Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7364 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
0 7364/02 E 6 ㄴ 8 N 9 O 1 I / A Z I 4 / A 80 R 6 R 2 A T . T S R I REPUBBLICA ITALIANA . U P G . B E D I R L IN NOME DEL POP R E T A D D I S CORTE I CASSAZIONE E N A Oggetto E T I S TRIBUTI N R I E E A S REDDITO D'IMPRESA SEZIONE TRIBUTARIA T E A ACCERTAMENTO M INDUTTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11/99 Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Paolo Cron. 20462 GIULIANI Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Ud. 21/02/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere ha pronunciato la seguente 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN TENZA sul ricorso proposto da: N. 62596 A ZETA SUPERMERCATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, difesa dall'avvocato CATAPANO RUGGIERO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEItempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
949 controricorrente avversO la sentenza n. 53/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 03/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato CATAPANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in via preliminare la riduzione della pena;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto, svolgimento del processo e motivi del ricorso 1.1. La A-Zeta Supermercati, s.r.l., ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controri- corso e la società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
1.2. In fatto, la società ha impugnato due distinti avvisi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi del 1985 e 1986 (notificati a seguito di verifica contabile dell'Ufficio finanziario competente), eccependo, tra l'altro, la illegittimità del metodo induttivo, utiliz- zato in mancanza dei presupposti di cui all'art. 39 2 D. P. R. 600/1973. La Commissione Tributaria Provinciale ha riunito i ricorsi e li ha parzialmente accolti. En- trambe le parti hanno proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di pri- mo grado.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la società ripropone la eccezione della violazione dell'art. 39, comma 1, DPR 600/73, anche in relazione alla disciplina civilistica delle presunzioni (in quanto, nella specie, l'accertamento induttivo sarebbe stato effettuato sulla base di elementi che non avrebbero la consistenza indi- ziaria richiesta dal legislatore); eccepisce, inoltre, carenze di motivazione e violazione della regola di di- stribuzione dell'onere della prova.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. La ricorrente eccepisce che il recupero è sta- to erroneamente effettuato sulla base di elementi che sarebbero insufficienti a sorreggerlo e che, quindi, il giudice "a quo" avrebbe violato il disposto dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/73, e nel contempo sa- rebbe venuto meno al proprio dovere di motivazione. La censura appare infondata, sotto entrambi i profili. Più specificatamente, la società si duole del fatto a) che in presenza di una contabilità regolarmente 3 tenuta, l'accertamento induttivo poteva essere effet- tuato soltanto in presenza di presunzioni "gravi, pre- cise e concordanti"; b) che, nella specie, il recupero è avvenuto sol- tanto sulla base di una percentuale di ricarico (pari al 17%) e, quindi, insufficiente a sorreggere il recu- pero stesso;
c) che, erroneamente, la percentuale di ricarico, calcolata in relazione ad un diverso anno di imposta (1988), è stata poi applicata alle annualità preceden- ti, in contestazione). In realtà, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, l'Ufficio ha utilizzato la percen- tuale di ricarica del 17 %, avendola ricostruita sulla base del "riscontro delle percentuali di ricarico sul costo delle merci vendute constatate dai verbalizzanti attraverso l'analisi eseguita sui prodotti più rappre- sentativi commercializzati dalla società". Quindi, gli organi di controllo hanno accertato in concreto che la percentuale di ricarico dichiarata (pari al 14,02 %, per il 1985, e 13,69 %, per il 1986) era inferiore а quella realmente praticata. Tale esito, poi, è stato avallato dal rinvenimento di un "prospetto extra- contabile" che ha convalidato i "risultati autonomamen- te conseguiti per altra via" (v. p. 3 della sentenza 4 impugnata). Non ignora il Collegio la giurisprudenza secondo la quale "in presenza di una contabilità rego- larmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi dell'impresa non può essere affidato alla considerazio- ne della difformità della percentuale di ricarico ap- plicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, difformità che ove non raggiunga livelli di abnormità ed irragionevo- lezza tale da privare detta contabilità di ogni atten- dibilità, rimane sul piano dell'indizio, ove si consi- deri che gli indici elaborati per un determinato setto- re merceologico, pur basati su rigorosi criteri stati- stici, non integrano un fatto noto e certo, e non pos- sono, pertanto, da soli, senza il conforto di altri elementi, sia pure parimenti indiziari, configurare una prova per presunzioni" (Cass. 15310/2000; conf. 64990/2000, 8535/1998, 9265/1995). Nella specie, però, come già è stato rilevato, la rettifica è avvenuta sul- - la base delle percentuali di ricarico applicate in con- creto dalla società e ricostruite dagli organi di con- trollo con riferimento ad una campionatura non conte- stata e tale ricostruzione è stata confermata dalla do- cumentazione rinvenuta. Quindi, sussistono requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi ac- quisiti, che legittimano il ricorso al metodo di accer- 5 tamento induttivo, nonostante la regolarità formale delle scritture contabili.
2.3. La società ricorrente lamenta anche il fatto che la percentuale di ricarico accertata per il 1988 sia stata utilizzata anche per le annualità precedenti. In realtà, la stessa società, per le due diverse annua- lità in contestazione ha dichiarato oscillazioni del ricarico del tutto insignificanti (dal 14,02 al 13,69% Ciò vuol dire che in assenza di significative variazio- ni nell'andamento del settore di interesse, o di parti- colari ragioni legate alla gestione della singola im- presa, le percentuali di ricarico possono considerarsi tendenzialmente stabili. Pertanto, se l'Ufficio ha ri- costruito correttamente la percentuale di ricarico per una annualità, questa può ritenersi utilizzabile anche per le annualità contigue. Grava, poi, sul contribuente che eccepisca una variazione, l'onere di provare i fat- ti sui quali l'eccezione si fonda, secondo quanto di- spone l'art. 2697 c.c. Conseguentemente, contrariamente a quanto eccepisce la ricorrente, l'affermazione del giudice "a quo", secondo la quale la società "non ha fornito alcuna prova contraria a suffragio della spe- cifica tesi della diversa consistenza delle percentuali di ricarico", non si pone in contrasto con il citato art. 2697. 6 2.4. Anche sotto il profilo del vizio di motivazio- ne, la sentenza impugnata non sembra censurabile. Pe- specificamente indicati i motivi di raltro, non sono impugnazione che sarebbero rimasti privi di risposta. E' noto, infatti, che "il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ra- gioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ...! a fonti estranee allo stesso ri- corso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pre- gresso giudizio" (Cass. 14728/2001; conff., tra le al- tre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001, 9554/2001, SS.UU. 265/1997). ri- 2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere E N 6 O 8 I 9 gettato. Stimasi equo compensare le spese. Z 1 / A 4 R / 6 T 2 S
P.Q.M.
5 I . . R G . N E P A . R I - D La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. R B L A E . D A D L T I L Così deciso in Roma il 21 febbraio 2002. S e U A N Presid E . B S I B Il 7 A R a Il Consigliere estensore T A T Vit I 1 R Ebner 3 1 E (dr Merone) (dr. T . N A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 2.0 MAG. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 7 Osvaldo Ascanio