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Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2026, n. 11775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11775 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA UR, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2025 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere RE TA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, ha confermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Roma ha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in data 10 maggio 2017. 2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – i reati contestati si sono estinti per prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11775 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 25/02/2026 2 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 2. Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio 2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23 giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (in termini, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01). 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato. 4. Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittale stabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per le aggravanti ad effetto speciale. Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specifica infraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censurata in questa sede – hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevante ex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dal legislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per detta aggravante (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). 3 5. Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione che assume rilievo per le due fattispecie in contestazione. 5.1. Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), il termine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale di cinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod. pen.). 5.2. Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deve essere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: anni tre;
incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99, secondo e terzo comma;
ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni uno e mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni sei di reclusione), ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen. (sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., a fini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01). 6. Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primo comma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis, il ricorso è fondato. Tra un atto interruttivo e il successivo atto interruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo di prescrizione per i due reati in contestazione. Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado, emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone il giudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come atto interruttivo;
v. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01). Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) e superiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A). Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025. Solo per completezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina della sospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa di sospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;
essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista 4 la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). 7. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RE TA Ercole LE
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere RE TA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 maggio 2025, ha confermato la sentenza di condanna del 6 luglio 2017 con cui il Tribunale di Roma ha condannato la ricorrente per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in data 10 maggio 2017. 2. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con un unico motivo, che – già prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – i reati contestati si sono estinti per prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11775 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 25/02/2026 2 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. 4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 25 febbraio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ribadito che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01). 2. Va inoltre evidenziato che – trattandosi di reati commessi il 10 maggio 2017 – trova applicazione, in quanto più favorevole, la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto, e non quelle, sopravvenute, dettate con legge 23 giugno 2017 n. 103 e, successivamente, con legge 27 novembre 2021, n. 134 (in termini, Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 – 01). 3. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato. 4. Ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., il termine di prescrizione deve essere determinato avendo riguardo alla pena massima edittale stabilita dal legislatore, tenendo altresì conto dell’aumento di pena previsto per le aggravanti ad effetto speciale. Nel caso in esame, è contestata all’imputata la recidiva specifica infraquinquennale, cui i giudici di cognizione – con determinazione non censurata in questa sede – hanno attribuito effetto, non escludendola e ponendola in giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. Sicché, la pena da considerare per calcolare il termine di prescrizione rilevante ex art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. è quella edittale stabilita dal legislatore, alla quale aggiungere l’aumento massimo stabilito per detta aggravante (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). 3 5. Ciò premesso, è necessario computare il termine di prescrizione che assume rilievo per le due fattispecie in contestazione. 5.1. Per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo A), il termine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deve essere determinato in misura di anni sette e mesi sei (pena edittale di cinque anni, incrementata della metà, ex art. 99, secondo e terzo comma, cod. pen.). 5.2. Per il delitto di lesioni aggravate contestato al capo B) il termine di prescrizione – ai sensi dell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. – deve essere determinato in misura di sei anni: pena base per il delitto di lesioni: anni tre;
incrementata della metà (e cioè, ad anni quattro e mesi sei) ex art. 99, secondo e terzo comma;
ulteriormente aumentata di un terzo (e, cioè, di anni uno e mesi sei, con aumento della pena massima applicabile ad anni sei di reclusione), ex artt. 63, quarto comma, 585, primo comma, in relazione all’art. 576 cod. pen. (sull’applicabilità dell’aumento previsto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., a fini del computo del termine di prescrizione, cfr. Sez. 5, n. 34237 del 26/09/2025, El, Rv. 288748 – 01; Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 – 01). 6. Date queste premesse, e tenuto conto del dettato dell’art. 160, primo comma, cod. pen., alla luce della disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis, il ricorso è fondato. Tra un atto interruttivo e il successivo atto interruttivo è infatti decorso un lasso di tempo superiore a quello massimo di prescrizione per i due reati in contestazione. Assume rilievo la data di emissione della sentenza di condanna di primo grado, emessa in data 6 luglio 2017, e la data di emissione del decreto che dispone il giudizio di appello, emesso in data 11 marzo 2025 (rilevante come atto interruttivo;
v. Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734 - 01). Tra i due atti interruttivi è decorso – prima dell’emissione della sentenza di secondo grado – un termine superiore a sei anni (per quanto riguarda il capo B) e superiore a sette anni e mezzo (per quanto riguarda il capo A). Con riferimento a tale ultimo reato, si osserva che il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, è scaduto in data 5 gennaio 2025. Solo per completezza, giova aggiungere che risulta comunque irrilevante la disciplina della sospensione del corso della prescrizione per sessantaquattro giorni prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; ciò in ragione del fatto che detta causa di sospensione del corso della prescrizione non assume rilievo nel caso in esame;
essa, infatti «si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista 4 la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 – 02; in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia). 7. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reati contestati all’imputata estinti per prescrizione, intervenuta prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente RE TA Ercole LE