Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
In sede di opposizione a decreto penale di condanna, a fronte di una richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. formulata dalla parte opponente e priva dell'indicazione dell'entità della pena, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. , in quanto manca l'elemento essenziale sul quale il P.M. dovrebbe formulare il suo consenso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 23911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23911 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1396
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 042510/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB. BOLZANO - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE BOLZANO, ORDINANZA del 25/10/2003 GIP TRIBUNALE di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale. OSSERVA
Il GIP presso il tribunale di Bolzano solleva conflitto ai sensi dell'art. 28 primo comma c.p.p. nei confronti della decisione del tribunale di Bolzano in composizione monocratica che, a fronte di opposizione a decreto penale e contestuale richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non accompagnata dall'indicazione della pena richiesta, ma solo dalla richiesta di esclusione della sanzione accessoria, ha disposto la restituzione degli atti al GIP, affinché quest'ultimo provvedesse agli adempimenti previsti dall'art. 464 c.p.p., anziché procedere - come aveva fatto - alla emanazione immediata del decreto di citazione a giudizio.
Rileva il GIP remittente che giustamente si era proceduto alla immediata emissione del decreto di citazione a giudizio, perché la parte opponente, ne richiedere (congiuntamente alla richiesta di giudizio e non in alternativa) l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 p.p., non ne aveva indicato l'entità, sicché non restava al GIP che ritenere inammissibile la richiesta ex art. 444 c.p.p. e procedere alla emanazione nel decreto che dispone il giudizio.
Osserva anche, il medesimo remittente, che non si versa nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p., secondo il quale la decisione del giudice del dibattimento prevale su quella del GIP, perché, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il principio non può essere esteso al di fuori delle ipotesi in cui il GIP abbia operato nell'ambito dell'udienza preliminare. L'osservazione è corretta.
Va innanzitutto chiarito che, in sede di opposizione a decreto penale, a fronte di una richiesta di applicazione pena priva dell'indicazione della pena medesima, non poteva farsi applicazione dell'art. 464 n. 1 c.p.p., perché mancava l'elemento essenziale sul quale il pubblico ministero avrebbe potuto formulare il suo eventuale consenso. Quindi il GIP ha proceduto correttamente all'emanazione del decreto di citazione a giudizio.
Tanto premesso, questa Corte ha già avuto modo di statuire, con giurisprudenza costante (tra le altre, Sez. 1^, 9.4.1992, n. 1533, Vitale e, da ultimo, quella citata dal remittente) che il carattere derogatorio della norma di cui alla seconda parte dell'art. 28, secondo comma, cod. proc. pen. (che esclude l'ammissibilità del conflitto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento) non ne permette l'applicazione al di fuori del caso ivi tassativamente previsto, sicché ogni diversa ipotesi di conflitto fra giudici va ricondotta nell'alveo di ordinaria possibilità di risoluzione attraverso l'intervento della Suprema Corte regolatrice della competenza. Con le necessarie distinzioni derivanti dall'abolizione della figura pretorile di cui trattasi nella massima citata, l'ipotesi considerata è del tutto identica a quella oggetto di questo procedimento, per cui il conflitto è ammissibile e va risolto dichiarando la competenza del tribunale.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la del tribunale di Bolzano, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004