Sentenza 12 febbraio 2015
Massime • 1
Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (La Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha altresì chiarito che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole).
Commentario • 1
- 1. Quando gli atti di indagini diventano inutilizzabiliDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 407, c.3) Il fatto Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell'obbligo di dimora in ordine – per i primi tre – a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all'art. 648-ter c.p.. Il Tribunale aveva rilevato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2015, n. 9664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9664 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/02/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 273
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 49241/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AS CA N. IL 16/12/1963;
avverso l'ordinanza n. 238/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 07/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Oddi Silvia, quale sost. processuale dell'avv. Apicella Michele, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 7 agosto 2014 il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro probatorio di una imbarcazione (modello Chapparall 270 "Nicole One"), emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 17 luglio 2014 nell'ambito di un procedimento penale relativo alla ipotizzata fattispecie di reato di cui all'art. 319 c.p., contestata a UA MA AN ed altri pubblici ufficiali, unitamente a Lo PR US - imprenditore e gestore della società "Hermex Italia" s.r.l. - con riferimento al pagamento di somme di denaro e alla consegna della su indicata imbarcazione al ricorrente per la sua opera di intermediazione fra Lo PR e pubblici funzionari operanti nell'Azienda ospedaliera Manzoni di Lecco, al fine di riservare alla su menzionata società un trattamento preferenziale e di favore nell'aggiudicazione dell'appalto di opere di manutenzione delle apparecchiature medicali dell'Azienda.
2. Avverso la su indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagato, deducendo un motivo unico di doglianza, incentrato sul profilo della mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame, con la contestuale violazione del diritto di difesa, nonché sull'ulteriore profilo concernente l'erronea interpretazione dei principii stabiliti in materia di sequestro probatorio.
2.1. In relazione al primo profilo si deduce che, pur a fronte di una precisa sollecitazione difensiva, il Tribunale del riesame non ha ritenuto di acquisire un provvedimento che avrebbe potuto rilevare in favore dell'indagato, ossia un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal P.M. un anno prima, ossia il 22 luglio 2013, con riguardo al medesimo bene mobile, nell'ambito dello stesso procedimento penale e per le stesse ipotizzate condotte delittuose, ma non convalidato dal G.i.p. in data 1 agosto 2013. Entrambi i provvedimenti, infatti, qualificavano l'imbarcazione, benché sottoposta a due diversi tipi di sequestro, quale "profitto del reato di corruzione passiva impropria" e facevano riferimento, tra l'altro, alle medesime fonti di prova.
2.2. In relazione al secondo profilo, inoltre, si deduce che il mezzo di ricerca della prova è stato illegittimamente attivato quando i termini per le indagini preliminari relativi al procedimento penale a carico dell'indagato erano senz'altro scaduti, poiché l'iscrizione del UA nel registro degli indagati era stata effettuata quanto meno nel luglio 2013, tenuto conto del fatto che il su citato decreto di sequestro preventivo d'urgenza recava la data del 22 luglio 2013 e che all'indagato non è mai stata notificata alcuna richiesta di proroga dei termini di indagine relativi al su citato procedimento. Nel caso in esame, peraltro, il sequestro dell'imbarcazione non aveva alcuna efficacia probatoria, poiché non risultava affatto "necessario per l'accertamento dei fatti", così come prescrive invece l'art. 253 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
2. Improponibile, in questa Sede, deve ritenersi il primo profilo di doglianza, essendo lo stesso incentrato sull'apprezzamento del contenuto, in ipotesi, favorevole di un provvedimento (v., supra, il par. 2.1.) la cui comparazione con quello costituente l'oggetto dell'ordinanza impugnata esula comunque dal perimetro del sindacato di legittimità in ragione della diversa finalità, preventiva e non probatoria, della procedura al cui esito è stato emesso l'atto processuale su evocato.
3. Infondata, inoltre, deve ritenersi la seconda doglianza, ove si consideri che, sulla base di una condivisibile linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte in adesione al quadro di principii delineato da Sez. Un., n. 5021 del 27/03/1996, dep. 16/05/1996, Rv. 204644, rie. Sala, il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità -ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto (Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, dep. 06/11/2007, Rv. 238040; in precedenza, v. Sez. 3, n. 4698 del 24/01/1994, dep. 23/04/1994, Rv. 197494).
Nella su citata pronunzia n. 40791/2007 la Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha chiarito che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di tale decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole. Entro tale prospettiva, pertanto, si ritiene comunque dirimente, sulla base di quanto già osservato nella motivazione della pronuncia ora menzionata, il rilievo che il compimento dell'atto oltre i termini di cui all'art. 407 c.p.p. non può mai comportare l'invalidazione dell'atto stesso, atteso il principio di tassatività delle ipotesi di nullità. Da tale ritardo, infatti, potrebbe derivare soltanto la sanzione dell'inutilizzabilità - ma sempre, significativamente, ad istanza di parte - della prova ricercata ed acquisita a mezzo della perquisizione e del sequestro. Una simile verifica, tuttavia, resta riservata al vaglio successivo del giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza del suddetto provvedimento, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte interessata ritenga per lei pregiudizievole.
3.1. Sotto altro, ma connesso profilo, deve rilevarsi che, se non v'è dubbio alcuno (Sez. 2, n. 46278 del 15/10/2003, dep. 02/12/2003, Rv. 227081) riguardo alla possibilità del giudice di provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo anche oltre la scadenza del termine fissato per le indagini o la celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la mancanza di efficacia probatoria dell'atto richiesto, rimane, di contro, tuttora aperta, come già evidenziato nella citata pronunzia n. 40791/2007 di questa Corte, la diversa questione riguardante la possibilità stessa di adottare il sequestro probatorio - connotato, di norma, dal requisito dell'urgenza e, quindi (almeno in apparenza), non assoggettabile alla complessa procedura della riapertura delle indagini - dopo la scadenza del relativo termine, "se e sempreché l'atto venga emesso sulla base di atti compiuti entro il termine delle indagini" (in tal senso, espressamente, v. Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007, dep. 06/11/2007, cit.; in senso contrario, proprio per la funzione probatoria del sequestro, v. Sez. 3, n. 35060 del 02/07/2003, dep. 04/09/2003, Rv. 226163).
4. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015