Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
In tema di atti persecutori, è legittima l'adozione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ex art. 282 ter cod. pen., anche nel caso in cui la condotta sia consistita solo in minacce a distanza compiute attraverso reiterati contatti telefonici ed epistolari, quando sussiste il fondato timore di una progressione criminosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 47371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47371 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 27/06/2014
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 989
Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - Consigliere - N. 17917/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G. N. IL (IS) ;
avverso l'ordinanza n. 51/2014 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 11/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame di Trieste, ha applicato a B.G. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da P. .A. , siccome indagato per il reato di cui all'art. 612/bis cod. pen. Secondo l'accusa il B. , nutrendo rancore nei confronti del
P. per via dell'attività da lui espletata (era stato curatore del fallimento "la Boutique del gelato", che aveva interessato l'imputato), prese a ingiuriarlo, minacciarlo e importunarlo, a partire quantomeno dal 2010, per mezzo di telefonate, SMS e missive indirizzate al P. e alla di lui moglie.
Il quadro di gravità indiziaria è stato ricostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, dell'esame dei tabulati telefonici dell'imputato e della documentazione acquisita al procedimento.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'indagato, l'avv. Manlio Contento, con quattro motivi.
2.1. Col primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 612 bis cod. pen. sotto il profilo della concreta sussistenza dell'elemento materiale del reato. Deduce che l'attività - come descritta dal Tribunale - posta in essere dall'indagato non è idonea ad integrare la fattispecie delittuosa contestata e che non è stato dimostrato "l'evento del reato".
2.2. Col secondo lamenta la violazione dell'art. 282 ter cod. pen., per essere stato adottato il divieto di avvicinamento fuori dei casi consentiti, dal momento che lo stesso Tribunale parla di minacce a distanza, ma non anche di contatti ravvicinati con la persona. Deduce la maggiore adeguatezza, rispetto alla fattispecie concreta, del divieto di comunicazione, di cui all'art. 282 ter, comma 3 e siccome l'adozione di siffatto provvedimento "risulterebbe preclusa" dalla "lettura della disposizione", solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 282 ter cod. proc. pen. nella parte in cui esclude che il divieto di cui al comma 3 della disposizione suddetta possa essere disposto dal giudice anche indipendentemente dal divieto di avvicinamento di cui ai commi precedenti.
2.3. Col terzo lamenta la violazione di plurime norme di legge per essere stata applicata la misura in assenza di una tempestiva querela della persona offesa. Deduce che in data 29/1/2013 la Procura della Repubblica chiese l'archiviazione -per fatti riconducibili agli artt. 612 bis e 612 c.p. - contestati fino a quella data per mancanza di querela;
richiesta seguita da archiviazione disposta dal Giudice delle indagini preliminari in data 3/6/2013. Lamenta, quindi, che il Pubblico Ministero abbia chiesto l'applicazione della misura in data 25/1/2014 e che non siano stati specificati i fatti, successivi al (IS) , che legittimano l'emanazione del provvedimento impugnato (anzi, aggiunge, nell'imputazione si fa riferimento anche a fatti del (IS) ).
Lamenta che il Tribunale non abbia dato risposta alle specifiche doglianze sollevate sul punto.
2.4. Col quarto deduce la nullità dell'ordinanza per violazione, anche in questo caso, dell'art. 282 ter cod. proc. pen., per non aver indicato, con precisione, i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha già affermato il principio che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, purché abbiano determinato le conseguenze previste dalla norma suddetta (Cass., n. 46331 del 5/6/2013; Conformi;
N. 6417 del 2010 Rv. 245881). Indipendentemente da ciò, nella specie non di due soli atti si è trattato, ma di una serie continua e ossessiva di telefonate e di SMS - reiterati per molti mesi - e di almeno due lettere dal contenuto assolutamente inquietante, certamente idonei a creare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, oltre che un fondato timore per la sua incolumità personale. A nulla vale, pertanto, il rilievo difensivo, secondo cui vi è stato un solo contatto personale tra i due, posto che, per l'integrazione della fattispecie, non è affatto richiesto che le minacce e le molestie siano esercitate direttamente, potendo essere altrettanto (e forse anche più efficacemente) attuate a distanza o in maniera indiretta o allusiva o tramite uno dei numerosi mezzi messi a disposizione dalla tecnica delle comunicazioni. Quanto "all'evento del reato", l'attività criminosa descritta nell'ordinanza - e sopra riportata - è sicuramente idonea ad ingenerare nella vittima lo stato d'ansia e di paura contemplato dalla norma, oltre che il timore per la propria incolumità personale, costituendo dato di comune esperienza che le minacce e le e molestie, specie se reiterate per lungo tempo e soprattutto se gratuite, prima o poi trasmodano in atti di più grave impatto sulla persona. E tanto basta per l'applicazione di una misura cautelare, specie quella che - come il divieto di avvicinamento - influisce in maniera minima sulla libertà di movimento del soggetto che ne è colpito ed è funzionale proprio a prevenire "l'evento" (cioè, la situazione ansiosa, destabilizzante per l'equilibrio psichico della persona) che la norma intende scongiurare, o a limitarne gli effetti.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Posto che, come spiegato al punto precedente, i reiterati "contatti" (telefonici ed epistolari) cercati dall'indagato con la persona offesa integrano senz'altro la fattispecie contestata, non è dato comprendere quale sia la violazione di legge lamentata, dal momento che è stata applicata - tra quelle consentite - la misura di minimo impatto, costituita dal divieto di avvicinamento alla persona offesa e dal divieto di comunicare con lui. Il fatto che, finora, il prevenuto si sia limitato ai contatti telefonici ed epistolari non esclude, peraltro, ma lascia fondatamente temere una progressione criminosa che i giudici della cautela hanno adeguatamente apprezzato ed deciso di fronteggiare con l'imposizione della misura, comprendendovi il divieto di avvicinamento fisico all'offeso: trattasi di una valutazione di puro merito che - per essere sorretta da logica ed adeguata motivazione - non è censurabile in questa sede di legittimità.
Per questo motivo è irrilevante (oltre che manifestamente infondata nel merito) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 282- ter cod. proc. pen. sollevata con riferimento agli artt. 1, 2, 13,
27, 101 e 102 Cost.: non è affatto detto che i giudici della cautela abbiano disposto il divieto di avvicinamento perché non avrebbero potuto disporre "esclusivamente" il divieto di comunicazione. La lettura dell'ordinanza lascia invece intendere che - nel prudente bilanciamento dei contrapposti interessi - i giudici hanno individuato proprio nel divieto di avvicinamento e di comunicazione lo strumento più adeguato alla salvaguardia delle esigenze di difesa dell'offeso.
3. Non ha fondamento la doglianza sollevata col terzo motivo. La misura è stata applicata - come si legge nella diffusa ordinanza - per comportamenti tenuti dal prevenuto nel (IS) : vale a dire, successivamente all'archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero in data 29/1/2013 (nell'ordinanza si fa riferimento a dichiarazioni rese dal P. nell'anno in corso o, comunque, successivamente al (IS) ; a SMS inviati, in grande quantità, nell'anno XXXX;
a messaggi lasciati sulla segreteria telefonica ad (IS) ; a lettere inviate alla moglie del P. nell'anno suddetto). Non ha nessun rilievo, quindi, il fatto che sia intervenuta archiviazione per fatti pregressi, in relazione ai quali P. non ha inteso proporre querela, dal momento che quelli passati in rassegna sono sicuramente tali - come logicamente ritenuto dal Tribunale - da integrare il minimum richiesto per la sussistenza del reato.
4. Manifestamente infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene censurata, per indeterminatezza della misura, l'ordinanza impugnata. In realtà, il "divieto di avvicinarsi a meno di trecento metri dalla abitazione e dallo studio professionale del P. ", il divieto di avvicinarsi comunque ad una distanza inferiore ai trecentocinquanta metri dal P. e il divieto di comunicare con lui e con i suoi familiari in qualsiasi forma costituiscono prescrizioni assolutamente precise e definite, che il prevenuto - sol che lo voglia - può esattamente comprendere ed applicare, senza sforzo particolare e senza pericolo di involontaria trasgressione. Peraltro, nell'ordinanza sono esattamente individuati i luoghi da cui B. deve tenersi lontano.
5. Alla infondatezza, quasi sempre manifesta, di tutti i motivi di ricorso, consegue il rigetto dell'impugnativa e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014