Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3932
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Sentenza 19 marzo 2001

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Atteso il concetto di onnicomprensività della retribuzione assunto dall'art. 2108 cod. civ., in relazione all'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, la retribuzione da assumere a base del calcolo di entrambi tali compensi deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed ogni altro elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche se di fatto continuativamente corrisposti. Le clausole della contrattazione collettiva applicabile, che adottino una più ristretta base di calcolo, sono, pertanto, nulle - per contrarietà alle norme imperative degli articoli citati - e sostituite di diritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., salva l'ipotesi che il diverso sistema di computo adottato dalla contrattazione collettiva assicuri al lavoratore un trattamento economico pari o superiore a quello derivantegli dall'applicazione dei criteri legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3932
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3932
    Data del deposito : 19 marzo 2001

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