Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
خر O L 03685 /0 1 L O 4 B 7 ) E 3 . E REPUBBLICA ITALIANA E N C N , A O 1 I P 9 Z I 9 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 D R - 1 T S 1 E I - C 1 G I ORTE SUPREN E 2 D R Oggetto U A I 9 D 3 SENTENCE GIUDICE DI G SEZIONE PRIMA CIVILE E E T E PACE VALORE OUTRE N 6 N . E 4 2.000.000- Appello S T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . E S T E NON RICORS PER CASA? I T ( R A - Presidente R.G.N. 9331/99 Dott. Alfredo ROCCHI Cron. 7741 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere - Rep.1242 Rel. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere - Dott. Walter CELENTANO Ud. 14/11/00 Consigliere · Dott. Salvatore SALVAGO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 615 dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritți L. 14 MAR 2001 sul ricorso proposto da: IL LL UC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso l'avvocato RIZZO C., rappresentato e difeso dall'avvocato GHILARDI MARCO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
AZ NN RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso AI D., rappresentata e difesa dall'avvocato IAMMARINO RAFFAELE, giusta procura a margine del controricorso;
2000 controricorrente avverso la sentenza n. 37/99 del Giudice di pace di 2105 -1- PRATO, depositata il 23/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. j M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO giudice di pace di Prato con sentenza Il 11.1.1999 accolse la opposizione proposta con atto 27.7.1998 da ZZ NN SA avverso il decreto r UCingiuntivo con cui, ad istanza dell'avv. Andrea, le era stato intimato di pagare la somma di L. 1.250.000, oltre accessori e spese giudiziali, pari alla metà di quanto detto UC aveva versato per conto della società di fatto "Eredi di FI AR di ZZ SA e ZZ DI, parrucchiera per signora", a titolo di transazione per spettanze maturate da una dipendente. Aveva sostenuto la opponente di non essere legittimata passiva rispetto alla pretesa di credito suindicata, essendo il debito della società di fatto, ancora esistente benchè in liquidazione, ed aveva inoltre dedotto la nullità della ingiunzione, della clausola della provvisoria esecuzione e del precetto, in quanto il ricorrente aveva ingiunto il pagamento immediato, pur in mancanza di autorizzazione del giudice a procedere senza la osservanza del termine di 10 giorni di cui all'art. 482 c.p.c.. Nel merito la opponente aveva contestato la pretesa di credito, assumendo che il UC aveva adempiuto per spirito di liberalità a debiti altrui - essendo marito di una delle socie - e sostenendo che in ognidella società di fatto caso il credito era prescritto. UC Andrea si era costituito resistendo alla e deducendo di avere legittimamente opposizione confronti di socio illimitatamente agito nei responsabile e che il venir meno della pluralità dei soci per recesso di uno dei que aveva comportato lo scioglimento della società che si era trasformata in impresa individuale, con l'obbligo delle suo titolare di rispondereper il obbligazioni sociali. Ritenne il giudice di pace, nell'accogliere la opposizione, che l'avv. UC avrebbe dovuto agire monitoriamente nei confronti del liquidatore della My società, prima di procedere contro uno dei soci, e pertanto dichiarò privo di effetti il decreto opposto, in quanto emesso nei confronti di soggetto privo di legittimatio ad causam;
rigettò la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 1° e 2° comma c.p.c.. Ha proposto ricorso per cassazione l'avv. UC con quattro motivi, resistiti da ZZ NN SA, che ha depositato controricorso e memoria ed ha eccepito la inammissibilità el gravame, assumendo che la sentenza impugnata è appellabile. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, assumendo che il giudice di merito, limitando la propria indagine soltanto sulla questione relativa alla legittimazione passiva, non si sia pronunciato nel merito. Con il secondo motivo denunzia violazioni di legge, seppure imprecisate, e contraddittorietà della motivazione con riguardo alle eccezione di carenza di legittimazione passiva della opponente, giacchè nessuna norma vieta al creditore di agire direttamente in sede monitoria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Con il terzo motivo il UC denunzia la violazione di legge, sul punto della liquidazione delle spese del giudizio, con riferimento alla decisione impugnata che lo aveva condannato a pagare anche le spese della fase esecutiva. Con il IV ° motivo, infine, il ricorrente lamenta la omessa motivazione sulla liquidazione delle spese, compiuta senza che egli avesse avuto la possibilità di prendere atto dei "conteggi depositati" e quindi di potersi difendere sul punto. Il ricorso è inammissibile. Al di là delle articolazioni del gravame, formulato senza la esposizione dei fatti della causa e senza la specificazione della norme che si violate, l'una .e l'altra tuttavia assumono desumibili in qualche misura dai motivi di impugnazione, la inammissibilità del ricorso deriva dal valore della lite, per il quale mezzo di impugnazione consentito è l'appello. Dispone infatti l'art. 339 c.p.c. che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace, pronunziate secondo equità, e poiché tali sono quelle rese nella causa il cui valore non eccede L. 716/1999, 9493/1998;2.000.000 (Cass. S.U. 8569/1998), il rimedio dell'appello viene ad essere praticabile nel caso contrario. No è contestabile che il valore predetto sia stato superato nella specie, posto che la domanda formulata con il ricorso per il decreto ingiuntivo 4. ha considerato, oltre alla sorte capitale di 1.250.000, interessi legali dal 15.12.1989, che, dovendo essre computati, ai fini della competenza per valore (art. 10 c.p.c. c.p.c.), sino alla proposizione del ricorso (13.5.1998) portano a 6 quantificare il valore della controversia in L. 2.155.500, tenuto conto che dal 15.12.1989 al 15.12.1990 il saggio legale è stato del 5% (interessi pari a L. 62.500); dal 16.12.1990 al 31,12,1996 del 10% (interessi pari a L. 757.000) e dall'1.1.1997 alla data del ricorso del 5% (interessi pari a L. 85.500). Le spese processuali seguono la soccombenza e di cui L.
1.000.000 persi liquidano in L1.368.700- onorari. controricorrente ad Non ha invece titolo la dei danni da invocare il risarcimento responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c, richiesto con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c., in quanto, non solo non risulta riferito ai danni derivanti dal giudizio di cassazione, come avrebbe dovuto perché la domanda fosse proponibile, ma non è stato dedotto con il controricorso, come (Cass. 2389/1999, pure sarebbe stato necessario 552/1991; 8363/1990; 1643/1990).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente al pagamento delle spese 1.368.700- processuali in .di cui L.
1.000.000 per onorari. 7 Roma 14.11.2000. IL RELATORE затиба IL LL Папе в триого RI Di ZO DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAR 2001 ✓✓ Oggl IL LL RI Di ZO 4 O 7 L ) 3 L . E O N C B , A E 1 P 9 E 9 I N 1 - D O 1 I 1 Z E - A 1 C R I 2 T D . S I L U G I 9 E 3 G R E E A 6 D N 4 . E T . T T S N I T E ( R S A E 8