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Sentenza 18 ottobre 2023
Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2023, n. 42472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42472 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato MALVASI GIUSEPPE del foro di COSENZA in difesa di AM DA CH ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 42472 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di MI AM la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lannezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di IO LI, [capo 1)] e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019, [capi 99), 141), 143)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia LO RC e US IA, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia LI (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anCH alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lannezia Terme CH fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia LI, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a ER RU e alla figlia LA CH). Secondo i giudici i LI (il padre IO e i figli IO e LO cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano FF SC, CO RR e BA OR, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché NO AP e i AT PP. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, IO IA (detto Tony Tony), IO UR (detto Pupello), US MM, AS LL, AL D'GO, ET NI D'TI e LU AD. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei LI in Lamezia Terme) e di una cassa comune per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti. In tale contesto era emersa la figura di MI AM detto "Pinuzzo", il quale, secondo i giudici della cautela, all'interno del sodalizio agiva quale pusher subordinato ai LI, cui rendeva conto delle cessioni e dei guadagni da destinare alla cassa comune del sodalizio. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo il difensore osserva CH non sarebbe emersa la intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso, ma, al più, la condotta di consegna a ND IL di modestissime quantità di cocaina, nonché di acquisto di tale sostanza per suo consumo personale. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva CH i fatti risalirebbero comunque al 2019 e CH, dunque, non sarebbe ravvisabile l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha contestato il quadro indiziario in relazione al reato associativo, rilevando CH il Tribunale avrebbe contraddittoriamente attribuito ad AM il ruolo di pusher e nel contempo fondato la sua partecipazione alla associazione quale soggetto CH di continuo di approvvigionava di droga ed in tal modo contribuiva alla esistenza e allo sviluppo delle attività delittuose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1 e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare CH "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti CH ad ess ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto CH governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure CH, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiCH norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue CH non sono consentite censure CH, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anCH al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito CH l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anCH quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregolí, Rv. 282337). 4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, CH il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui erano emerse le condotte dei delitti scopo e il coinvolgimento del ricorrente nell'associazione, con il ruolo di uomo di fiducia di IO LI nella gestione della piazza di spaccio. I giudici hanno ricordato CH AM si era recato, su ordine di LI, a casa dell'associato ND IL per fargli provare un campione di una partita di stupefacente del tipo cocaina CH avrebbe dovuto acquistare;
CH LI, nel descrivere la distribuzione della droga ai vari sodali per il successivo spaccio, aveva indicato AM come persona cui aveva ceduto 9,8 grammi di cocaina;
CH in data 22 settembre 2019, LI si era incontrato con AN AM e MI AM, aveva chiesto notizie sull'andamento dello spaccio e, dopo aver appreso 4 CH l'attività era stagnante, aveva consegnato loro due diverse qualità di sostanza stupefacente;
CH in data 27 settembre 2019 LI aveva consegnato a AN AM e a MI AM 10 grammi di cocaina al prezzo di 450 euro;
CH LI aveva commentato, nel corso di una conversazione con la compagna, con il fratello e con IO IA e nel corso di altra conversazione con l'associato BA OR, il controllo CH MI AM aveva subito ad opera della Guardia di Finanza in data 2 ottobre 201: nel corso della conversazione OR aveva definito AM come persona affidabile, CH mai si sarebbe appropriato dei quantitativi anCH rilevanti di droga a lui affidati per lo smercio;
CH il giorno successivo al sequestro, AM si era recato da IO LI, padre di IO e anch'egli al vertice dell'associazione, per relazionare su quanto accaduto e per mostrargli il verbale di sequestro in modo da fugare il sospetto CH si fosse egli appropriato della droga a lui consegnata;
CH in data 16 settembre 2019, AM si era recato insieme a IO LI da ND IL, in quel momento ristretto agli arresti domiciliari, e nel tragitto aveva concordato le modalità per non destare i sospetti delle forze dell'ordine durante le attività di "caricamento". Da tutti tali elementi il Tribunale aveva dedotto CH AM non fosse occasionale acquirente di sostanza stupefacente, ma uomo di fiducia di IO LI su cui l'associazione poteva contare per la distribuzione della droga sulle piazze di spaccio. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure relative alla partecipazione al contesto associativo sono del tutto aspecifiCH, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate e a negare, in maniera apodittica, la coscienza e volontà di AM di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso, coscienza e volontà CH, invece, il Tribunale ha dedotto in modo ragionevole dagli elementi suindicati e in particolare dal legame con i vertici del sodalizio. Il ruolo di AM, invero, è stata delineato dai giudici della cautela, non già come quello di un semplice stabile acquirente della sostanza stupefacente del gruppo, bensì come quello di colui CH per conto e alle dipendenze del gruppo smerciava la droga nelle varie piazze di spaccio. 5.11 motivo, anCH nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. 5 Invero, è assorbente rilevare CH il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo CH in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando CH la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. D'altronde, come ha rimarcato lo stesso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso CH possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anCH dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, CH esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, CH tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale 6 ensore Il Pre d t SA RE Il C FUNZION Dott.ss dai fatti, ma non anCH la previsione di specifiCH occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato CH non sussistono elementi per ritenere CH il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 14 settembre 2023 7
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato MALVASI GIUSEPPE del foro di COSENZA in difesa di AM DA CH ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 42472 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di MI AM la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Lannezia Terme dal mese di agosto 2016 perdurante quanto meno fino al 13 novembre 2019, data di arresto di IO LI, [capo 1)] e a plurimi delitti di detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in Lamezia Terme nel periodo giugno- novembre 2019, [capi 99), 141), 143)] . Le indagini, attuate attraverso l'assunzione delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia LO RC e US IA, operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, sequestri e attività di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, avevano consentito di disvelare l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia LI (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anCH alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori), con stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lannezia Terme CH fuori dal territorio lametino. Detta associazione era risultata dedita alla commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della famiglia LI, ovvero destinata a gruppi organizzati, a loro volta dediti a tale illecito traffico (come nel caso del sottogruppo riconducibile a ER RU e alla figlia LA CH). Secondo i giudici i LI (il padre IO e i figli IO e LO cl. 90), rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano FF SC, CO RR e BA OR, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché NO AP e i AT PP. Infine vi erano gli spacciatori stabili, tra i quali, IO IA (detto Tony Tony), IO UR (detto Pupello), US MM, AS LL, AL D'GO, ET NI D'TI e LU AD. Il gruppo disponeva di una variegata clientela, di una base logistica (la casa dei LI in Lamezia Terme) e di una cassa comune per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti. In tale contesto era emersa la figura di MI AM detto "Pinuzzo", il quale, secondo i giudici della cautela, all'interno del sodalizio agiva quale pusher subordinato ai LI, cui rendeva conto delle cessioni e dei guadagni da destinare alla cassa comune del sodalizio. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Sotto il primo profilo il difensore osserva CH non sarebbe emersa la intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso, ma, al più, la condotta di consegna a ND IL di modestissime quantità di cocaina, nonché di acquisto di tale sostanza per suo consumo personale. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il difensore osserva CH i fatti risalirebbero comunque al 2019 e CH, dunque, non sarebbe ravvisabile l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 3 agosto 2023, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria con cui ha contestato il quadro indiziario in relazione al reato associativo, rilevando CH il Tribunale avrebbe contraddittoriamente attribuito ad AM il ruolo di pusher e nel contempo fondato la sua partecipazione alla associazione quale soggetto CH di continuo di approvvigionava di droga ed in tal modo contribuiva alla esistenza e allo sviluppo delle attività delittuose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Le questioni devolute riguardano la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1 e il ritenuto quadro cautelare. 3. Si deve ricordare CH "in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti CH ad ess ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto CH governano l'apprezzamento delle risultanze e non il controllo di quelle censure CH, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito" (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiCH norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue CH non sono consentite censure CH, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584, in motivazione;
Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anCH al ricorso per cassazione). Con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito CH l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anCH quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregolí, Rv. 282337). 4. Così ricostruito il perimetro del sindacato di legittimità, si osserva, quanto alla gravità indiziaria, CH il Tribunale ha richiamato il contenuto delle conversazioni, debitamente indicate, da cui erano emerse le condotte dei delitti scopo e il coinvolgimento del ricorrente nell'associazione, con il ruolo di uomo di fiducia di IO LI nella gestione della piazza di spaccio. I giudici hanno ricordato CH AM si era recato, su ordine di LI, a casa dell'associato ND IL per fargli provare un campione di una partita di stupefacente del tipo cocaina CH avrebbe dovuto acquistare;
CH LI, nel descrivere la distribuzione della droga ai vari sodali per il successivo spaccio, aveva indicato AM come persona cui aveva ceduto 9,8 grammi di cocaina;
CH in data 22 settembre 2019, LI si era incontrato con AN AM e MI AM, aveva chiesto notizie sull'andamento dello spaccio e, dopo aver appreso 4 CH l'attività era stagnante, aveva consegnato loro due diverse qualità di sostanza stupefacente;
CH in data 27 settembre 2019 LI aveva consegnato a AN AM e a MI AM 10 grammi di cocaina al prezzo di 450 euro;
CH LI aveva commentato, nel corso di una conversazione con la compagna, con il fratello e con IO IA e nel corso di altra conversazione con l'associato BA OR, il controllo CH MI AM aveva subito ad opera della Guardia di Finanza in data 2 ottobre 201: nel corso della conversazione OR aveva definito AM come persona affidabile, CH mai si sarebbe appropriato dei quantitativi anCH rilevanti di droga a lui affidati per lo smercio;
CH il giorno successivo al sequestro, AM si era recato da IO LI, padre di IO e anch'egli al vertice dell'associazione, per relazionare su quanto accaduto e per mostrargli il verbale di sequestro in modo da fugare il sospetto CH si fosse egli appropriato della droga a lui consegnata;
CH in data 16 settembre 2019, AM si era recato insieme a IO LI da ND IL, in quel momento ristretto agli arresti domiciliari, e nel tragitto aveva concordato le modalità per non destare i sospetti delle forze dell'ordine durante le attività di "caricamento". Da tutti tali elementi il Tribunale aveva dedotto CH AM non fosse occasionale acquirente di sostanza stupefacente, ma uomo di fiducia di IO LI su cui l'associazione poteva contare per la distribuzione della droga sulle piazze di spaccio. A fronte di tale percorso argomentativo, coerente con i dati di fatto riportati e non illogico nelle inferenze tratte da tali dati e nella interpretazione del contenuto delle conversazioni registrate, il motivo di ricorso nella parte in cui contesta la gravità indiziaria, è meramente reiterativo delle stesse doglianze già formulate nel giudizio di riesame. Le censure relative alla partecipazione al contesto associativo sono del tutto aspecifiCH, essendosi il difensore limitato a contestare in maniera, come visto, inammissibile, la valenza dimostrativa delle conversazioni intercettate e a negare, in maniera apodittica, la coscienza e volontà di AM di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso, coscienza e volontà CH, invece, il Tribunale ha dedotto in modo ragionevole dagli elementi suindicati e in particolare dal legame con i vertici del sodalizio. Il ruolo di AM, invero, è stata delineato dai giudici della cautela, non già come quello di un semplice stabile acquirente della sostanza stupefacente del gruppo, bensì come quello di colui CH per conto e alle dipendenze del gruppo smerciava la droga nelle varie piazze di spaccio. 5.11 motivo, anCH nella parte in cui contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. 5 Invero, è assorbente rilevare CH il titolo cautelare concerne il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo CH in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione, la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l'onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all'indagato e l'adozione della misura cautelare" ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). Il Tribunale, nel caso di specie, ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza della esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura massimamente afflittiva e l'assenza di elementi atti a vincere a presunzione, rilevando CH la gravità della condotta caratterizzata da sistematica attività di spaccio e la disponibilità manifestata nei confronti di un gruppo criminale operante da diversi anni, all'interno del quale aveva rivestito un ruolo significativo, dovevano essere considerati indicatori di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato. D'altronde, come ha rimarcato lo stesso Tribunale, il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso CH possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anCH dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, CH esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, CH tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale 6 ensore Il Pre d t SA RE Il C FUNZION Dott.ss dai fatti, ma non anCH la previsione di specifiCH occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato CH non sussistono elementi per ritenere CH il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 14 settembre 2023 7