Sentenza 20 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7377 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
• 67595 ee 7.3981 E REPUBBLICA ITALIANA 7' R L ORTE SU0 7 377/0 L R 紧 L E A F A D D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I S R E N A T E 1 T S N 3 E I 1 Oggetto R S . A E E N T IRPEG ILOR SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni art. 101 e 105 dPR 218/78 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fattispecie R. G. N. 53/00 Presidente SACCUCCI Dott. Bruno - 4500/01 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 20425 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONS CIVILE SE N TENZA IN 67595-73981 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF DISTRETTUALE II DD SALERNO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- ricorrente -
184 contro 1 OPM STAMPI SRL;
- intimato 1500/010 e sul 2° ricorso n 01/01/4500/proposto da: OPM STAMPI SRL, in persona dell'Amministratore unico elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta mandato a margine;
ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 11/01/99; avversO la sentenza n. 623/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 07/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
2 udito per il resistente, 1'Avvocato CANTILLO (con l'accoglimento del propriodelega), che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso n. 53/00; per il ricorso n. 4500/01 il rigetto del primo motivo, assorbito il secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1 Con istanza del 26 maggio 1990, la O. P.M. Stampi S.r.1. - avente per oggetto sociale la progetta- costruzione e vendita di macchine utensili di zione, alta precisione chiese all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Salerno l'esenzione decennale dall'i.r.pe.g. e dall'i.lo.r. ai sensi del combinato disposto degli artt.14 comma 5 della legge n.64 del 1986, 101 e 105 comma 1 del d. P.R. n.218 del 1978. L'Ufficio, con provvedimento mod. 3/A notificato il 29 maggio 1996, premesso che n.19/1996, si trattava dell'ampliamento di impresa individuale preesistente, riconobbe il diritto all'esenzione decen- nale dall'i.lo.r., nella misura del 62%, dall'anno 1989 (anno di produzione del reddito) al 31 dicembre 1998, ma negò quello all'esenzione dall'i.r.pe.g. sulla base del rilievo che non si trattava di nuova iniziativa 3 produttiva. Con ricorso alla Commissione tributaria pro- vinciale di Salerno notificato il 23 luglio 1996, la Società impugnò il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che l'Ufficio era decaduto dal potere di adottare il prov- vedimento stesso, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973; e che sus- sistevano tutti i requisiti per il riconoscimento dell'esenzione totale richiesta. In contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso la Commissione adita, con sentenza n.82 del 15 aprile 1997, accolse il ricor- dell'Ufficio, SO, affermando l'intervenuta decadenza eccepita dalla Società.
1.2 A seguito di appello dell'Ufficio il quale chiese la riforma della sentenza impugnata e la confer- ma del provvedimento di diniego dell'esenzione dall'i.r.pe.g. cui resistette la Società che con- cluse per "il rigetto dell'appello dell'Ufficio....con la conseguente conferma integrale della decisio- ne.... impugnata" la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n.623/01/99 del 7 giugno 2000, ac- colse il gravame. In particolare la Commissione ha così, te- 4 stualmente, motivato: "Osserva il Collegio che i primi Giudici hanno ritenuto il provvedimento di rigetto del- la istanza di esenzione presentata dalla Società ricon- ducibile attesa la sua impugnabilità davanti alle commissioni tributarie tra gli atti di accertamento in senso lato, nel cui ambito cioè possono essere ri- condotti anche i provvedimenti con i quali vengono re- spinte domande di esenzione ○ revocate esenzioni già concesse. Viene affermato in sentenza sulla base an- che della C.M. n.28 del 2.4.1992 che i provvedimenti in per essere sostanzialmente avvisi di accertamen- esame, sono soggetti alle norme che li disciplinano ed in to, particolare ai termini previsti dall'art.43 del DPR 600/73 per la loro notifica per la loro integrazione o modificazione: Tali tesi non trovano non sono condivise da parte di questo Collegio. Invero, nella circolare citata, la definizione di avviso di accertamento ai provvedimenti dell'ufficio riguardanti provvedimenti di negazione di esenzioni è riconducibile esclusivamente alla affermazione della possibilità di impugnazione de- gli stessi provvedimenti non compresi nell'art.16 del DPR 636/72. Dalla lettura dell'art.43 del DPR 600/73 emerge che il termine prescrizionale ivi previsto è re- lativo agli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi prodotte e non delle istanze 5 con le quali vengono richiesti benefici fiscali. Il termine prescrizionale è sempre legato ad una attività dell'Ufficio in relazione a dichiarazioni di redditi omesse 0 nulle e non può essere applicato anche а ri- chieste di esenzioni decennali. Peraltro, anche nella ipotesi di ritenere il provvedimento di rigetto come avviso di accertamento, l'Ufficio non sarebbe incorso nella prescrizione dei termini, in quanto ad esso prov- vedimento non potrebbe negarsi la proroga di cui all'art.57 2° comma della L.413/91".
1.3 Avverso tale sentenza la O. P.M. Stampi S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione n. 4500 del 2001 deducendo tre motivi di censura, illustrati con memo- ria. Resiste, con controricorso, il Ministro del- le Finanze. Pendente la predetta istanza di esenzione 1.4 l'Ufficio distrettuale delle im- (cfr., supra, n. 1.1), poste dirette di Salerno, con avviso di accertamento n. 67/92, notificato alla Società il 29 dicembre 1992, rettificò la dichiarazione dei redditi di quest'ultima, relativamente all'esercizio sociale 1989, recuperando a tassazione il reddito di £.34.745.000 a titolo di i.r.pe.g., determinando le maggiori imposte dovute ed irrogando le conseguenti sanzioni pecuniarie. L'avviso si fondava sul rilievo che la ri- chiesta di esenzione decennale da i.r.pe.g. e da i.lo.r., fatta dalla Società (anche) nel contesto della dichiarazione dei redditi relativi al 1989, non poteva essere accolta, in quanto non era stata prodotta alcuna documentazione a riprova della sussistenza dei requisi- ti previsti dalla legge. Con ricorso del 25 febbraio 1993 alla Com- missione tributaria di 1° grado di Salerno, la Società impugnò il predetto avviso, chiedendone l'annullamento e deducendo, in particolare, che l'istanza di agevola- zione era stata corredata dalla documentazione pre- scritta, come attestato dallo stesso Ufficio, che aveva anche precisato che l'istanza pendeva presso l'U.t.e. per il dovuto parere tecnico. In contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso - la Commissione adita, con decisione n.832 del 25 giugno 1993, accolse il ri- corso.
1.5 A seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stette la Società, la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n.2/4/99 dell'11 gennaio 1999, respinse il gravame, osservando quanto segue: "Osserva il Collegio che l'art. 102 del DPR 218/78 prevede che le agevolazioni ivi regolate si applicano provvisoriamente 7 sulla base del reddito dichiarato e definitivamente a seguito dell'accertamento dei requisiti;
pertanto il contribuente ha correttamente operato e non sono risul- tati sussistenti i motivi dell'avviso di accertamento, come da certificazione dell'Ufficio medesimo".
1.6 Avverso tale sentenza il Ministro delle Finan- ze ha proposto ricorso per cassazione n. 53 del 2000 deducendo un unico motivo di censura. La O.P.M. Stampi S.r.l., benché ritualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1 I ricorsi nn.53 del 2000 e 4500 del 2001 pos- sono essere riuniti, avuto riguardo alla loro connes- sione soggettiva ed oggettiva.
2.2 Con l'unico motivo del ricorso n.53 del 2000 (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102 e 105 DPR n.218/78. Motivazione insuffi- ciente ed illogica su punti decisivi art.360 nn.3 e 5 c.p.c."), il Ministro ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.5), sostenendo che i Giudi- ci d'appello, travisando la fattispecie, avrebbero er- roneamente applicato l'art. 102 del d. P. R. n.218 del 1978, che disciplina l'esenzione dall'i.lo.r. degli utili reinvestiti. 8 2.3 Con il primo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 secondo comma del d. P. R. 600/73 in relazione all'art.60 comma 1 n. 3 c.p.c. e all'art.62 comma 1 d.lgs. n.546/92") ed il secondo mo- tivo del ricorso n.4500 del 2001 (con cui deduce: " Violazione e falsa applicazione dell'art.43 secondo comma del d. P.R. 600/73 in relazione all'art. 60 comma 1 - chen.3 c.p.c. e all'art. 62 comma 1 d.lgs. n.546/92") possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro evidente connessione la Società ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2), so- stenendo che ai provvedimenti di diniego di agevolazio- ni fiscali, per un verso, si applicherebbe la discipli- na della decadenza di cui all'art.43 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, per l'altro, non si applicherebbe la disciplina della proroga dei termini di cui all'art.57 comma 2 della legge n. 413 del 1991. Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia art.360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c."), la ricorrente lamenta che i Giudici a quibus avrebbero illegittimamente omesso di pronunciare sul merito della controversia, e cioè sulla spettanza, o non, delle agevolazioni richieste. In relazione a tale motivo, il controricor- rente osserva, preliminarmente, che in sede di appello, 9 la Società, ancorché vittoriosa in punto decadenza, non avrebbe riproposto le eccezioni concernenti l'illegittimità del provvedimento di diniego delle age- volazioni;
sicché, i Giudici d'appello non avrebbero dovuto, né potuto pronunciare sulla questione di merito non ritualmente devoluta al loro esame.
2.4 Come emerge chiaramente dalle. sentenze impu- gnate e dagli scritti difensivi delle parti nelle due cause riunite, la Società O.M. P. Stampi ha formulato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sa- lerno due distinte domande aventi oggetto identico, e cioè la richiesta di esenzione decennale dall'i.r.pe.g. e dall'i.lo.r., a far data dall'esercizio sociale 1989, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 5 della legge n.64 del 1986, 101 e 105 comma 1 del d.P.R. n. 218 del 1978: una prima volta, con apposita istanza del 26 maggio 1990, cui è seguito il provvedimento di diniego parziale delle agevolazioni n.19/96 (cfr., su- pra, n.1.1)%; ed una seconda, nel contesto della dichia- razione annuale dei redditi relativa al periodo "autoapplicazione" delle agevola- d'imposta 1989, con zioni richieste, che ha determinato l'avviso di accer- tamento in rettifica n. 67/92, adottato dall'Ufficio proprio in base al rilievo che non sussistevano i pre- supposti di legge [rectius: la documentazione che ne 10 attestasse la sussistenza] per il riconoscimento inte- grale delle agevolazioni stesse (cfr., supra, n.1.4). Tale apparente peculiarità integra, invece, l'esercizio di una facoltà espressamente prevista dal sistema normativo che disciplina le agevolazioni de quibus: infatti, l'art. 19 del D.m. 14 dicembre 1965 (fonte normativa cui rinvia l'art. 104 del d. P.R. n.218 del 1978 ed attualmente vigente, come ha già affermato delquesta Corte nelle precedenti sentenze nn. 11053 1998 e 1004 del 2001), certamente applicabile anche all'esenzione dall'i.r.pe.g., dispone, tra l'altro, che "deve essere richiesta conla domanda di agevolazione apposita istanza o nel contesto della dichiarazioneuni- ca annuale dei redditi" (comma 1); e che "la richiesta di esenzione può essere effettuata anche in sede di op- posizione all'avviso di accertamento.... senza che venga all'esenzione, se riconosciuta, per meno il diritto l'intero decennio" (comma 3). Siffatte precisazioni preliminari sulle fat- tispecie а base dei due odierni ricorsi, se, per un verso, valgono a giustificare la loro riunione in que- sta sede, consentono, per l'altro, di affermare che tra le due controversie, che hanno dato luogo alle sentenze impugnate, sussisteva una tipica relazione di continen- za, posto che l'oggetto della causa instaurata dalla 11 Società con ricorso del 25 febbraio 1993 dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Salerno - di im- in rettifica pugnazione dell'avviso di accertamento n.67/92 è certamente più ampio di quello della causa - successivamente promossa con ricorso notificato il 23 luglio 1996, al fine di impugnare il provvedimento di diniego parziale delle agevolazioni richieste: infatti fermo restando che le cause hanno oggetto identico, nella misura in cui la Società fa valere, in ambedue, il proprio preteso diritto all'esenzione decennale (an- che) dall'i.r.pe.g., sia pure mediante l'impugnazione di due atti distinti (avviso di accertamento in retti- fica e provvedimento di diniego parziale delle agevola- quella instaurata per prima attiene anche, sia zioni) pure conseguenzialmente, alla legittimità dell'atto im- positivo impugnato (l'avviso di accertamento, appunto). E deve sottolinearsi, а proposito di quest'ultima causa, che il provvedimento impositivo si fonda proprio sulla espressa, previa reiezione, conte- nuta nella motivazione dell'avviso, della (seconda) ri- chiesta di esenzione decennale, formulata nella dichia- razione dei redditi relativa all'anno 1989. 2.5 Alla luce di tali indispensabili premesse, è agevole giungere all'accoglimento del ricorso n.53 del 2000 ed alla dichiarazione di inammissibilità del ri- 12 corso n.4500 del 2001. Per quanto riguarda il primo ricorso, la sentenza della Commissione tributaria regionale di Na- poli n.2/4/99 dell'11 gennaio 1999 appare manifestamen- te affetta dal vizio di falsa applicazione dell'art. 102 del d. P.R. n. 218 del 1978 alla fattispecie de qua: que- sta, infatti, è pacificamente caratterizzata dal fatto che la domanda di agevolazioni, formulata dalla Società nella dichiarazione dei redditi del 1989, aveva ad og- getto, non già l'esenzione dall'i.lo.r. sugli utili re- - fattispecie di- investiti in iniziative industriali sciplinata, appunto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 218 del 1978 - bensì, come già più volte rilevato, l'esenzione decennale dall'i.lo. r., ai sensi dell'art.101 del d. P. R. n.218, e dall'i.r.pe.g., ai sensi del combinato disposto degli artt.14 comma 5 della legge n.64 del 1986 e 105 comma 1 del d. P.R. n. 218 del 1978; sicché, i Giudici d'appello hanno evidentemente errato identificata nell'individuazione della norma nell'art.102 del d. P. R. n.218 del 1978, anziché in quelle da ultimo menzionate applicabile alla pacifica fattispecie sottoposta al loro esame. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, 13 che, previa eliminazione del vizio rilevato, provvederà а decidere il merito della controversia (spettanza, non, delle agevolazioni richieste e conseguenziale le- gittimità, ○ non, dell'avviso di accertamento impugna- to), nonché a regolare anche le spese della presente fase del giudizio. - n. 4500 2.6 Per quanto attiene al secondo ricorso con lo stesso dedotti sono chiara- del 2001 - i motivi mente inammissibili, anche in conseguenza della pronun- cia ora adottata sul ricorso n.53 del 2000. Infatti, relativamente ai primi due posto che la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n.623/01/99 del 7 giugno 2000 si è limitata, preliminarmente ed esclusivamente, ad affermare, senza decidere il merito della causa (spettanza о non delle agevolazioni parzialmente negate dal provvedimento im- pugnato), che l'Ufficio distrettuale delle imposte di- rette di Salerno, nel notificare in data 29 maggio 1996 il provvedimento di diniego parziale delle agevolazioni richieste dalla Società con istanza del 26 maggio 1990, -non è decaduta dal potere di adottarlo qualsiasi pro- nuncia di questa Corte sulla relativa questione (se, cioè, l'esercizio del potere di adozione, da parte dell'ufficio tributario, di un provvedimento di diniego di agevolazioni richieste dal contribuente (cfr. art.19 14 comma 1 lett.h del d.lgs. n.546 del 1992] sia assogget- tato a termini di decadenza e, in particolare, a quelli stabiliti dall'art.43 commi 1 e 2 del d. P.R. n. 600 del 1973 per la notificazione degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio in materia di imposte sui red- diti) risulterebbe inutiliter data, proprio sulla base del decisivo rilievo, dianzi sottolineato, che, prece- dentemente all'adozione del provvedimento di diniego parziale n.19/1996, l'Ufficio distrettuale delle impo- ste dirette di Salerno aveva già, nell'avviso di accer- tamento in rettifica n.67/92, notificato il 29 dicembre 1992, tempestivamente ed esplicitamente negato (a torto о a ragione, sotto questo profilo, non rileva) che le agevolazioni, richieste dalla Società (anche) nella di- chiarazione dei redditi del 1989, le spettassero;
sic- ché, sotto tale profilo, il provvedimento di diniego parziale delle agevolazioni, in ipotesi tardivamente notificato alla contribuente, non costituirebbe altro che una mera duplicazione di altro provvedimento tempe- stivamente notificato, con conseguenti irrilevanza del- la dedotta decadenza e carenza di interesse a proporre il ricorso per cassazione. Quanto, invece, al terzo motivo con cui si lamenta l'omessa pronuncia, da parte dei Giudici d'appello, sulla questione di merito appare fondata 15 la preliminare eccezione di inammissibilità dello stes- SO, sollevata dal controricorrente ai sensi dell'art.56 del d.lgs n. 546 del 1992: infatti premesso che, dall'esame diretto degli atti, consentito a questa Cor- te dalla natura del vizio in procedendo denunciato, la Società O. P.M. Stampi, nel ricorso introduttivo deposi- tato il 12 agosto 1996 aveva impugnato il provvedimento di diniego parziale delle richieste agevolazioni, chie- dendone l'annullamento, sia perché adottato oltre il termine di cui all'art. 43 commi 1 e 2 del d. P. R. n. 600 del 1973, sia per ragioni inerenti al merito (sussi- stenza dei presupposti per il riconoscimento delle age- volazioni stesse); che la sentenza di primo grado (n.82 del 15 aprile 1997), nell'accogliere l'eccezione preli- minare (di decadenza), ha esplicitamente affermato che "la fondatezza dell'eccezione preliminare preclude l'esame del merito"; e che la Società, nell'atto di controdeduzioni all'appello dell'Ufficio, depositato il 21 novembre 1997, non ha assolutamente affrontato la questione di merito della spettanza delle agevolazioni, né tantomeno riproposto la relativa domanda nel conte- nuto delle difese ○ nelle conclusioni, nelle quali ci si limita a chiedere "il rigetto dell'appello dell'Ufficio...., con la conseguente conferma integrale della decisione...." impugnata costituisce costante 16 orientamento di questa Corte (cfr. sentt. nn. 14196 del 2000, 3653 e 11272 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai sensi dell'art.56 del d.lgs. n.546 del 1992, non solo le questioni e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate, per- ché ritenute assorbite dal primo giudice, debbono in- tendersi rinunciate, quando in appello non siano speci- ficamente riproposte. Anche la regolazione delle spese di questa fase del relativo giudizio può essere rimessa alla Com- missione tributaria regionale della Campania ai sensi dell'art. 385 comma 2 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi nn.53 del 2000 e 4500 del 2001. Accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, ad altra sezione della Commis- sione tributaria regionale della Campania. Dichiara E N O 6 I 8 Z 9 inammissibile il secondo e rimette la liquidazione del- 1 A / 4 R 5 / T . 6 S 2 N I le relative spese alla predetta Commissione. . - G R . A E P B I . R . D R L L e Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio L A A E d A D D T I . U S E B N B T A E la Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2002 I T S N R A I E 1 I A T S 3 es R E 1 Pr Il relatore ed estensore E Il T N A M alvatore Di Palalvatore SP a ○ Bruno Saccucci шно почис DEPOSTATOS C OLLERIA 20 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi 17 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIEBE 01 Osvaldo Ascanio