Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Poiché presupposto per l'applicazione della norma dell'art. 2049 cod. civ. è l'esistenza di un rapporto di preposizione fra il soggetto responsabile e quello che commette l'illecito, la cessazione di tale rapporto - come ad esempio del rapporto di lavoro dipendente - ne esclude l'applicabilità ai fatti illeciti commessi dal preposto successivamente ad essa e, pertanto, in relazione ad essi non si può ipotizzare una responsabilità del padrone o committente ai sensi della suddetta norma.
Pur non sussistendo un obbligo generale ed assoluto del datore di lavoro di dare informazione - alla clientela ed in genere ai terzi - della cessazione dei singoli rapporti di lavoro con i propri dipendenti, tuttavia tale obbligo deve reputarsi imposto dal generale precetto del "neminem laedere", previsto e sanzionato dall'art. 2043 cod. civ., tutte le volte che i terzi, in conseguenza delle particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro prima della sua cessazione (come ad esempio, se esso abbia avuto corso non solo all'interno degli uffici del datore di lavoro, ma anche all'esterno, ed in particolare nel luogo di lavoro o di abitazione del cliente), possano ragionevolmente essere indotti a fare affidamento sulla sua persistenza (sulla base di tale principio, con riferimento al danno sofferto da un cliente di un istituto bancario, a seguito dell'appropriazione di somme da lui affidate ad un dipendente, che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, era preposto a raccogliere denaro a domicilio, munito degli stampati occorrenti, e, dopo detta cessazione aveva continuato a svolgere illecitamente quell'attività, nell'inerzia dell'istituto nell'avvisare che il rapporto era cessato, la Suprema Corte ha nella specie ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse affermato una responsabilità dell'istituto ex art. 2043 cod. civ. per avere omesso di far cessare l'affidamento del cliente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, in persona del suo Presidente dott. Mario Sarcinelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO CALTABIANO, con procura speciale del dott. Notaio Mario Liguori, Roma 3/11/1995; REP.N.95457;
- ricorrente -
contro
SI VA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAVAROTTI, che lo difende unitamente agli avvocati GIORGIO BARBOLINI, FONTAINE GIAN FRANCO, PIETRO RESCIGNO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 3/2/95 depositata il 06/04/95; RG.494/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato PIETRO RESCIGNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AN IO, con atto notificato il 9.11.1988 conveniva davanti al Tribunale di Modena la Banca Nazionale del Lavoro, esponendo che aveva consegnato all'istituto, tramite l'ufficio sviluppo della filiale di Modena, L 35 milioni, ai fini di deposito a risparmio al tasso del 16%; che il primo versamento era stato effettuato il 15.6.1986, mentre il secondo, per L 30 milioni, era stato effettuato il 2.2.1988; che la banca non aveva restituito il capitale versato. Chiedeva, quindi, la condanna della banca al pagamento della somma di L 35 milioni, oltre interessi e rivalutazione, anche a titolo di risarcimento del danno per il comportamento colposo ed omissivo della banca.
La B.N.L. resisteva alla domanda, osservando che nessun versamento risultava effettuato dall'attore.
Il Tribunale, con sentenza del 28.3.1991, condannava la B.N.L. al pagamento nei confronti degli attori della somma di L 40 milioni, oltre interessi, a titolo di responsabilità extracontrattuale della banca per fatto illecito (appropriazione del denaro) effettuato dal proprio dipendente AN RD, che quale subordinato itinerante aveva l'incarico di contattare i clienti ed effettuare i servizi a domicilio.
Avverso detta sentenza proponeva appello la B.N.L.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 6.4.1995, rigettava l'appello.
Riteneva la corte che fosse da escludere un comportamento negligente o imprudente dell'attore, non esistendo alcuna ragione per dubitare dell'affidabilità del AN al quale erano assegnati compiti di fiducia, raccogliendo contanti e titoli da trasmettere alla sede, "redigendo ricevute su documenti della banca"; che, in particolare, la banca era responsabile anche per il fatto illecito costituito dall'appropriazione da parte del AN della somma di L 30 milioni, consegnata nel febbraio 1988, quando già era cessato il rapporto di lavoro da oltre quattro mesi tra il AN e la banca, in quanto sopravviveva la responsabilità della banca che non aveva messo in guardia la clientela ne' aveva adottato altre misure idonee ad evitare il rischio che il AN proseguisse nella propria attività nei modi precedenti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la B.N.L.. Resiste con controricorso il AN, che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 2049 c.c.(in relazione all'art. 360 c.p.c.), in quanto, in relazione alla consegna di L 30 milioni effettuata dagli attori al AN nel febbraio del 1988, in quella data questi aveva già cessato il proprio rapporto di lavoro con la B.N.L., per cui era venuto meno il rapporto di preposizione, che costituisce, invece, presupposto indispensabile per la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.. Assume altresì la ricorrente che la corte di appello ha erroneamente ritenuto la sua responsabilità sul rilievo che, non avendo dato pubblicità della cessazione del rapporto di lavoro, era responsabile anche per i fatti successivi a detta data;
che ciò astrattamente integra non una responsabilità per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., ma una responsabilità per fatto proprio colposo omissivo a norma dell'art. 2043 c.c., per la quale non era stata proposta domanda (a parte il fatto che detta responsabilità ex art. 2043 c.c. non esisteva, a parere della ricorrente).
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., qualora la sentenza impugnata avesse configurato una sua responsabilità aquiliana diretta, e lamenta un vizio di motivazione in merito alla ritenuta colpa omissiva, poiché essa non aveva un obbligo giuridico di compiere alcuna attività a seguito della cessazione del rapporto con il AN.
2. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Anzitutto va rilevato che la censura non investe la statuizione di condanna nella sua interezza, ma esclusivamente per la parte relativa alla suddetta somma di L 30 milioni, oltre accessori. Quindi sulla condanna al pagamento della restante somma (quella versata dall'attore al AN in costanza del rapporto di lavoro) si è formato il giudicato interno.
Va, altresì, rilevato che risulta accertato dalla sentenza impugnata che il AN era preposto dalla BNL a raccogliere il denaro dai clienti, portando con sè gli stampati occorrenti, fino al settembre 1987; che il AN continuò a svolgere indisturbato detta sua attività con l'attore, in conseguenza dell'inerzia dell'istituto nell'avvisare che era cessato il rapporto che lo collegava al AN.
La motivazione che sostiene detti accertamenti in fatto non è stata oggetto di impugnazione.
La ricorrente si limita a rilevare che, cessato il rapporto di lavoro con il AN (settembre 1987) non può sussistere una propria responsabilità per l'illecito posto in essere dal proprio dipendente nel febbraio dell'anno successivo e che non può sussistere una responsabilità per fatto proprio non avendo l'obbligo di avvertire i clienti della cessazione di detto rapporto.
3. Rileva preliminarmente questa corte che la norma di cui all'art.2049 c.c. prevede una forma di responsabilità obiettiva,
indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass.29.8.1995.n. 9100). Infatti non ha sostanzialmente significato diverso l'orientamento di quella parte della dottrina e della giurisprudenza che parla di presunzione assoluta di colpa (Cass. 22.3.1994,n. 2734). Le moderne giustificazioni di detta responsabilità vicaria sono sostanzialmente analoghe a quelle poste a fondamento delle teorie del rischio di impresa come principio generale, parallelo alla colpa, dell'imputazione della responsabilità(Cass. n. 1343/1972). Infatti detta responsabilità è considerata espressione di un criterio di allocazione di rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa.
Presupposti per l'applicazione dell'art.2049 c.c. sono:
a) l'esistenza di un danno causato dal fatto illecito del "commesso";
b)l'esistenza di un rapporto tra "commesso" e "committente" (definito rapporto di preposizione);
c) la relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze del "commesso".
L'oggetto della censura attiene appunto all'elemento sub b), e cioè alla ritenuta esistenza della responsabilità del "committente" anche quando il rapporto di preposizione sia cessato, ma di esso non sia stato informato il terzo danneggiato.
Non sono invece contestati ne' l'esistenza del danno da fatto illecito del "commesso", ne' la relazione tra detto danno e le incombenze che il AN svolgeva nell'ambito dell'impresa prima della cessazione del suo rapporto.
Per quanto il rapporto di lavoro che legava la BNL al AN non sia qualificato, neppure è contestato che esso, fino al settembre 1987, fosse idoneo ad integrare il rapporto di preposizione di cui all'art. 2049 c.c., tant'è che la sentenza non risulta impugnata per i fatti precedenti a tale data.
4. Residua solo il problema se il preponente sia responsabile anche per i fatti illeciti del preposto consumati successivamente alla cessazione di detto rapporto.
La risposta non può che essere negativa.
Infatti la sopravvenuta mancanza del rapporto di preposizione comporta la mancanza di uno dei presupposti di cui all'art. 2049 c.c. e quindi l'inapplicabilità della detta normativa.
Non è, cioè, concepibile una "ultrattività" della responsabilità in questione, rispetto alla cessazione del rapporto di preposizione. Così impostata la questione, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte, con sentenza 9.9.1997, n. 8758, in fattispecie analoga, secondo cui cessato il presupposto del rapporto di lavoro, cessa la responsabilità ex art 2049 c.c. del datore di lavoro. Pertanto è errata, in diritto la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene che sussista la responsabilità della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c. anche per i fatti illeciti consumati dal AN in danno degli attori successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre la responsabilità per detto titolo sussisteva solo limitatamente ai versamenti di cui si era appropriato il AN, prima della cessazione del rapporto di lavoro.
5. Sennonché nella fattispecie dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che essa ha inteso confermare la responsabilità dell'attuale ricorrente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c.: come del resto, la stessa ricorrente ha rilevato, sia osservando nel primo motivo che affermare la responsabilità della banca per l'inerzia nella comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro significa configurare un comportamento omissivo illecito per responsabilità propria, sia proponendo un espresso secondo motivo, in cui, appunto si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.. La corte territoriale, infatti, dopo aver espressamente menzionato l'art. 2049 c.c., ha poi aggiunto che la responsabilità del datore di lavoro persiste anche dopo la formale estinzione del rapporto di lavoro, "qualora il datore di lavoro non abbia fatto tutto il possibile per evitare la protrazione di quel rischio anche dopo la cessazione del rapporto di dipendenza".
Orbene, gli artt. 2049 e 2043 c.c. configurano forme diverse di responsabilità: indiretta ed oggettiva la prima;
diretta e soggettiva, al contrario, la seconda, la quale richiede il dolo o almeno la colpa dell'agente.
La condotta omissiva, come sopra ascritta dalla sentenza impugnata all'attuale ricorrente, rientra evidentemente nella seconda ipotesi, essendo stata la banca chiamata a rispondere anche di un comportamento colposo proprio: l'omissione, appunto anzidetta. In altri termini, il giudice di merito - pur richiamando erroneamente l'art. 2049 c.c. - ha esplicitamente ricollegato la responsabilità della banca ad un proprio comportamento omissivo, così mostrando nella sostanza di voler inquadrare la fattispecie concreta nello schema legale di cui all'art. 2043 c.c.. 6. La censura (secondo motivo) avverso detta seconda ratio decidendi, su cui si fonda l'impugnata sentenza, è infondata.
Infatti, per quanto non sussista un obbligo generale ed assoluto del datore di lavoro di dare informazione - alla clientela ed in genere ai terzi - della cessazione dei singoli rapporti di lavoro con i propri dipendenti, nondimeno tale obbligo deve ritenersi imposto dal generale precetto del neminem laedere, previsto e sanzionato dall'art. 2043 c.c., tutte le volte che i terzi, dalle particolari modalità di svolgimento del rapporto (svolto, ad esempio, non già solo all'interno degli uffici del datore di lavoro, ma anche all'esterno, ed in particolare nel luogo di lavoro o di abitazione del cliente) siano ragionevolmente indotti, dai rapporti pregressi, a fare affidamento sul persistere del rapporto di lavoro. Detto principio non è che una specificazione di quello più generale, secondo cui anche l'obbligo giuridico di impedire l'evento può nascere oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il soggetto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto illecito posto in essere da terzi, ma inseritosi in una serie causale che ha avuto origine da un'attività lecita, si astenga dall'intervenire per impedire che la situazione di pericolo si traduca in una concreta lesione, come questa Corte ha già statuito (Cass.14.10.1992,n. 11207, in tema di responsabilità extracontrattuale della banca). Nella fattispecie la sentenza impugnata, con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimità, essendo congrua la motivazione, ha rilevato che le particolari modalità di svolgimento del rapporto di lavoro da parte del AN avevano creato nell'attore un affidamento che, con la cessazione del rapporto stesso, la banca aveva l'obbligo di far cessare, facendo "il possibile per evitare la protrazione del rischio anche dopo la cessazione del rapporto di dipendenza", mentre essa rimase inerte.
7. Alla stregua delle esposte considerazioni - previa parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a legge, nei sensi di cui sopra ed a norma dell'art. 384 cpv. c.p.c. - il ricorso va rigettato. La ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal resistente e liquidate in L. 408.000 =,oltre L quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999