Sentenza 17 dicembre 1998
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'insufficiente esposizione del fatto e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero. E invero, una siffatta nullità, non è contemplata dalla legge processuale, mentre, per contro, è consentito procedere, nell'udienza preliminare, anche oralmente, alle necessarie modificazioni e integrazioni dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/1998, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 17.12.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Anna MABELLINI " N.6475
3. " Giuseppe DE NARDO " REGISTRO GENERALE
4. " Gianfranco RIGGIO " N.20955/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento penale a carico di AD UG + 5;
avverso l'ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, in data 28.4.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
OSSERVA
Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il G.U.P. dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M. nei confronti dell'AD e dei suoi cinque coimputati, avendo dei capi di imputazione rubricati sub b),c),d),e),f) della richiesta stessa, dei quali non era individuabile il titolo specifico di reato. Avverso tale ricorreva per cassazione il P.M., denunciandone l'abnormità.
Invero, il giudice che ravvisa la genericità dei capi d'imputazione, non può dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti, al P.M., in quanto è possibile provvedere al riguardo nel corso dell'udienza preliminare.
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, è l'abnorme l'ordinanza che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'insufficiente esposizione del fatto e disponga la restituzione degli atti al P.M.; una siffatta nullità, invero, non è prevista dalla legge processuale, mentre è consentito nell'udienza preliminare procedere, anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione (cfr. Sez.V, 12.1.1995, n. 42 e le conformi decisioni successive, citate nella requisitoria del P.G. presso questa corte).
L'ordinanza impugnata è dunque da annullare senza rinvio;
gli atti vanno restituiti al G.U.P. per l'ulteriore corso di giustizia.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Napoli per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999