieri, RV. 265808; Sez. 5, n.1509 del 26/10/2020, dep.2021, Saja, RV. 280157). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 aprile 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MAIORCA ELENA del foro di PALERMO, in difesa del ricorrente FA PA che, non concordano con le conclusioni del Procuratore Generale, espone i motivi del gravame insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18283 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 16/2/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale LO BE era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, nn.2) e 7), cod.pen. - per essersi impossessato di un computer portatile sottraendolo presso il banco di esposizione dell'esercizio commerciale denominato Paper Line, dopo aver strappato il dispositivo antitaccheggio - e quindi condannato, previa applicazione della continuazione con il reato oggetto della sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 19/3/2015 (irrevocabile il 4/5/2016) alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed C 400,00 di multa, previa applicazione della diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato. In motivazione, la Corte ha rilevato che l'asportazione del suddetto materiale era stata operata previa rottura del dispositivo di protezione e che l'identificazione dell'odierno imputato era avvenuta il giorno successivo all'esito della visione delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA BE, proponendo un unico e articolato motivo con il quale ha dedotto la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen., in relazione all'art.625, comma 1, n.7), cod.pen.. Deduceva che la relativa contraddittorietà risultava sulla base di atti esaminati dai giudici di merito (e rappresentati dalla comunicazione di notizia di reato, dall'annotazione di P.G. riguardante il riconoscimento dell'autore del furto e dal verbale di ricezione della denuncia proposta dalla persona offesa); in particolare, deduceva che, da tali atti, si desumeva che il computer oggetto della sottrazione era ancorato allo scaffale di esposizione attraverso un sistema di bloccaggio difficile da rimuovere manualmente senza danneggiare il prodotto, a propria volta non costituente una mera placca antifurto ma una catena antifurto, idonea a permettere un controllo ininterrotto a distanza sulla cosa. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, stante la sua manifesta infondatezza. 2 DEPOSITATO IN CA Difatti, la conclusione in punto di diritto contenuta nelle sentenze di merito, appare pienamente conforme ai principi dettati dalla Corte di legittimità, in base ai quali integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio - cui appare pienamente assimilabile, come ritenuto dalla Corte territoriale, l'apposizione di un sistema di bloccaggio rappresentato da una catena - in quanto tale dispositivo non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (Sez.5, n.21158 del 30/11/2016, dep.2017, Monachino, RV. 269923; Sez.5, n.17 del 21.11.2019, dep.2020, Bevilacqua, RV. 278383). D'altra parte, la sentenza della Corte territoriale appare altresì pienamente conforme al consolidato principio in forza del quale la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto e come nel caso di specie, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez.2, n.2724 del 26/11/2015, dep.2016, Scalambrieri, RV. 265808; Sez. 5, n.1509 del 26/10/2020, dep.2021, Saja, RV. 280157). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 aprile 2023