Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 5 005/01 NO E E P PO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA www Presidente R.G.N. 14714/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere 16784/98 Cron.on. 10701 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere Ud. 22/12/00 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCHINI PAOLO, FONZO FABIO, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
QUADRINORD SISTEMI DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E SELEZIONE S.R.L.; -lpp intimato 2000) e sul 2° ricorso n° 16784/98 proposto da: 5645 -1- f QUADRINORD SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatol in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAJOLA ALBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 197/98 del Tribunale di LODI, depositata il 13/05/98 R.G.N. 777/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPDAP- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26.6.1990 al Pretore del lavoro di Milano, la OR s.r.l. conveniva in giudizio l'INPS e l'INPDAI allo scopo di sentir dichiarare che il rapporto contributivo relativo ai propri dirigenti fosse costituito con l'INPDAI. Il Pretore accoglieva la domanda, ma la decisione, a seguito di appello dell'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Milano, con sentenza del 3 aprile 1992, che dichiarava la OR tenuta ad iscrivere i propri dirigenti presso l'INPS. Osservava il Tribunale che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 9.3.1989, n.88, detta società doveva essere considerata impresa terziaria, con conseguente classificazione nel relativo settore. Per il periodo precedente il Tribunale attribuiva rilievo, ai sensi dell'art. 49, c. 3, della legge citata, alla circostanza che la società era regolarmente iscritta al settore commercio e che i suoi dirigenti erano iscritti all'INPS. Ricorreva per la cassazione della sentenza la OR s.r.l., mentre l'INPDAI si costituiva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale. L'Inps depositava semplice procura. Con sentenza del 12 ottobre 1995, n. 10644, questa Corte accoglieva il ricorso principale e quello incidentale, affermando il principio di diritto secondo cui "per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art.49 della legge n.88 del 1989 non è di ostacolo ai fini della classificazione delle imprese per l'obbligo contributivo del personale dirigente ai sensi dell'art. 3 della legge n.53 del 1967 e dell'art. 4 della legge n.44 del 1973 la circostanza che l'Inps abbia provveduto ad inquadrare l'impresa come commerciale: l'inquadramento così determinato resta valido anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 per effetto della disciplina transitoria contenuta nell'art.49". 3 Riassunta, da parte della OR, la causa davanti al Tribunale di Lodi, quest'ultimo, con sentenza del 13 maggio 1998, confermava la sentenza di primo grado, condannando l'Inps alla restituzione, in favore della società ricorrente di tutti i contributi diversi da quelli minori versati dalla stessa società nel periodo 1.7.1992/30.11.1995, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condannava altresì la OR a versare a favore dell'Inpdai i contributi previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Osservava il Tribunale di Lodi che il principio di diritto enunciato da questa Corte in occasione del rinvio confermava quanto già stabilito dalle SSUU (sent. 18.5.1994, n. 4837) nel senso della irretroattività del citato art. 49 della legge n. 88 del 1989, e, di conseguenza, dell'inapplicabilità della nuova normativa agli inquadramenti in corso alla sua entrata in vigore. Avendo la OR versato i contributi all'Inps per il periodo intercorrente fra la sentenza del Tribunale di Milano e quella di questa Corte (luglio 1992/novembre 1995) in esecuzione della prima pronuncia, si poneva, dopo l'intervento di questa Corte, per la prima volta la necessità di definire la sorte di quei versamenti. Sotto questo profilo, non era applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle contribuzioni previdenziali effettuate in buona fede ad un ente diverso da quello titolare del credito ha effetto liberatorio in base all'art. 1189 c.c., determinando l'estinzione dell'obbligazione, con conseguente inapplicabilità della normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi (cita Cass., n.4637/1996); nel caso di specie, infatti, il pagamento era avvenuto certamente in buona fede ad un creditore apparente (l'Inps) ma diverso era l'oggetto della prestazione;
, рій era precisamente, l'ammontare dei contributi versati all'Inps diverso, oltre che superiore, rispetto all'importo dei contributi spettanti all'Inpdai. Il Tribunale di Lodi respingeva, infine, ogni pretesa dell'Inpdai nei confronti della società OR di pagamento delle sanzioni civili e soprattasse imputate al ritardato pagamento dei contributi del personale dirigente, non essendo il ritardo imputabile alla società. Per la cassazione di questa sentenza l'Inps propone ricorso affidato a due motivi. Resiste la società intimata, con controricorso e ricorso incidentale, seguito da memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorso, principale ed incidentale, avendo essi ad oggetto la medesima sentenza. Col primo motivo del ricorso principale - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, c.3, e 389 c.p.c. lamenta l'Istituto previdenziale - che la condanna disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Lodi non trova alcun collegamento con la sentenza annullata da questa Corte: l'Inps, infatti, fu costretto ad acquisire un titolo diverso da quella sentenza, costituito dal decreto ingiuntivo. Non potevano, quindi, prodursi le conseguenze di cui all'art. 389 c.p.c., che ammette la domanda al giudice di rinvio della restituzione di quanto pagato “per effetto obbligato" dell'esecutività della sentenza di appello annullata. Secondo il ricorrente, l'art. 389 c.p.c. regola il diverso caso in cui “la necessità di nuove conclusioni derivi dalla stessa sentenza di cassazione che abbia determinato una modificazione della materia del contendere, definendo in modo diverso il rapporto dedotto in giudizio ed imprimendo alla causa un nuovo indirizzo con conseguente necessario mutamento della difesa delle parti (cita Cass., 22.5.1987, n. 4678: caso di inammissibilità di domanda nuova di condanna sul quantum dopo aver ottenuto la vittoria sull'an debeatur). In conclusione, il Tribunale di Lodi avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di restituzione dei contributi rivolta all'Inps, in quando domanda nuova rispetto alla domanda originaria che era di accertamento. 5 Il motivo è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Ai sensi dell'art. 389 c.p.c. "le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. L'ultimo comma dell'art.394 c.p.c. dispone che nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire (sent. 20.2.1993, n.2052) che il citato art. 389 cod. proc. civ. autorizza a proporre davanti al giudice di rinvio, oltre le domande restitutorie o riparatorie conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, ogni altra domanda che, sia pure in modo indiretto, si ricolleghi alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato, restando, peraltro, esclusa la ravvisabilità di un siffatto collegamento fra la (diversa) qualificazione giuridica del rapporto operata dalla sentenza di cassazione e qualsiasi ulteriore pretesa, dipendente da tale qualificazione, ma non fatta valere tempestivamente in giudizio, atteso che una simile pretesa non è in stretto rapporto di conseguenzialità con la pronuncia di merito cassata. In sostanza, come ha correttamente sottolineato la difesa della resistente, il divieto di assumere in sede di rinvio conclusioni nuove diverse da quelle prese nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, trova una deroga nell'ipotesi in cui la necessità di nuove conclusioni sorga proprio dalla sentenza di cassazione. Ed è quanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale, appunto, i versamenti dei contributi effettuati in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano costituivano fatti nuovi, verificatisi in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi di merito e, inoltre, sicuramente attinenti al diritto controverso e incidenti direttamente su di esso, circostanze tutte che rendevano legittima la loro deduzione in sede di rinvio (Cass. nn.1139/96, 3808/94, 978/90 e 116/90). Col secondo (gradato) motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 394, c.3, 389, 443 c.p.c., dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 7 della legge 11.8.1973, n. 533, nonché l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia: ad avviso del ricorrente, non essendo riscontrabili nella presente lite i presupposti di applicazione dell'art. 389 c.p.c., ma quelli dell'art. 2033 c.c., la sentenza impugnata è erronea sia perché viola le norme speciali in tema di improponibilità della domanda giudiziaria non preceduta dall'esperimento del procedimento amministrativo, sia perché viola la regola ex art. 2033 c.c., che fa decorrere gli interessi dalla data del pagamento solo in caso di mala fede dell'Istituto (accipiens). Anche questo motivo è infondato. In proposito è sufficiente osservare che l'azione diretta alla restituzione (ai sensi del citato art. 389 c. p.c.) di somme percepite dall'INPS a titolo contributivo in base a sentenza di appello poi cassata (o in base a sentenza di primo grado confermata da sentenza di appello poi cassata) non soggiace alla disciplina della "condictio indebiti" di cui all'art. 2033 c.c., sorgendo il diritto alla restituzione direttamente dalla riforma della sentenza già costituente titolo delle attribuzioni venute meno definitivamente ed "ex tunc" per effetto della sentenza di cassazione. Ne consegue che, non rilevando lo stato soggettivo di buona o mala fede dell'accipiens", gli interessi nonché la rivalutazione dovuti sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza cassata decorrono dal giorno del pagamento, anziché dalla domanda amministrativa, come invece avviene, ai sensi dell'art. 2033 c.c., nella diversa ipotesi di mero indebito contributivo caratterizzato dalla buona fede dell""accipiens" (in questi termini, Cass., 18.11.1995, n. 9863 e Cass., 9.6.1998, n. 5667). 7 Col primo motivo del ricorso incidentale - deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1189 c.c., nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo si duole la società che il Tribunale non ha accolto la sua - istanza affinchè la domanda di restituzione dei contributi previdenziali corrisposti nelle more tra la sentenza di appello cassata e la sentenza della Cassazione fosse soddisfatta mediante versamento diretto dall'Inps all'Inpdai delle somme da quest'ultimo ente vantate per gli stessi titoli, salvo eventuale conguaglio a suo favore, da accertarsi in separata sede. Tale istanza poggiava sul consolidato principio del pagamento liberatorio al creditore apparente per il quale “il pagamento delle contribuzioni previdenziali effettuato in buona fede ad un ente diverso da quello titolare del credito ha effetto liberatorio in base all'art. 1189 c.c., con conseguente inapplicabilità della normativa sulle sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi (Cass., 20.5.1996, n.. 4637). A giudizio della deducente società, l'errore del Tribunale risiede sia nel non aver ritenuto applicabile l'art. 1189 c.c., sia per aver ritenuto la diversità dell'oggetto della prestazione non da un elemento qualitativo, ma da un dato meramente quantitativo, di per sé irrilevante. Il motivo mira in sostanza a rimuovere dalla sentenza di appello, atla parte in cui ha posto l'obbligo per la società di versare i contributi previdenziali dovuti, con riferimento al periodo 1.7.1992/30.11.1995, oltre interessi legali, in favore dell'Inpdai. Sennonché una tale pretesa non può trovare ingresso in questa sede, non risultando il ricorso incidentale essere stato notificato a quest'ultimo Istituto, nei cui confronti, pertanto, il capo della sentenza del Tribunale di Lodi non può più essere messo in discussione. In questi termini, il motivo è inammissibile. Col secondo motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale compensato la metà delle spese dei 8 giudizi avanti il Tribunale di Milano, avanti la Corte di cassazione e avanti il Tribunale di Lodi in sede di rinvio, pur non ricorrendo alcuna sua soccombenza. Anche questo motivo è inammissibile. Come noto, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (da ult. Cass., 27.4.2000, n, 5390; conf. Cass. nn. 2949/1995, 4234/1995, 5174/1997 ed altre). Nella specie il Tribunale di Lodi ha compensato solo per la metà le spese dei giudizi svolti davanti al Tribunale di Milano, davanti alla Corte di cassazione, e davanti a sé, in considerazione della (parziale) soccombenza delle parti in tali giudizi, in tal modo, dunque, seguendo un criterio non illogico. Sulla base delle indicate ragioni, il ricorso principale va respinto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Concorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
ILa Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile ij D , 3 O 0 3 ricorso incidentale. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti. L 1 5 A L . S . S O T B A R N Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000 I T A ' , D A 3 L A T 7 L S S - E Il Consigliere estensore E Il Presidente 8 O - Иісеньню Учен P D P S 1 I I M 1 S I N She N G A E E O S D G I E G A T A E D CANCELLIERE N L E O E T S Depositato in Cancelleria O T A E I R L R T L I S E I oggi 4 APR. 2001 D D G B O E an R IL CANCELLIERECANCELL s