Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inconferenti i rilievi critici alla decisione del giudice di merito il quale, in relazione all'accordo aziendale del Consorzio trasporti pubblici del Lazio sulla fruizione dei riposi settimanali, aveva confermato il diritto dei lavoratori a 60,66 riposi annuali anche nel caso di modifica del turno a ciclo rotativo con spostamento del riposo settimanale dal sesto al settimo giorno)
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIREI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.TRA.L. SPA - COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETÀ REGIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 116, presso lo studio dell'avvocato LORENZO FALASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADINO POIDOMANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LE AN, RI BR, DI IO, IC NZ, EG IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SOLFANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
MET.RO. METROPOLITANA ROMA SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 10597/01 proposto da:
MET.RO. SPA METROPOLITANA ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO BAGOLAN, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
nonché
contro
TO IA, CA FR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S COSTANZA 27, presso lo Studio dell'avvocato ARMANDO MONTEMARANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA SOLFANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11644/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/04/00 - R.G.N. 91701/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FALASCA;
udito l'Avvocato SOLFANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore del lavoro di RO EL ET e gli lavoratori odierni intimati, indicati in epigrafe, esponevano di prestare servizio alle dipendenze del CO.TRAL. - Consorzio trasporti pubblici del Lazio - in turni di lavoro distribuiti in misura fissa e predeterminata in modo da realizzare settimanalmente una alternanza tra giornate lavorative prestate al pomeriggio, giornate lavorative prestate al mattino e giornate a disposizione;
che fino al maggio 1991 il turno di lavoro era articolato su 5 giorni in modo da consentire la fruizione del riposo al sesto giorno cui seguiva un ulteriore periodo lavorativo di 5 giorni;
in base a tale turnazione i riposi settimanali fruiti annualmente erano pari a giorni 60,66. La descritta modalità e cadenza del godimento del riposo settimanale era prevista dall'art. 4 accordo collettivo aziendale del 15.12. 73 che espressamente l'ancorava all'espletamento di turni a ciclo rotativo. Con disposizione scritta del 19.5.91 l'Azienda procedeva ad una modifica unilaterale dei turni di lavoro per cui i lavoratori, pur continuando a prestare attività lavorativa in turni periodici, erano esclusi dal godimento del riposo al sesto giorno ed ammessi alla fruizione del settimo giorno;
tale disposizione faceva salvo il diritto a fruire dei riposi settimanali in misura annuale di 60,66 giorni per il personale che ne aveva diritto in base alì art. 4 accordo aziendale cit. Con comunicazione successiva (del 5.6.91 n. 965) l'azienda revocava tale disposizione stabilendo che anche per il personale che prestava la propria attività in turni avvicendati il riposo settimanale era limitato a 52 giorni complessivi.
Secondo i lavoratori la riduzione dei riposi operata unilateralmente dall'Azienda era illegittima alla stregua del tenore letterale della stessa disciplina collettiva confortato dalla evidente natura retributiva degli ulteriori riposi destinati a compensare la maggiore penosità del lavoro prestato in turni. I ricorrenti chiedevano quindi la declaratoria del loro diritto ad usufruire di 60,66 riposi settimanali annui, con conseguente condanna della datrice di lavoro CO.TRAL. - Consorzio trasporti pubblici del Lazio - al risarcimento del danno a seguito del mancato godimento degli stessi in ragione di 8,66 riposi su base annua dal 19.5.1991, risarcimento quantificato nella misura indicata nei rispettivi ricorsi.
Alla domanda dei lavoratori ricorrenti resisteva la società convenuta che insisteva per il rigetto.
Con sentenza del 22 febbraio - 14 aprile il Pretore del lavoro di RO rigettava le domande proposte con separati ricorsi poi riuniti. In particolare il primo giudice ha valutato come corretto il comportamento dell'Azienda muovendo da una interpretazione della clausola collettiva alla stregua della quale il diritto dei lavoratori a mantenere la fruizione di un maggior numero di riposi settimanali, pur in presenza di una diversa articolazione del turno di lavoro, doveva ritenersi connesso solo ad esigenze di maggior servizio.
Avverso tale decisione proponevano appello, con atto depositato in data 21.12.94, i lavoratori soccombenti deducendo quale motivo di gravame che il primo giudice aveva fondato la propria decisione su una erronea interpretazione delle norme collettive condotta in violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e che la motivazione era illogica e contraddittoria e viziata da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto.
Chiedevano pertanto la riforma della decisione con integrale accoglimento delle originarie domande.
Si costituiva la parte appellata deducendo la infondatezza della proposta impugnazione della quale chiedeva il rigetto. Il Tribunale non ha seguito l'assunto del Pretore e, con sentenza del 14.5.1999-11.4.2000, ha accolto l'appello dei lavoratori. Contro la sentenza del Tribunale il Co. Tra.L. s.p.a., nuova denominazione di Linee Laziali s.p.a., succeduta al Cotral per trasformazione ai sensi dell'art. 17, co. 51 ss. L. 15.5.97 n. 127, propone ricorso con quattro motivi nei confronti di EL ET, GR RU, RO IO, MI NC e GG IO. Anche la METRO METROPOLITANA di RO s.p.a., succeduto al CO.TRAL. a seguito di contestuale scissione dell'originaria società, ha proposto ricorso nei confronti di TT IA e CA FR con un unico motivo a sua volta articolato in cinque profili. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso della società CO.TRAL. s.p.a. è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1363 e ss. nonché artt. 1322 - 1326 cc;
denuncia altresì vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360. n. 3 e 5 c.p.c.). Contesta in particolare l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il diritto degli originari ricorrenti a fruire di 60,66 riposi annui deriverebbe dalla formulazione dell'art. 4 dell'accordo sindacale 19.4.71. Tale accordo invece ricollega la fruizione dei detti riposi alla effettuazione di turni rotativi in riferimento alle esigenze organizzative ad essi sottese;
sicché esso è condizionato allo svolgimento di prestazioni lavorative in turni a ciclo rotativo con riposo settimanale al sesto giorno.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciando le medesime disposizioni nonché vizio di motivazione, la società ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che comunque la maggiore penosità del lavoro svolto in turni avvicendati era compensata con una specifica attribuzione patrimoniale. Con il terzo motivo di ricorso, denunciando ancora le medesime disposizioni nonché vizio di motivazione, la società ricorrente si duole del fatto del mancato rilievo della circostanza che solo alcuni lavoratori si erano giovati della attribuzione di un maggiore numero di riposi.
Con il quarto motivo di ricorso, denunciando sempre le medesime disposizioni nonché vizio di motivazione, la società ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia considerato che nessuna riduzione dei riposi si era avuta per coloro che svolgevano turni su sei giorni.
2. Con un unico motivo di ricorso la società METRO - METROPOLITANA di RO denuncia la violazione e falsa applicazione artt. 1362 e 1363 e ss. nonché artt. 1322 - 1326 cc.; denuncia altresì vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360. n. 3 e 5 c.p.c.). Si duole anch'essa - con argomenti simili - dell'erronea interpretazione dell'art. 4 dell'accordo sindacale 19.4.71. 3.1 due ricorsi - riguardando la medesima sentenza - devono essere riuniti.
4. Nel merito i ricorsi sono infondati.
4.1. La sentenza impugnata da atto che risulta in punto di fatto che con l'Accordo aziendale del 15 dicembre 1973, le parti - richiamati i provvedimenti governativi con i quali veniva vietata la circolazione dei mezzi privati nei giorni di domenica e nei giorni festivi e le conseguenti esigenze di adeguamento della domanda nei giorni festivi - concordavano una nuova periodicità dei riposi settimanali stabilendo, in modifica dell'art. 4 dell'Accordo aziendale 19 aprile 1971, che il personale impegnato nell'effettuazione di turni a ciclo rotativo godesse del riposo settimanale il sesto giorno.
All'ottavo comma del suddetto articolo le parti si impegnavano, in caso di diversa richiesta di servizio, ad incontrarsi nuovamente al fine di riesaminare la materia oggetto dell'accordo fermo restando il godimento di 60,66 riposi annui.
È altresì incontestata la circostanza della prestazione dell'attività lavorativa da parte degli odierni intimati in turni a ciclo rotativo.
Ritengono i giudici di meritoria che la formulazione del primo comma dell'art. 4 collega la fruizione del riposo settimanale al sesto giorno esclusivamente all'effettuazione della prestazione lavorativa in turni a ciclo rotativo indipendentemente da ogni riferimento alle esigenze sottese a tale modalità di organizzazione lavorativa. Una conferma di ciò si rinviene - secondo il tribunale - nella previsione dell'ottavo comma della medesima disposizione laddove le parti, nel prevedere un riesame della materia in caso di diversa richiesta di servizio, ribadiscono che comunque resterà fermo il godimento dei riposi annui nella misura del 60,66.
Secondo il tribunale la fruizione di un numero di riposi superiore è spiegabile con l'esigenza di compensare la oggettiva maggiore penosità del lavoro svolto in turni avvicendati rispetto al quale risultano ininfluenti le esigenze sottese a tale modalità di organizzazione dell'attività lavorativa.
4.2. I motivi di censura, pur riferiti a singole disposizioni di legge di cui predicano la violazione, si concretano in realtà unicamente in vizi di motivazione della sentenza impugnata non essendo dedotta alcuna questione interpretativa delle disposizioni medesime.
In generale deve considerarsi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
di qui la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dall'art. 65 ord. giud..
Viceversa la allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa impinge nella tipica valutazione del giudice di merito ed è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge. L'applicazione della norma ad una fattispecie concreta asseritamente ricostruita (dalla sentenza impugnata) in modo erroneo o carente non ridonda affatto in violazione di quella norma, ma costituisce espressione di un giudizio di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Lo scrimine tra l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa versus erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.
Ed allora questa seconda censura (per erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) non da ingresso, nel giudizio di legittimità, ad una revisione della valutazione operata dal giudice di secondo grado al fine di una sua eventuale correzione perché ciò sarebbe null'altro che un ulteriore grado del giudizio di merito, precluso dal vigente sistema delle impugnazioni.
Viceversa in tal caso il controllo operato dal giudice di legittimità è esterno, incidendo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione;
ed anche le censure, per essere ammissibili, devono esser formulate in tal modo, ossia devono essere dirette a dedurre l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e non già dirette ad offrire una più corretta o solo più plausibile ricostruzione della fattispecie concreta in mera contrapposizione a quella accolta dalla sentenza impugnata. Più puntualmente può dirsi che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anche esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata;
tali vizi non sussistono quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati e alle risultanze di causa un significato non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte.
La denunzia del vizio di motivazione, sotto entrambi i profili appena indicati dell'insufficienza o della contraddittorietà, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare - sotto il profilo della continuità logico-formale della concatenazione delle proposizioni e della coerenza di ciascuna di esse con tutte le altre, in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.
4.3. Nella specie il tribunale ha considerato che nell'accordo aziendale del 15 dicembre 1973 le parti avevano espressamente previsto (all'ottavo comma dell'art. 4 novellato) l'ipotesi della "diversa richiesta di servizio" che si sarebbe verificata anni dopo quando l'azienda ha modificato unilateralmente - come certamente poteva fare nell'esercizio del potere datoriale di organizzazione del lavoro - i turni a ciclo rotativo degli odierni intimati spostando il riposo settimanale dal sesto al settimo giorno. In tale evenienza, prevista dalle parti contraenti e poi verificatasi in concreto, era espressamente previsto che comunque sarebbe rimasto fermo il godimento dei riposi annui nella misura del 60.66. A fronte di questa formulazione testuale chiara ed inequivocabile, il tribunale non ha fatto altro che registrare "l'unico possibile significato riconoscibile a tale clausola": i dipendenti addetti a turni a ciclo rotativo comunque conservavano il diritto a 60,66 riposi annui per il solo fatto si essere stati addetti, a seguito dell'accordo aziendale del 15 dicembre 1973, ad un particolare turno a ciclo rotativo, quello con riposo settimanale dopo cinque giorni lavorativi. In mancanza di diverse pattuizioni (e nella specie è pacifico che sia mancato alcun accordo che abbia diversamente disposto in proposito) il diritto a 60,66 riposi annuali rimaneva confermato anche nel caso di modifica del turno a ciclo rotativo. Le difese delle società ricorrenti hanno molto insistito sul fatto che il maggior numero di riposi annuali si giustificava (nel 1973, inizialmente, o poi successivamente fino all'epoca di causa) solo sul presupposto dell'assegnazione del lavoratore a cicli rotativi con riposo settimanale al sesto giorno. Ciò è indubbiamente vero, ma non è affatto negato dal tribunale che da atto che il primo comma dell'art. 4 cit. prevedeva proprio turni a ciclo rotativo con riposo al sesto giorno. Ma l'accordo del 1973 prevedeva anche la conferma del monte annuo di riposi in caso di "diversa richiesta di servizio".
Ossia i lavoratori (quali gli intimati) ai quali l'azienda aveva chiesto di effettuare turni a ciclo rotativo con riposo al sesto giorno non solo avevano diritto nell'immediato a 60,66 riposi all'anno (in ragione della maggiore penosità della loro prestazione lavorativa così articolata), ma - salve successive modifiche contrattuali (mai intervenute) - avevano anche diritto a conservare tale monte annuo di riposi ove fosse modificato (come fu modificato nel 1991) il loro turno pur rimanendo a ciclo rotativo (come è pacifico che sia stato).
Quindi la circostanza evidenziata dalle difese delle società ricorrenti non svela in realtà alcuna contraddizione nell'iter argomentativo della sentenza impugnata.
4.4. Analogo rilievo vale per altre circostanze di contorno parimenti richiamate dalle difese delle società ricorrenti (e segnatamente le ragioni originariamente giustificatrici dell'accordo aziendale del 1973 e la previsione con un accordo aziendale del 1981 di uno specifico compenso per i turnisti) e non di meno inidonee a denunciare alcuna contraddizione nella sentenza impugnata. La quale poi in vero fa un riferimento ambiguo al comportamento tenuto dalle parti fino al giugno 1991; ambiguità questa che però non ridonda in contraddittorietà, trattandosi di un rilievo pressocché irrilevante in quanto chiaramente ad abundantiam. Semmai - può aggiungersi marginalmente - è la stessa difesa della società CO.TRAL. che nella narrativa del suo ricorso aiuta a sciogliere questa ambiguità riferendo che nell'immediato (ossia con la comunicazione del 19 maggio 1991 che modificava il turno a ciclo rotativo) l'azienda faceva salvo il diritto di tali turnisti a fruire dei riposi settimanali in misura annuale di 60.66 giorni;
ma - due settimane dopo (con comunicazione del 5 giugno 1991) - l'azienda "revocava tale disposizione" accedendo all'interpretazione poi sostenuta nel corso di tutto il giudizio.
5. In conclusione a fronte della ricostruzione del tribunale della portata dispositiva del più volte citato accordo aziendale del 1973 i rilievi critici che le difese delle ricorrenti muovono non si collocano sul piano dell'iter argomentativo della sentenza impugnata per svelarne, in ipotesi, asserite contraddittorietà; ma inammissibilmente si contrappongono ad essa con una diversa ricostruzione della fattispecie negoziale.
Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna delle società ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 2.000 (duemila) per onorario d'avvocato. Così deciso in RO, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003