Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2001, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL PO5743/0 1 REPUBBLICA ITALIANA : LA CORTE SUPREM. DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 14690/99 - Consigliere Cron. 12399 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI - Consigliere- Ud. 12/02/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 3000per diritti L. INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 1.9 APR. 2001 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
> contro persona del AGENZIA IPPICA NUOVA PISA s.n.c., in 2001 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 10, presso lo 726 -1- I studio dell'avvocato ROMANO CARMASSI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO BIZZARRI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 339/99 del Tribunale di PISA, depositata il 27/04/99 R.G.N. 2778/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 2/7/97 il Pretore di Pisa, in accoglimento della opposizione proposta da Agenzia Ippica Nuova Pisa s.n.c., revocava il decreto ingiuntivo emesso ad istanza dell'INPS per il pagamento della somma di £ 74.915.331, per omesso versamento contributi assicurativi e previdenzialili, richiesti. in relazione ai rapporti di lavoro subordinato intercorso fra la detta Agenzia e numerosi ricevitori di scommesse;
riteneva il Pretore che nella prestazione lavorativa dei ricevitori di scommesse non fosse ravvisabile alcun elemento sintomatico della subordinazione. L'INPS proponeva appello avverso detta pronuncia, chiedendone l'integrale riforma, mentre resisteva l'Agenzia Ippica. Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 10/2 - 27/4/99, rigettava l'appello, precisando che il rapporto intrattenuto dalle Agenzie Ippiche con i ricevitori di scommesse era inquadrabile nel D.P.R. 22/7/86 n. 1006, che, estendendo l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per gli addetti ai totalizzatori degli ippodromi, qualificava anche "gli addetti ... alla ricezione delle scommesse · presso le agenzie ippiche prestatori d'opera". Ciò sarebbe stato sufficiente per il rigetto dell'appello; l'INPS però fondava la sua pretesa sulla giurisprudenza della Suprema Corte (n. 7537 del 13/8/96) che ravvisava la "debenza dei contributi, a favore dell'INPS, anche rispetto ai ricevitori di scommesse in quanto prestatori d'opera>". Il Collegio non condivideva tale orientamento, fondato sul presupposto che, a causa dell'estensione dell'obbligo di iscrizione all'ENPALS, questi lavoratori avrebbero dovuto effettuare allo stesso Ente i versamenti per contributi previdenziali ed assicurativi, con la conseguenza che una volta trasferite le competenze dell'ENPALS all'INPS, con decorrenza 1/1/80 (ai sensi della L. n. 833 del 23/12/78), anche tali contributi dovevano essere versati all'INPS. Il Tribunale aderiva invece al diverso orientamento della Cassazione, espresso con sentenza n. 7340 del 7/8/97, secondo cui questi prestatori d'opera, “come lavoratori autonomi non iscritti ad alcun ente mutualistico, proprio a partire dalla istituzione del S.S.N., erano soggetti all'assicurazione obbligatoria dello stesso Servizio, e la loro iscrizione all'ENPALS a partire dal 1986 non poteva per loro produrre l'effetto del ricorso ad un regime assicurativo in relazione alle competenze di cui lo stesso Ente era stato nel frattempo privato". Da qui la conclusione che nulla era dovuto all'INPS e la sentenza impugnata doveva essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su due motivi, Resiste con controricorso la Agenzia Ippica Nuova Pisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1996 del 22/7/86, in relazione all'art. 2094 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente attribuito al DPR n. 1006/86 una intenzione qualificatoria diretta del rapporto di lavoro, che invece non sussiste e 2 che in ogni caso sarebbe inibita al legislatore (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 115 del 1994 e 121 del 1993), in quanto rapporto di subordinazione in comporterebbe la esclusione del contrasto con l'effettivo atteggiarsi deldelrapportoteno La norma regolamentare di cui al citato DPR aveva solo esteso ai lavoratori autonomi l'obbligo assicurativo dei lavoratori dipendenti delle agenzie ippiche. Priva di motivazione era la sentenza in ordine alla affermata esclusione del carattere subordinato dei rapporti di lavoro in contestazione e che era stato, invece, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in casi analoghi. La questione doveva essere risolta effettuando un'analisi comparativa degli indici rivelatori dell'uno ed dell'altro tipo di rapporto, sulla base di un giudizio di prevalenza (luogo della prestazione;
proprietà dei mezzi di produzione;
orario di lavoro;
controllo diretto della prestazione;
modalità della retribuzione;
oggetto della stessa;
organizzazione d'impresa da parte del lavoratore;
incidenza del rischio). Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 93, II comma, L. n. 633 del 1978, 2 e 3, II comma, DLCPS n. 708 del 1947 del DPR n. 1006 del 22/7/86 (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale si era adeguato ad alcune pronunce della Cassazione (n. 7340 del 7/8/97; n. 1524/1998) secondo cui la qualificazione di detti lavoratori come “prestatori d'opera" non comportava la debenza dei contributi in favore dll'INPS. Si trattava però di un orientamento minoritario;
cui si contrapponeva 3 l'altro maggioritario (Cass. N. 10993/94; n. 8032/95), secondo cui i contributi per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia ai i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche devono essere pagati all'INPS. Il ricorso è fondato. In ordine al secondo motivo, rileva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 581 del 18/3/99, hanno composto il contrasto giurisprudenziale evidenziato sia in sentenza, che nel ricorso, stabilendo il principio di diritto, secondo cui "poiché i lavoratori addetti ai totalizzatori degli ippodromi e alla ricezione delle scommesse presso le sale da corsa e le agenzie ippiche -- elencati, спи insieme ad altri prestatori d'opera che esercitano un'analoga attività nel settore dello spettacolo, nel punto 21 dell'art. 3, primo comma, del D. Lgs. C. P. S. n. 708 del 16/7/47, introdotto dalla legge di ratifica n. 1 2388 del 29/11/52 e poi sostituito dai DPR n. 669 del 10/8/83 e n. 1006 del 22/7/86 · in caso di malattia hanno diritto di ricevere, a - norma degli artt. 2, primo comma lett. a), 12, 13 e 14 del suddetto D. Lgs. N. 708/47, sia le prestazioni sanitarie, sia l'indennità giornaliera in luogo della retribuzione (rispettivamente dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'INPS), senza che rilevi, ai fini della erogazione della indennità economica, la riforma sanitaria attuata dalla L. n. 833 del 23/12/78, le imprese che occupano tali lavoratori sono tenute a versare all'INPS, a norma dell'art. 76 della legge da ultimo indicata e a decorrere dal giorno di entrata in vigore dei suddetti DPR, (a secondo dei lavoratori negli stessi contemplati), tutti i corrispondenti contributi 4 di malattia, ivi compresi quelli attinenti alle suddette prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale". Il Collegio si uniforma a questo principio di diritto, che risolve, per questi lavoratori, la questione relativa ai contributi di malattia, nel senso che gli stessi vanno versati all'INPS e quindi il secondo motivo di ricorso va accolto. Anche il primo motivo è fondato, perché in effetti la sentenza è priva di motivazione in ordine alla esclusione del carattere subordinato dei rapporti di lavoro in contestazione e che è, invece, rilevante per tutte le altre assicurazioni obbligatorie. In proposito si rileva che questa Corte ha avuto modo di intervenire ripetutamente nella materia, precisando, in particolare con la sentenza n. 6086 del 29/5/91, che "elemento essenziale e determinante del lavoro subordinato è il " vincolo della subordinazione, la quale consiste per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di imporre direttive non soltanto generali, in conformità di esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire di volta in volta all'intrinseco svolgimento della prestazione;
tale vincolo - che è in concreto identificabile nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico e nell'esercizio di una costante vigilanza del datore di lavoro sull'operato del lavoratore- costituisce l'essenziale elemento discretivo rispetto al lavoro autonomo, avendo invece valore sussidiario altri elementi quali le modalità della prestazione, la forma del compenso e l'osservanza di un determinato orario”. 5 Elementi di fatto dai quali possa trarsi il convincimento della natura subordinata del rapporto sono stati ritenuti, nella giurisprudenza di questa Corte, l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all'attività dell'impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura della sala corse, nonché nel pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni;
irrilevante, invece, è stata ritenuta la discontinuità della prestazione che non fosse dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma rispondesse al contrario a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali;
irrilevante altresì è il nomen juris adottato dalle parti, anche se nella motivazione il giudice di merito debba dare conto degli elementi di 2 fatto dai quali desume che, malgrado la qualificazione in termini di autonomia data dalle parti al rapporto, il lavoro si sia poi eventualmente svolto con i caratteri della subordinazione. . Con la sentenza n. 5340 del 1/6/99 questa Corte ha ritenuto che fossero elementi indicativi di un vincolo di subordinazione la "localizzazione e natura delle prestazioni, la presenza di vigilanza e controllo per quanto necessari, la predisposizione di turni e vincolatività dei medesimi a seguito della loro accettazione da parte del lavoratore, la struttura e disciplina dei compensi"; irrilevante invece è stata ritenuta la facoltà ogni volta riconosciuta ai lavoratori di accettare o meno il turno predisposto ed in caso di impossibilità: 6 sopravvenuta di avvertire il datore di lavoro, o di attivarsi per cercare un sostituto nell'ambito del gruppo di lavoratori a disposizione. “in quanto non viene meno in quest'ultimo caso la personalità della prestazione, essendo la retribuzione corrisposta all'effettivo erogatore della prestazione lavorativa". Con altra sentenza del 1999, n. 5045, questa Corte (sempre in tema di addetti alla ricezione delle scommesse sulle corse dei cavalli e confermando una sentenza che aveva suddiviso i lavoratori in tre gruppi: uno di lavoratori e tempo pieno, uno a tempo parziale ed un terzo gruppo di lavoratori che avevano svolto una pluralità di rapporti di lavoro subordinato di durata temporanea e limitata nell'oggetto ex art. 23 L. n. 56 del 1987) ha avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui "la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte delle parti su ciascuna delle circostanze probatorie sempre che le circostanze non considerate non siano tali da condurre ad una diversa soluzione dovendo solo fornire -- : un'esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti”; il giudice cioè è libero di scegliere le prove e di valutarle, ma deve congruamente motivare. Di fronte a questa complessa elaborazione giurisprudenziale, pienamente condivisa dal Collegio, balza ancor più evidente la superficialità della sentenza impugnata e la assoluta inadeguatezza della sua motivazione. Il Tribunale, aderendo ad una pronuncia di 7 questa Corte, che poteva valere solo per i contributi obbligatori di malattia, e prendendo spunto dalla espressione "prestatori d'opera” " contenuta nella legge, giunge alla conclusione che si tratta di lavoratori autonomi e quindi che nulla è dovuto all'INPS, senza nemmeno preoccuparsi di esaminare il contratto di lavoro e lo svolgimento, in concreto, del rapporto per accertarne la corrispondenza, o meno, allo schema legale adottato dalle parti.. Non c'è coerenza logica fra le premesse da cui parte il Tribunale e le conclusioni che ne trae, perché non c'è alcun rapporto fra la espressione “prestatori d'opera" usata da una legge che non aveva intenti qualificatori (e non poteva averli in contrasto con il reale svolgimento di un determinato lavoro) e l'insussistenza della subordinazione. Entrambi i motivi sono quindi fondati ed il ricorso va accolto e " la sentenza cassata, con rimessione, per una nuova valutazione alla : luce dei principi di diritto sopra esposti, ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche spese, alla Corte di Appello di Firenze. per le Roma 12 febbraio 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Шаогато же SRE Depos allaria19 APR. 2005 8 LIERE