Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
C.C. 59830 E A 6 N I 8 5 O 9 R I . 1 / Z N A EPUBBLICA ITALIANA 4 A - / T T0 25 25/02 R 6 U B 2 T . . B S I I L R . L G P R . E A P D R L Oggetto E A A T A D D I I 1 S SEZIONE TRIBUTARIA 3 E R Tributaria N 1 E T Jeor E T S N E T N Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S E Dott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 10461/98 Consigliere Cron. 6172 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 29/11/01 Dott. Aldo Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LA VECCHIA POSTA DI UC DA & C, in persona del. legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato GALLAVOTTI MARIO, difesa dall'avvocato DINA PIERO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo N. rappresenta e difende ope legis;
2001 2413 controricorrente -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD MAGENTA;
intimato avverso la sentenza n. 30/97 della Commissione regionale di MILANO, depositata iltributaria 21/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ہ و udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ں Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso;
il rigetto del secondo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di primo grado di Mi- lano, con decisione n. 22/44/1996, accolse in parte il ricorso proposto da La vecchia posta s.a.s. con- tro l'avviso di accertamento del reddito d'impresa notificatole dall'Ufficio imposte dirette di Magen- ta per il 1989, con il quale, premessa la ripresa analitica di alcuni costi, si procedeva alla deter- minazione induttiva dei ricavi а norma degli artt. 329 primo comma d.P.R.n. 600 del 1973 e 62 sexies, commi 3 e 4 1. n. 427 del 1993. La Commissione con- fermò esclusivamente la legittimità della ripresa 5 5 2 analitica dei costi. Nel giudizio di appello promosso dall'Ufficio, che ammetteva soltanto di aver erroneamente incluso tra i ricavi anche degli acquisti per £ 17.840.000, la Commissione tributaria regionale della Lombar- dia, con sentenza depositata il 21 aprile 1996, ri- formò parzialmente la decisione impugnata. La Com- missione regionale osservò che per le riprese ana- litiche non era stata data alcuna prova contraria;
che l'accertamento induttivo era legittimo a norma dell'art. 62 sexies d.1. 30 agosto 1993 n. 331, in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i com- pensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fonda- 3 1 4 2 mentalmente desumibili dalle caratteristiche e dal- le condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
che infine il ricarico medio applicato dall'Ufficio era pari al 45%, e, considerato il settore di cui si trattava, cioè l'abbigliamento, doveva ritenersi congruo. Contro la sentenza di appello, la società con- tribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. La società ricorrente ha deposi- tato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denunzia la violazio- e falsa applicazione degli artt. 12, comma primo ne d.l. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge con 1. 12 febbraio 1983 n. 27 e 654 c.p.p.; si deduce che la Commissione regionale aveva omesso di considera- re la sentenza del Tribunale penale di Milano, di assoluzione della signora LA CC dal rea- to di omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie dei corrispettivi oggetto dell'accer- tamento tributario con la formula perché il fatto non sussiste, sentenza che era divenuta irrevocabi- rel. est. Il dr. Aldo Ceccherini le il 14 gennaio 1997, prima della discussione del- la Commissione tributaria regionale. Il motivo, che si traduce nella denuncia della violazione di un giudicato penale nel processo tri- butario, è infondato, ponendosi in contrasto con la normativa in materia, nella consolidata interpreta- zione di questa Corte di legittimità. Nella dichia- consapevolezza di tale situazione la stessarata parte, con la memoria successivamente depositata, dichiara di voler rinunciare a questo motivo, e ciò dispensa dal richiamo dei numerosi precedenti spe- cifici sul punto.
2. Con il secondo motivo si denunzia la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 391 comma primo lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62 1 d.l. 30 agosto 1993 n. 331, sexies, comma terzo 1 nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 C.C. e 115 c.p.c.. Si deduce che il giudice di appello era partito dall'erroneo presupposto pur non enuncia- to espressamente che fosse a carico della società contribuente la prova della insussistenza ed inef- ficacia dei fatti dedotti a fondamento della prete- sa tributaria;
che si era fondato sull'unica, immo- tivata asserzione che il ricarico medio applicato dall'Ufficio, pari al 45%, dovesse ritenersi con- gruo, senza considerare che tutti gli elementi ad- dotti dall'Ufficio a motivazione dell'accertamento erano venuti meno, e senza considerare gli elementi a prova contraria addotti dalla ricorrente per su- perare le presunzioni sfavorevoli dell'accertamento induttivo. In tal modo il giudice di merito non aveva verificato la sussistenza dei presupposti perché potesse procedersi ad accertamento induttivo a norma delle disposizioni invocate, e non aveva poi in alcun modo verificato la fondatezza della pretesa tributaria in ordine alla percentuale di ricarico applicata ai costi ai fini della determi- nazione dei ricavi. Il mezzo, pur se internamente articolato ed estesamente sviluppato, si traduce nella denuncia di violazione delle diverse disposizioni di legge sopra indicate, che dovrebbe rinvenirsi nella moti- vazione della sentenza impugnata. Ora, nella moti- vazione di quest'ultima l'affermazione della legit- timità dell'operato dell'Ufficio è stata fondata di presunzioni previste dalla sull'applicazione legge, e precisamente dall'art. 62 sexies, comma 3 d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito in legge con 1. 29 ottobre 1993 n. 427, in forza del quale gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma lettera d del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 pos- sono essere fondati "anche sull'esistenza di gravi Il cons. rel. est. dr. Aldo CecelerinAfcenerini incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corri- spettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibi- li dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto". Poiché nella fattispecie non vi è dubbio che di tali pote- ri l'amministrazione ha inteso fare uso, e che se- condo il prudente e motivato accertamento del giu- dice di merito di essi ricorressero i presupposti, nessuna violazione di legge è ravvisabile, del tipo di quelle denunciate con il mezzo in esame. Per il resto il motivo si traduce nel tentativo di sotto- porre all'esame diretto della Corte di legittimità elementi di valutazione di cui non si sarebbe tenu- to conto, ma che attengono esclusivamente al meri- to. L'indagine, al riguardo, non è consentita in questo grado, se non sotto il profilo della suffi- cienza e logicità della motivazione, profilo che esula dalla denunciata violazione di legge. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano in £ 3.150.000, di cui £ 3.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la so- cietà contribuente al pagamento delle spese del grado, liquidate in £3.150.000, di cui £ 3.000.000 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 29 novembre 2001. Il Cons. est. Il Presidente.Presidendente. Aldo C (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 Arnaldo DEPOSITATO IN CANCELERIA Oggi .. 22 FED 2007 IL PA Amargo La noArnold E N IO Z 6 8 A 9 R 1 5 T / S . 4 I / N 6 G 2 . E . R B .R A . I .P L A R L D D A A L . E T E B T D U A I N B T S E I N 1 A S R E I 3 E S 1 T R I . E A N T A M Il cons. rel. est. doy Catcherini dr. Aldo