Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
Anche la domanda con la quale il titolare di una rendita INAIL chieda, per la sopravvenienza di una ulteriore patologia, la costituzione di una rendita unica ai sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 è soggetta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R..
Commentario • 1
- 1. Prestazioni previdenziali e termine di prescrizione (Cass. n. 5676/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 26 marzo 2013
CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTO DOPO LA RIFORMA Maggioli Editore – Novità Febbraio 2013 1. Questione Gli eredi hanno chiesto che venisse riconosciuto nei confronti dell'Ipsema (Istituto di Previdenza per il settore Marittimo) il loro diritto alla rendita ai superstiti ex art. 85 d.P.R. n. 1124/65. Il Tribunale ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello; l'Ipsema ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su due motivi: 1) si denuncia violazione degli artt. 134, 414, 421 e 443 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di improponibilità della domanda, sollevata dall'Istituto, e chiedendo a questa Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER UI, elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno, 47 presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine,
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL- in persona del presidente prof. Giovanni Billia, rappresentato e difesa dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, giusta procura in calce e con essi domiciliata in Roma alla via IV Novembre, 144;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 334 del 26.6.1996 reg. gen. n. 13/98,
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.01 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Giuseppe Li Marzi per delega avv. Agostini ed avv. Emilia Favata per delega avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.6.1999 il Tribunale di Trieste, decidendo sull'appello proposto da AL GI nei confronti dell'INAIL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il rigetto della domanda del AL, di computo nella complessiva invalidità di una ipoacusia di origine professionale, chiesta nel 1985, essendo prescritto ex art. 112 DPR n. 1124 del 1965 il relativo diritto.
Osservava in motivazione che non vi era stato riconoscimento del diritto da parte dell'INAIL, ma solo un atto interno costituito dalla relazione della visita medica in data 8.1.1986. Conseguentemente, essendo decorsi più di dieci anni dall'iniziale domanda, doveva confermarsi la prescrizione del diritto per decorso del minore termine previsto dall'art. 112 DPR n. 1124 del 1965. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il AL, resiste con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 D.P.R. n. 112 del 1965 e 2948 c. c. ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il AL censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che l'INAIL aveva riconosciuto l'inabilità e quindi non poteva ne' decorrere il termine di prescrizione, ne' ritenersi il silenzio rifiuto. Assume, inoltre, che nel caso in esame vi era altra inabilità per la quale era corrisposta rendita, quindi per la seconda inabilità doveva procedersi di ufficio al cumulo delle inabilità ed al riconoscimento di un'unica rendita secondo la previsione dell'art. 80 D.P.R. n. 1124 del 1965 senza spazio per l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 112 del medesimo D.P.R..
Il primo profilo di censura è inammissibile perché si fonda su un fatto, il riconoscimento da parte dell'INAIL dell'otopatia escluso dal Tribunale, senza censurare, nei modi in cui è consentito il sede di legittimità, la motivazione in ordine a detto accertamento. Il secondo profilo è infondato perché il termine di prescrizione di cui all'art. 112 D.P.R. n. 1124 del 1965 decorre anche quando il titolare di una rendita INAIL chieda, per la sopravvenienza di una ulteriore patologia, la costituzione di una rendita unica a sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico, Cass. n. 6097 del 1998, n. 1753 del 2000 e n. 10035 del 2001. Non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. avendo la causa per oggetto una prestazione previdenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002