Sentenza 24 giugno 1999
Massime • 1
La realizzazione, in zona sottoposta a vincolo, di una pista o strada in terra battuta costituisce un manufatto che abbisogna della concessione edilizia e del preventivo nulla osta della sovraintendenza ai beni ambientali. Nè costituisce equipollente di tale nulla osta la sospensiva, accordata dal giudice amministrativo, del provvedimento di diniego del nulla osta. (Fattispecie relativa a realizzazione di una strada larga metri quattro e lunga metri centocinquanta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/1999, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. PAOLO MARIA TONINI PRESIDENTE del 24.6.1999
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. PIERLUIGI ONORATO CONSIGLIERE N.2462
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore REGISTRO GENERALE
DR. SALVATORE SALVAGO CONSIGLIERE N.13924/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN RG n. a Napoli il 27.12.53 elett. dom. in S. Bartolomeo in Galdo presso avv. Antonio Spallone
contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo 4.12.98 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Pretore di Marsala, Sezione Distaccata di Pantelleria 16.9.97, dichiarava non doversi procedere in ordine alla violazione dell'art. 734 CP perché estinta per prescrizione e rideterminava la pena in gg. 14 di arresto e lit. 21.700.000 di ammenda per i rimanenti due reati sottospecificati. Udita la relazione del Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale della Repubblica Dr. Vittorio Meloni, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
rileva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. MI ER veniva citato per il giudizio dinanzi al Pretore di Pantelleria per rispondere di una serie di reati edilizi e condannato in primo grado per i seguenti:
reato pp. Dall'art. 20 lett. (c) della Legge n. 47.85, per avere iniziato, continuato ed eseguito, in assenza di concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo, opere edili consistite in una pista lunga m. 150;
deturpamento di bellezze naturali, reato per il quale veniva prosciolto in appello;
reato pp. dall'art. 1 sexies della Legge n. 431.85, per avere dato corso ad opere edili in territorio assoggettato a vincolo paesaggistico ed ambientale di inedificabilità, limitatamente alla realizzazione della pista. Accertati in Pantelleria il 26.1.95. 2. La Corte di Appello osservava che
- l'art. 22 della Legge n. 47.85 non era invocato a proposito, perché la sospensione del procedimento penale riguarda soltanto le violazioni della legge urbanistica e non anche quelle aventi una oggettività giuridica diversa, quali la tutela dell'ambiente;
- era stato impugnato dinanzi al TAR il provvedimento negativo della Sovrintendenza e non anche il silenzio-rifiuto dell'amministrazione comunque formatosi a sensi dell'art. 13 della legge suddetta;
- la sospensione di cui all'art. 22 cit. riguarda i soli procedimenti amministrativi di sanatoria e non anche quelli giurisdizionali;
- era applicabile la disciplina della concessione per la realizzazione di una strada campestre, specie quando veniva modificato il piano di campagna;
- non era applicabile la Legge Regionale Siciliana 10.8.85 n. 36, che annoverava le strade poderali tra le opere non soggette a concessione, perché la pista realizzata dal MI non era strada poderale, mancando il carattere agricolo del terreno (mq. 6000);
- non sussisteva pertinenza in senso tecnico;
ne' modestia oggettiva del manufatto realizzato.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato deducendo un unico, articolato motivo. Ha errato la Corte di Appello perché non ha considerato che il TAR ha sospeso il diniego di nulla osta;
dichiarato illegittimo il suddetto diniego, veniva meno un presupposto della responsabilità penale;
il giudice penale avrebbe dovuto sospendere il proprio procedimento ovvero valutare ne il nulla osta doveva o non doveva essere rilasciato. Potrebbe verificarsi il paradosso che il MI sia condannato in sede penale e che in sede amministrativa il Tribunale dichiari definitivamente illegittimo il diniego di nulla-osta, talché l'Amministrazione dovrà rilasciarlo. Non si è formato alcun silenzio rifiuto, perché non può essere attribuito alcun valore al diniego di nulla osta sospeso dal TAR.
4. Viene comunque contestato che la strada o pista di cui trattasi sia soggetta a concessione edilizia, trattandosi di semplice ampliamento di un viottolo preesistente, senza asfaltatura, atto a meglio raggiungere l'abitazione rurale. Si è in presenza di una strada poderale, non soggetta a concessione, ed il terreno è destinato a zona agricola E, a nulla rilevando che esso sia di modeste dimensioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato. Per gli aspetti di fatto (destinazione agricola del terreno, dimensioni modeste dell'intervento) esso si risolve in una censura in fatto, inammissibile dinanzi a questa Corte ove non sia ravvisata una lacuna logica, una contraddizione o una mancanza materiale di motivazione. La Corte di Appello ha correttamente motivato in ordine alle dimensioni dell'intervento ed alla natura non agricola del terreno, il che rende inapplicabile la normativa regionale di favore, che esclude da concessione le strade poderali.
7. Quanto ai rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione amministrativa, va evidenziato come nessuna norma imponga al giudice penale di conferire rilevanza di giudicato vincolante ad una sospensiva di atto amministrativo - nella specie, sospensiva del diniego di nulla osta della Soprintendenza - che non solo non costituisce "res iudicata", ma neppure assume una connotazione in positivo tale da poter sostituire il nulla osta mancante: nulla osta che, nella materia "de qua", deve essere rilasciato preventivamente alla realizzazione delle opere.
8. Va Pertanto riaffermato che la realizzazione di una pista o strada in terra battuta, larga m. 4 e lunga m. 150, costituisce un manufatto che abbisogna della concessione edilizia e del preventivo nulla - osta della Soprintendenza ai beni ambientali. Non costituisce equipollente di tale nulla osta la sospensiva, accordata dal TAR, del provvedimento di diniego di nulla osta.
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 24 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1999