Sentenza 25 febbraio 2016
Massime • 1
La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela va disposta, in ordine al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., anche nel caso di applicazione della pena inferiore ai due anni, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'art. 600-septies2 cod. pen. deroga alla regola generale di cui all'art. 445 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 600 septies.2 - Pene accessorie (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 48590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48590 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2016 |
Testo completo
48 5 90/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO GRILLO - Presidente - SENTENZA N. 501/2016 ANGELO MATTEO SOCCI Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ACETO - Consigliere - N. 28315/2015 Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere - Dott. ANTONELLA DI STASI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: EL ER N. IL 26/02/1985 avverso la sentenza n. 823/2014 TRIBUNALE di PESARO, del 11/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO lette/sentire le conclusioni del PG Dott. Sahniele Marrotte;
SOCCI; CL Ammelloments seuna riuvio>> жина Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il tribunale Pesaro con sentenza di patteggiamento dell'11 dicembre 2014, applicava a EL RW per i reati di cui all'art. 81 e 604 quater del cod. pen. la pena di mesi 8 di reclusione ed € 1.000,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la continuazione, con sospensione condizionale della pena.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona propone ricorso in Cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme. Art. 600 quater e 600 septies 2 del cod. pen. per avere il Tribunale omesso di applicare le pene accessorie previste dall'art. 600 septies2 del cod. pen. secondo il quale alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti consegue l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela o all'amministrazione di sostegno e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Secondo il P.G. ricorrente le pene accessorie sono sempre obbligatorie, anche nelle ipotesi di pena inferiore ai due anni, in deroga alla regola generale dell'art. 445 del cod. proc. pen.
3. La procura Generale della Corte di Cassazione, in persona del Sostituto procuratore Generale Gabriele Mazzotta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con l'applicazione delle sanzioni accessorie, e dell'interdizione temporanea per mesi otto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato, e deve accogliersi. L'art. 600 septies2 del cod. pen. (inserito dall'art. 4, comma 1, lettera M, della legge 1/10/2012 n. 172) prevede che alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del cod. proc. pen. conseguono le pene accessorie, previste nell'articolo stesso. Questa disposizione, specifica per i delitti in oggetto, prevale sulla generale disposizione dell'art. 445, comma 1, del cod. proc. pen. 1 cángelo Metersbacen La norma ha contenuto analogo e speculare alla disposizione dell'art. 609 nonies del cod. pen., e come affermato, dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, per le pene accessorie previste dall'art. 609 nonies cod. pen., deve ritenersi, anche per l'art. 600 septies2 del cod. pen., che le pene accessorie si applicano per il patteggiamento, anche nei casi di applicazione di una pena inferiore ai due anni;
trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. La pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela va disposta anche nel caso di applicazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (Sez. 3, n. 12009 del 16/12/2010 - dep. 25/03/2011, P.G. in proc. R., Rv. 249598). La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice. (Sez. 3, n. 44023 del 06/10/2009 - dep. 18/11/2009, P.G. in proc. Ripani, Rv. 245210). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio, con la diretta irrogazione, da parte di questa Corte, delle pene accessorie, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L), del cod. proc. pen. La pena dell'interdizione temporanea si applica nella misura di otto mesi pari alla misura della pena detentiva irrogata. 2
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie che irroga in mesi 8 di interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno, da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Così deciso il 25/02/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Matteo SOCMatteg Renato 4 7 ERE 3