Sentenza 12 gennaio 2001
Commentario • 1
- 1. Rimborso Interessi Carta Di Credito Revolving: Come Si OttieneGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 luglio 2025
Hai usato una carta di credito revolving e ti sei accorto che stai pagando interessi altissimi, anche superiori al capitale speso? Ti stai chiedendo se puoi ottenere un rimborso di quanto versato in eccesso? Se hai sottoscritto un contratto con condizioni poco chiare o tassi usurari, hai diritto a difenderti e a recuperare i tuoi soldi. Cos'è una carta di credito revolving e perché può diventare un problema? La carta revolving è una particolare forma di credito che ti permette di spendere a rate, ma in cambio applica interessi elevatissimi, spesso anche oltre il 20% annuo. Il problema? – Paghi solo rate minime e il debito si rinnova di continuo – Il costo reale del credito è spesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
{" Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU0 0355 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 9787/98 Cron.728 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in GEN-2001- IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti%;B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale
contro
INPS al Sig. DE MARCHI GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L 12 FEB. 2001- 2000 VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato il IL CANCELLIERE 4964 PRINZI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta -1- delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente- Rilasciata copia legale avversO la sentenza n. 3785/98 del Tribunale di ROMA, al Sig per diritti ✓. depositata il 26/02/98 R.G.N. 1396/96; ון udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 13 gennaio 1996 l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro l'aveva condannato a pagare a GI De CH gli arretrati pensionistici. Con sentenza del 26 febbraio 1998 il Tribunale di Roma, rilevando che la sentenza pretorile era stata notificata il 26 settembre 1995, dichiarò l'inammissibilità dell'appello. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S., percorrendo le uses linee di un unico motivo. Resiste GI De CH con controricorso. Motivi della decisione A Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325 e 327 cod. proc. civ., e dell'art. 2909 cod. civ., il ricorrente sostiene che il 26 settembre 1995 la sentenza era stata notificata all'I.N.P.S. personalmente, e non al procuratore costituito;
e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove la sentenza sia notificata alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, il termine da osservare per l'impugnazione è quello previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., restando irrilevante ancha la conoscenza che i procuratori dell'I.N.P.S. abbiano della sentenza notificata. Né, aggiunge il ricorrente, è rilevante che la sentenza stessa sia stata notificata alla parte unitamente all'atto di precetto, al fine di procedere all'esecuzione forzata. Con il controricorso si segnala che la sentenza era stata notificata nel domicilio indicato con la memoria di costituzione in primo grado e poi 3 In con l'atto di appello;
si aggiunge che, nel merito, l'INPS aveva contestato solo genericamente i conteggi allegati al ricorso introduttivo. Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha affermato, la notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza;
per cui, ove l'I.N.P.S. si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita nel domicilio eletto, presso questa sede (Cass. 17 giugno 1997 n. 5421), od anche presso lo stesso ufficio legale (Cass. 4 maggio 1999 n. 4443, Cass. 9 marzo 1996 n. 1900), nei confronti dell'Istituto e non del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il suddetto termine breve. Il ricorso deve essere accolto. E la causa deve essere rinviata al giudice di merito, che provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
casso be sutura inferpuster La Corte accoglie il ricorso, e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000. Tietro luois Il Consigliere estensore I PRESIDENTE Guer Shill I COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 GEN. 2001 oggi, E IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA R P