Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5880
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Poiché presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 2049 cod. civ. è l'esistenza di un rapporto di preposizione fra il soggetto responsabile e quello che commette l'illecito, la cessazione di tale rapporto - come ad esempio del rapporto di lavoro dipendente - ne esclude l'applicabilità ai fatti illeciti commessi dal preposto successivamente ad essa e, pertanto, in relazione ad essi non si può ipotizzare una responsabilità del padrone o committente ai sensi della suddetta norma.

Pur non sussistendo un obbligo generale ed assoluto del datore di lavoro di dare informazione - alla clientela ed in genere ai terzi - della cessazione dei singoli rapporti di lavoro con i propri dipendenti, tuttavia tale obbligo deve reputarsi imposto dal generale precetto del "neminem laedere", previsto e sanzionato dall'art. 2043 cod. civ., tutte le volte che i terzi, in conseguenza delle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro prima della sua cessazione (come ad esempio, se esso abbia avuto corso non solo all'interno degli uffici del datore di lavoro, ma anche all'esterno, ed in particolare nel luogo di lavoro o di abitazione del cliente), possano ragionevolmente essere indotti a fare affidamento sulla sua persistenza (sulla base di tale principio, con riferimento al danno sofferto da un cliente di un istituto bancario, a seguito dell'appropriazione di somme da lui affidate ad un dipendente, che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, era preposto a raccogliere denaro a domicilio, munito degli stampati occorrenti, e, dopo detta cessazione aveva continuato a svolgere illecitamente quell'attività, nell'inerzia dell'istituto nell'avvisare che il rapporto era cessato, la Suprema Corte ha nella specie ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse affermato una responsabilità dell'istituto ex art. 2043 cod. civ. per avere omesso di far cessare l'affidamento del cliente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5880
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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